
Di fronte a omicidi
caratterizzati da particolare efferatezza e senza
apparente motivo molto spesso l’associazione con la
follia è quasi immediata: l’autore di tale mostruosità
deve essere per forza matto altrimenti non avrebbe mai
commesso una cosa simile.
Si tratta di un
meccanismo difensivo naturale finalizzato a spiegare
qualcosa che se non fosse spiegata con la follia sarebbe
troppo inquietante: pensare che un essere umano
“normale” come la maggior parte di noi possa uccidere e
uccidere con modalità particolarmente sanguinarie è
inaccettabile perché allora ciascuno di noi in certe
condizioni, sottoposti a particolari condizioni di
stress potrebbe esplodere.
Come sempre la verità
sta nel mezzo: in parte è vero ciascuno di noi deve fare
i conti con il suo lato oscuro, con la parte più
istintuale di se stesso ma il bombardamento
massmediatico in questi casi distorce la maggior parte
delle volte qual è la reale cornice del problema
all’interno della quale bisogna ricondurre il tutto per
evitare inutili e dannose suggestioni collettive.
Le situazioni alle
quali sto pensando riguardano i cosiddetti family
murderer, casi molto più frequenti in Italia rispetto ai
cosiddetti muss murderer più caratteristici della realtà
statunitense: un componente della famiglia che uccide
tutti gli altri e nella maggior parte dei casi poi si
suicida.
I cronisti tendono a
presentare queste situazioni come esplosioni improvvise
e ingiustificate di follia ma che ad una analisi più
approfondita invece rivelerebbero dei segnali che se
letti a suo tempo avrebbero permesso di prevedere quello
che poi sarebbe successo.
La banalità del male
oggi assume varie forme e la vita umana sembra avere
sempre meno valore, basti pensare ai futili motivi alla
base di molti omicidi: liti tra condomini che spesso,
come nel caso di Erba, sfociano in vere e proprie
stragi, conflittualità relazionali che non trovano altra
possibilità di soluzione se non l’eliminazione
dell’altro quando diventi un ostacolo che si frappone
alla realizzazione e al soddisfacimento dei propri
bisogni, molto spesso bisogni di controllo e di potere.
Anche in questi casi
l’idea della follia come spiegazione è molto seducente,
in realtà come in precedenza se sposassimo questa tesi
ci allontaneremmo molto dalla verità che la gran parte
delle volte è drammaticamente più semplice e al tempo
stesso più inquietante: ci troviamo di fronte a persone
prive di qualsiasi capacità di sentimento, che non
riescono ad empatizzare con l’altro che diventa un
fastidioso problema da eliminare. Un tratto, questo,
caratteristico del disturbo antisociale della
personalità che accanto ad altri disturbi della
personalità e della sfera sessuale molto gravi, quali il
disturbo narcisistico e il sadismo, vanno a
caratterizzare la psicopatologia del serial killer.
Dopo questa premessa
centriamoci ora sull’argomento oggetto di discussione
del presente seminario: l’infermità mentale ( e quindi
la non imputabilità) e la pericolosità sociale.
Nel nostro ordinamento
giudiziario se un soggetto dopo essere stato periziato
viene ritenuto incapace di intendere e di volere non
sarà imputabile e se viene ritenuto parzialmente
incapace di intendere e di volere gli verrà ridotta la
pena e in tutti e due i casi il giudice chiederà al
perito una valutazione sulla eventuale pericolosità
sociale.
Se il soggetto
sottoposto a perizia verrà ritenuto incapace di
intendere e di volere e pericoloso socialmente verranno
messe in atto delle misure di sicurezza e il soggetto
verrà rinchiuso in un OPG finchè permarrà lo stato di
pericolosità sociale e quindi il rischio di reiterare il
crimine violento conseguenza del suo stato di malattia
mentale.
Se il soggetto viene
ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere
dovrà scontare la pena che comunque gli viene inflitta e
poi dovrà essere internato in un OPG finche permarrà lo
stato di pericolosità sociale.
Ma si può anche
presentare il caso in cui il soggetto incapace di
intendere e di volere e quindi infermo di mente non sia
pericoloso socialmente e non ci sia di conseguenza il
rischio che il crimine venga reiterato. In questo caso
verrebbe rilasciato e il caso sarebbe archiviato.
Per evitare questo,
purtroppo, la prassi ormai consolidata, è che chi viene
ritenuto incapace di intendere e di volere venga
automaticamente ritenuto anche pericoloso socialmente
mentre, e questa è la prima nota critica che vogliamo
sottolineare, le due valutazioni dovrebbero essere ben
distinte.
La seconda nota
critica al centro del nostro seminario, è che vogliamo
mettere in discussione che lo stato di pericolosità
sociale sia caratteristico soltanto di chi è affetto da
malattia mentale, anzi, le ricerche in merito hanno
circostanziato in maniera molto accurata che coloro ai
quali sia stata diagnosticata una psicopatologia grave
sono in misura molto ridotta collegati ad attività
criminali violente.
Ci sembra di poter
affermare, invece, che il rischio di recidiva e quindi
la pericolosità sociale e quindi ancora il bisogno di
misure di sicurezza adeguate dovrebbe scattare in tutti
quei casi, esemplificati all’inizio di questo
intervento, laddove pur non essendo stata valutata
l’incapacità di intendere e di volere, come succede
nella maggior parte dei serial killer e dei criminali
sessuali violenti, è presente comunque per le
caratteristiche del reato e della psicopatologia del
soggetto, un alto rischio di reiterare il fatto
criminale.
Il problema che si
presenta in questi casi, visto che l’ergastolo in realtà
non esiste, visto che viene fraintesa dagli operatori la
buona condotta in carcere che viene letta troppo spesso
come il superamento da parte del soggetto delle sue
problematiche, è che dopo un tot tempo il detenuto
potrebbe accedere alle misure alternative al carcere con
la possibilità, soprattutto ripeto per i criminali
sessuali ma non solo, di fare nuove vittime sotto la
spinta di impulsi sessuali patologici che si riattivano
una volta che il soggetto si ritroverà fuori dal
carcere.
Il tema che ci
troviamo ad affrontare qui oggi è di scottante attualità
e riguarda la sicurezza di tutti noi. Pensate ad Angelo
Izzo, il massacratore del Circeo, che dopo trent’anni,
uccide di nuovo mettendo in atto quasi un crimine
fotocopia altre due donne dopo aver manipolato il
sistema giudiziario facendosi passare per collaboratore
di giustizia mentre in realtà il suo scopo era soltanto
quello di accedere ai benefici che poi lo avrebbero
portato ad uscire fuori dal carcere. Izzo è riuscito
addirittura a guadagnarsi la fiducia di una cooperativa
sociale che si occupa di disagio psicologico e sociale
fino ad intessere una tela nella quale sono rimasti
imprigionati tutti coloro che hanno creduto nel suo
reinserimento e le sue vittime madre e figlia uccise
brutalmente e sadicamente.
Izzo è uno psicopatico
sessuale che anche prima dei drammatici eventi che hanno
caratterizzato la strage del Circeo aveva alle sue
spalle numerosi precedenti di violenza: è perfettamente
capace di intendere e di volere ma c’è qualcuno che
potrebbe affermare alla luce di quanto è successo che
non sia pericoloso per la società? Ci sarà ancora
qualche giudice disposto a concedergli tra qualche tempo
la possibilità di tornare libero? Il disturbo
antisociale di personalità, che non ha niente a che fare
con l’infermità mentale, quando viene accuratamente
diagnosticato, è caratterizzato da prognosi infausta e
quindi quando si deve valutare la possibilità di
reinserimento di un soggetto psicopatico bisogna andarci
veramente con i piedi di piombo. La stessa attenzione
deve essere messa in atto per i pedofili, gli stupratori
seriali e tutti coloro che nella loro carriera criminale
abbiano manifestato una capacità di delinquere reiterata
nel tempo con modalità sempre più efferate.
Numerosi sono i casi
che si potrebbero citare: pensate a Minghella che in
regime di semilibertà continuò ad uccidere prostitute,
ma anche all’autore dell’omicidio del piccolo Tommaso
che si era macchiato in passato di un crimine sessuale
con modalità particolarmente sadiche. Quali misure di
sicurezza sono state prese nei suoi confronti? E’ stata
valutata accuratamente la gravità di quel fatto e la
possibilità che un soggetto con quelle caratteristiche
poteva veramente essere pericoloso e a rischio di
commettere ancora crimini violenti? Purtroppo alla luce
di quanto è successo la risposta è no! Ma pensate anche
a tutti coloro che hanno avuto accesso a misure
alternati ve al carcere e hanno continuato a commettere
rapine o hanno ucciso per vendetta. Ci troviamo di
fronte ad un tema particolarmente delicato e complesso
che non può essere affrontato solo in termini repressivi
ma bisogna ripartire dal riconsiderare il tutto in
termini preventivi. Non si può dare la colpa ai giudici
che non fanno altro che applicare la legge né si può
parlare di prevenzione lavorando solo sulle vittime
reali o potenziali. Pensate a chi guida in stato di
ebrezza e uccide qualcuno: se va bene gli si ritira la
patente per un tot tempo, ci sarà come sempre una
imponente campagna pubblicitaria contro l’abuso di
alcool rivolta soprattutto ai giovani ma non ci saranno
misure in grado di prevenire una recidiva da parte
dell’individuo che ha commesso il crimine e che, come il
delinquente sessuale magari prova un piacere compulsivo
a guidare sotto l’effetto dell’alcool. Allora che fare?
Un passo importante sembra arrivare da parte del governo
attraverso la proposta di creazione della banca dati sul
DNA. Un altro passo importante è stato fatto dalla corte
di Cassazione che ha considerato i disturbi di
personalità quali entità nosografiche possibili oggetto
di scompenso in grado di compromettere la capacità di
intendere e di volere. Dal nostro punto di vista però
ancora questo non è sufficiente perché vogliamo ancora
una volta sottolineare che la pericolosità sociale deve
essere intesa non solo in senso psichiatrico ma anche
fuori da un’accezione psichiatrica cioè per tutti quei
soggetti caratterizzati da un alto rischio di recidiva.
Quali misure prendere
in questi casi? La realtà statunitense o anglosassone,
come nel caso della banca dati sul dna, ci può dare
delle indicazioni applicabili anche al nostro contesto
socio culturale?
E’ innegabile, e
questo noi lo vogliamo sottolineare con forza, che il
criminale sessuale, ad alto rischio di recidiva, anche
se non infermo di mente è pericoloso ma al tempo stesso
anche lui ha diritto, un diritto sancito
costituzionalmente, alla cura.
Il solo contenimento
carcerario non è sufficiente: le cure farmacologiche e i
saltuari colloqui con lo psicologo non bastano a
diminuire il rischio che quando uscirà continuerà di
nuovo a perpetrare i suoi comportamenti violenti.
Sarebbero necessari
programmi terapeutici più strutturati in carcere e
strutture protette terapeutiche in cui il criminale
sessuale proseguirebbe il suo programma terapeutico dopo
la detenzione e verrebbe curato da personale
specializzato in questo tipo di problematiche.
Esistono comunità per
tossicodipendenti, comunità psichiatriche, perché non
creare strutture specializzate per trattare i criminali
sessuali: in questo modo si avrebbe un doppio vantaggio,
la sicurezza della collettività e programmi strutturati
che intervengano in maniera approfondita per eliminare
il rischio della recidiva. Inoltre crediamo che per un
periodo più o meno lungo dopo il trattamento in comunità
il soggetto dovrebbe continuare ad essere costantemente
seguito per lavorare sul reinserimento sociale e
continuare a lavorare sul rischio di recidiva. Direi chi
sarebbe auspicabile un periodo intermedio dove la
persona presti il suo servizio lavorativo all’esterno e
rientri la sera nella struttura.
Il dott. Paolo
Guglielmo Giulini, Criminologo clinico, esperto
penitenziario ex art. 80 O. P., nella relazione
presentata in occasione dell’ Incontro di studio sul
tema: “Giudice penale e giudice minorile di fronte
all’abuso sessuale”, a cura della IX Comm.ne del C.S.M.
– Roma tenutosi il 19 settembre 2001 ci parla della
situazione italiana in merito al trattamento dei
condannati autori di reati sessuali.
Come introduzione alla
sua relazione l’autore riporta la prefazione di L.
Brunori all’edizione italiana del libro di de Zulueta F.
“Dal dolore alla violenza”, Milano ,1999, pag. VIII, che
di seguito vi riporto perché ritengo illustri
mirabilmente lo stato delle cose:
“Mentre è molto facile
constatare reazioni di condanna e di indignazione verso
i colpevoli di abusi sessuali in genere, e verso quelli
nei confronti dei minori in particolare, e noi stessi ci
sentiamo ugualmente indignati, sconcertati e arrabbiati
verso persone che sono ‘capaci di tali nefandezze’,
scarso è invece l’impegno scientifico e sociale volto a
cercare di comprendere le ragioni, i meccanismi la
storia, il significato e a tentare di intervenire in
aiuto di queste persone e di porre rimedio a tali
situazioni. Situazioni rispetto alle quali ci sentiamo
totalmente estranei e non ci rendiamo conto che, invece,
riguardano tutti, in misura più o meno diretta, poiché,
oltre a concernere le persone coinvolte, riguardano la
comunità nel suo insieme e la società civile in cui
avvengono. La realtà delle carceri e lo scarso impegno
delle istituzioni preposte sono una dimostrazione del
disinteresse sociale verso questi problemi. Un
consistente meccanismo di negazione tende a evitare di
prendere in considerazione la cattiva sorte di quella
gente, producendo così un ulteriore atto di violenza: in
questo caso legittimato dalla società.” [L. Brunori,
1999]
Il dott.
Giulini, nella sua comunicazione, affronta in
successione tre aspetti del problema: i principi
generali che sottendono agli interventi trattamentali
verso questa tipologia di rei nei paesi anglosassoni, e
le modalità degli stessi, prende in considerazione il
contesto detentivo nel nostro paese e le problematiche
specifiche dei detenuti condannati per reati sessuali e
per finire le risorse legislative e di intervento oggi
disponibili in Italia per le particolari esigenze del
trattamento.
Per quanto riguarda
gli Stati Uniti e il Canada per il cambiamento nelle
politiche di prevenzione e repressione degli abusi
sessuali anche nella direzione di un intervento sugli
abusanti molto influente è stato il contributo del
movimento femminista che ha rivendicato l’emancipazione
della donna e ha sottolineato la sua condizione di
sfruttamento e di emarginazione andando a stimolare,
scrive Giulini, le prime inchieste di vittimizzazione
dalle quali emergevano dati sconcertanti sul livello di
abusi sessuali presenti nelle società sviluppate. In
Canada, continua l’autore, negli anni 80, una donna su
tre è stata vittima di abusi sessuali, e dalle stime
vittimologiche sull’infanzia analoga sorte è toccata ad
un minore su quattro. Inoltre, indagini sempre più
approfondite, promosse dalla Commissione reale di
Inchiesta del Canada hanno rilevato che l’80% dei minori
vittime di reati a sfondo sessuale erano stati aggrediti
e violati ad opera di un familiare o di un conoscente.
Questo, come specifica Giulini, ha permesso di mettere
in discussione lo stereotipo classico dell’aggressore
sessuale immaginato come un anziano sconosciuto che
avvicinerebbe i bambini nei parchi regalandogli
dolcetti. In tutti gli omicidi che coinvolgono i minori,
infatti, a tutt’oggi, i primi ad essere sospettati,
almeno per essere esclusi dall’elenco degli indiziati
sono i genitori. Pensate a quello che è successo
ultimamente in Portogallo.
Anche negli USA, ci
riporta il Giulini, studi analoghi segnalano che la
maggior parte dei reati sessuali, più del 65%, si
consumano all’interno delle pareti domestiche o,
aggiunge l’autore, nell’ambito di relazioni di
prossimità. Di seguito i dati sorprendenti che l’autore
ci evidenzia relativi alle ricerche americane: il 16%
della popolazione femminile avrebbe vissuto
un’esperienza d’incesto prima dei 18 anni di età, e il
15% delle donne sarebbe stato vittima di abuso sessuale
da parte del padre naturale (Russel, 1986)
Inoltre, scrive
Giulini, a conferma di quanto acquisito nella ricerca e
nella letteratura clinica circa i gravi effetti che
l’abuso sessuale determina sullo sviluppo psicologico
dei minori che ne sono vittime, studi canadesi su
individui che hanno subito aggressioni sessuali,
rivelano che costoro sono esposti da quattro a sei volte
di più rispetto a chi non è stato vittima di tali
attenzioni devianti, alla possibilità di soffrire di
problemi mentali, di diventare alcolisti,
tossicodipendenti o di essere inseriti nel circuito
della prostituzione. In particolare, continua Giulini,
sempre secondo le ricerche nord americane, il 30% delle
donne in trattamento psichiatrico avrebbe subito
violenze sessuali in famiglia durante l’infanzia, così
come per cinque prostitute su dieci e circa il 40% delle
tossicodipendenti.
Anche le ricerche nord
europee, ci specifica l’autore, parlano di percentuali
molto alte di abusi intra – famigliari.
Questi dati allarmanti
provocano un risveglio dell’opinione pubblica che
diventa più consapevole delle proporzioni del fenomeno
anche alla luce di gravi fatti di cronaca che portano
drammaticamente a chiedersi su quale tipo di intervento
approntare sui criminali sessuali una volta usciti dal
carcere per evitare che reiterino i loro crimini: a
Monréal, nella metà egli anni 70, l’omicidio di quattro
minori da parte di un ex condannato per reati sessuali e
negli USA nel 94 l’omicidio della piccola Kanka Megan
sempre ad opera di un recidivo. Quest’ultimo grave fatto
di cronaca, ci ricorda Giulini, porterà ad una legge
federale sulla notificazione e registrazione dei
condannati per reati sessuali dopo l’esecuzione della
pena.
A questo punto
permettetemi di citare un’altra fonte per approfondire
la realtà statunitense che a differenza di quella
italiana affronta il fenomeno dei crimini sessuali e del
rischio di recidiva con il pugno di ferro rischiando di
creare situazioni di estremismo su cui possono incappare
anche persone ormai non più pericolose. La fonte in
questione è tratta da Le Monde Diplomatique del dicembre
1999 e si tratta di un articolo scritto da Loic Wacquant
dal titolo “Gli ex delinquenti sessuali nel mirino dello
stato penale” . Il presente articolo è molto critico nei
confronti di quella che viene letta come una vera e
propria caccia alle streghe: l’autore ci porta a
conoscenza che in California fin dal 1947 gli ex
delinquenti sessuali sono tenuti, dopo il loro rilascio,
a presentarsi entro cinque giorni al commissariato di
polizia del loro domicilio per essere registrati e anche
in seguito devono presentarsi ogni anno entro cinque
giorni dalla rispettiva data di nascita. Dal 1995,
continua l’autore, sempre in California, la mancata
osservanza di questa norma comporta una pena da 16 a 36
mesi di detenzione che diventa ergastolo quando il
responsabile è alla sua terza condanna penale. Ma,
specifica Wacquant, allora c’era comunque la
possibilità, come per tutti gli ex detenuti,
dell’anonimato per ricostruirsi una vita dopo la
detenzione. Invece, ci spiega il giornalista, dal 1996
con l’approvazione da parte del Congresso della Legge di
Megan questo non è più possibile in quanto la presente
legge fa obbligo alle autorità di schedare i delinquenti
sessuali e di sottoporli a una sorveglianza
permanente,nonché alla pubblica riprovazione. Scrive
Wacquant:
“(…) Sotto l’effetto di
un rigurgito di moralismo in campo politico e della
mediatizzazione a oltranza dei reati sessuali durante lo
scorso decennio, l’opinione si è polarizzata in
particolare sui casi di pedofilia e sulla repressione di
questa categoria di condannati. E per un effetto di
contagio, tutti gli ex carcerati per atti contro la
morale, per quanto irrilevanti, sono oggi sottoposti a
stretta sorveglianza, tanto da non essere più
considerati come squilibrati bisognosi di un trattamento
terapeutico, ma come devianti incurabili, pericolosi
vita natural durante, quali che siano i loro trascorsi
giudiziari, la loro traiettoria di reinserimento e il
loro comportamento una volta usciti dal carcere.
A seconda delle
disposizioni in vigore nei diversi stati, possono essere
le autorità a notificare la presenza degli ex
delinquenti sessuali, oppure l’iniziativa viene lasciata
ai privati cittadini; a volte la notifica si applica
solo alle categorie giudicate più inclini alla recidiva,
che la legge definisce predatori sessuali, ; in altri
casi è estesa a tutti i condannati per questo tipo di
reati. In Alabama, l’elenco delle persone che hanno
subito condanne per stupro, atti di sodomia, sevizie
sessuali e incesto è affisso nell’atrio dei municipi e
presso i commissariati più vicini alla loro abitazione;
nelle maggiori città di questo stato (…) tutti i
residenti in un raggio di circa 300 metri (600 nelle
aree rurali) intorno al domicilio di un ex condannato
per reati sessuali devono essere personalmente avvertiti
della sua presenza. In Lousiana, lo stesso ex
delinquente sessuale è tenuto a comunicare per posta la
sua condizione al proprietario della casa in cui abita,
ai vicini e ai responsabili della scuola e dei parchi
del suo quartiere; in caso di inosservanza, la pena è di
un anno di carcere e di 1000 dollari di ammenda. Ha
inoltre obbligo di far pubblicare su un quotidiano
locale, entro un termine di 30 giorni a proprie spese,
una nota in cui dà conto alla comunità del suo
indirizzo. Allo stesso modo la Legge incoraggia ogni
forma di notifica da parte dei cittadini, anche
attraverso la stampa o mediante l’affissione di
cartelli, volantini o autoadesivi applicati sul paraurti
del veicolo appartenente a un ex condannato per reati
sessuali. I Tribunali possono esigere che queste persone
portino un indumento distintivo per segnalare la loro
identità giudiziaria (…) La Legge di Megan, votata
dall’assemblea del Texas nel 1997(…)esige che chiunque
abbia subito una condanna per reati contro il pudore
anche nei passati decenni, a partire dal 1970, debba
essere registrato nella banca dati elettronica
dell’amministrazione penitenziaria tenuta a disposizione
del pubblico(…)
In California, i dati e
i connotati(…) la fedina penale e il domicilio dei
64.600 condannati per reati sessuali definiti seri o ad
alto rischio (su un totale di 82.600) vengono resi
pubblici dagli addetti della polizia municipale con
l’affissione o la distribuzione di volantini o per mezzo
di conferenze stampa, riunioni di quartiere e avvisi
recapitati di persona, porta a porta. Un registro
completo dei delinquenti sessuali può essere consultato
tramite un numero verde, o grazie a un cd – rom
disponibile presso i commissariati centrali, le
biblioteche municipali o nelle fiere annuali delle
contee. L’incessante martellamento mediatico ha fatto
dei crimini sessuali un’autentica costante ossessione.
Tanto che quando uno stato tarda a diffondere i dati dei
condannati viene battuto nel tempo dalle contee e dalle
città che pubblicano i propri elenchi. Nel Michigan, il
senatore David Jaye si è preso personalmente la briga di
diffondere una mappa dei delinquenti sessuali del suo
distretto su internet, nell’intento di spingere
l’amministrazione della giustizia del suo stato ad
accelerare la diffusione elettronica del registro di
Megan per “mettere il guinzaglio a questi predatori,
come si fa con i cani arrabbiati”.
In Alaska, un privato
ha aperto un sito che prossimamente consentirà, dietro
pagamento di 5 dollari per ogni richiesta, di accedere a
500.000 foto di condannati per reati sessuali non solo
nei 50 stati dell’unione, ma anche in Messico.
Le ricadute della
diffusione ufficiale dell’identità e del domicilio degli
ex delinquenti sessuali non si fanno attendere. Le
umiliazioni, le vessazioni e gli insulti li costringono
spesso a cambiare casa. Molti finiscono per perdere
l’alloggio o il posto di lavoro. E vi sono molti casi di
reputazioni distrutte, famiglie divise e vite spezzate
dalla rivelazione pubblica di atti commessi anni o
addirittura decenni prima. I criminologi si stanno
preoccupando di un nuovo fenomeno, che è stato
battezzato “Megan’s flight: la vita errabonda degli ex
delinquenti sessuali, continuamente in fuga sotto la
pressione malevola della popolazione locale fino al
passaggio alla clandestinità di chi non spera più di
sfuggire alla pubblica riprovazione” [Wacquant, 1999]
Wacquant
termina il suo lavoro con una critica serrata alla legge
di Megan che secondo lui lungi dal rassicurare la
popolazione non farebbe invece che accrescere la paura
delle aggressioni sessuali; inoltre continua l’autore, i
registri dei condannati per reati contro la morale sono
pieni di errori, con nomi e indirizzi inesatti e,
inoltre, il cd – rom di Megan non indica né la data dei
reati che potrebbero risalire anche agli anni 40 né il
fatto che molti degli atti segnalati hanno cessato già
da tempo di costituire reato (basti pensare
all’omosessualità); con la legge di Megan, prosegue
Wacquant, si infligge al condannato una seconda pena: un
marchio di infamia, con la conseguente perdita di ogni
diritto all’intimità e alla vita privata ed infine,
conclude Wacquant, il martellamento
politico-giornalistico intorno ai dispositivi di
sorveglianza punitiva istituiti dalla legge di Megan
esime le autorità da un vero impegno per arginare i
reati sessuali attraverso un’azione combinata di
prevenzione e trattamento. Certo, scrive l’autore, a
breve termine è meno costoso ed elettoralmente più
redditizio montare un sito internet, lanciare anatemi,
oppure offrire in pasto al pubblico la castrazione di
alcuni recidivi piuttosto che avviare programmi di
trattamento psichiatrico nei penitenziari, o creare
all’esterno una rete di centri terapeutici.
Comunque sia la Legge
Megan ha aperto anche in Italia un dibattito sulla
necessità di inasprire la lotta contro i crimini
sessuali contro i minori per fornire agli inquirenti
degli strumenti più incisivi per contrastare tale tipo
di reati.
A questo proposito
voglio citarvi un articolo presente su Internet del
dott. Luigi Persico Pubblico ministero della Procura
ordinaria di Bologna:
“(…)Per milioni di
genitori americani(…)la parola Megan richiama una
terribile vicenda di stupro ed uccisione di una
bimbetta, nel cui nome si creò immediatamente un vasto
movimento di opinione, che incise rapidamente
sull’ordine pubblico federale ed ancor più in quello di
50 stati dell’Unione.(…)
Il 29 luglio 1994,
nella cittadina di Hamilton, nel New Jersey, la piccola
Megan di sette anni, figlia di Maureen e Richard Kanka,
chiese il permesso di andare a giocare a casa da un
piccolo amico, non fece più ritorno e fu trovata
straziata e uccisa.
La settimana dopo
iniziò il processo a carico dell’accusato, condannato
definitivamente il 31 maggio 1997.
Ma in seguito alla
mobilitazione popolare ed alla raccolta di ben 200.000
firme in pochi giorni, a distanza di soli 89 giorni dal
delitto lo stato del New Jersey promulgava la Megan’s
Law, poi adottata da altri stati e dallo stato
federale.(…)
Viene spontaneo
chiedersi quanti cittadini, quanti giovani oggi in
Italia saprebbero dire chi ha ucciso Cristina Mazzotti(…)
o saprebbero elencare i nomi dei bambini purtroppo
stuprati ed uccisi nell’ultimo anno.
Sicuramente anche la
tragica vicenda della piccola Sara Jay di Bologna ha
profondamente commosso molti italiani, e portato lo
sgomento in un’intera città, ma tra un anno si potrà
dire che, proprio in conseguenza di tale episodio, è
stato perfezionato il complesso degli strumenti diretti
a prevenire tali misfatti ed a sanzionarli in modo
adeguato e definitivo?
(…) La legge 15
febbraio 1996, n. 66 ha introdotto nel codice penale
nuove figure di reato, ma le norme processuali non
aiutano. Per il solo fatto di aver prospettato l’utilità
di una piccola integrazione del potere del pubblico
ministero di ordinare il fermo, aggiungendo un comma
all’art. 384 del codice di procedura penale, qualcuno ha
protestato, eccependo che in tal modo, cavalcando le
reazioni emotive della gente, si vorrebbe reintrodurre
il fermo di polizia.
Nulla di più inesatto,
ma soltanto l’esigenza di dare efficacia alla fase
investigativa, quando un bambino è vittima di un
orribile reato, o almeno si teme che ciò sia avvenuto.
Un piccolo comma
aggiuntivo sul potere di fermo del P.M. per 48 ore,
anche in assenza di un dimostrato concreto pericolo di
fuga, che in tali casi è molto ragionevole presumere,
potrebbe essere in Italia la “legge Sarah Jay, cioè un
concreto contributo per la migliore protezione dei
bambini.
Occorre dunque una
riflessione profonda ed una attenzione continua a questi
problemi ed ai meccanismi di indagine e di repressione,
ed un serio impegno di tutti e non soltanto l’immediata
reazione di raccapriccio e dolore, che tuttavia sono pur
sempre i sentimenti connaturati alla nostra umanità”
Anche il Comitato
Troviamo i Bambini legato al Progetto Angela Celentano
auspica attraverso la voce della sua ambasciatrice,
Maria Rosa Dominaci, la promulgazione di una Legge Sarah
Jay in Italia. Il suddetto Comitato il 21 giugno 2007 ha
reso possibile la Convocazione della I Commissione
Affari Costituzionali per un’Indagine conoscitiva sulle
problematiche relative alla ricerca delle persone
scomparse, visto che dietro la scomparsa di ogni minore
si potrebbe nascondere un crimine violento ai suoi
danni.
Inoltre mi risulta,
avendola reperita in Internet una proposta di legge,
ispirata sempre dalla Legge Federale Megan, d’iniziativa
del deputato Pivetti “Disposizioni per la prevenzione
dei reati di natura sessuale a danno di minori”
presentata il 24 novembre 2000 che vi ho portato come
conoscenza (Citare legge e commento sinteticamente)…. E
per finire la proposta di legge Calderoni sulla
castrazione chimica che segnalata sul sito
www.troviamoibambini.it attraverso un sondaggio
sembra aver riscontrato molto favore tra gli utenti
(circa il 90% si sono detti favorevoli). L’applicazione
della misura della castrazione chimica, suggerita di
recente anche dal presidente della repubblica francese e
che è già stata adottata in molti paesi tra cui Stati
Uniti, Canada, Germania, Norvegia, Svezia, sono le
parole di Calderoni, ha prodotto eccellenti risultati in
termini di diminuizione dei reati e di reiterazione da
parte dei soggetti sottoposti al trattamento alcuni dei
quali sembra abbiano aderito volontariamente.
La pericolosità
sociale dei pedofili, soprattutto di coloro tra questi
caratterizzati da pedosadismo, e quindi il rischio che
reiterino una volta liberi atti di violenza anche
estremi, ci porta a confrontarci con un fenomeno
estremamente complesso e dai contorni seppur sfumati
estremamente inquietanti.
A differenza del
Belgio, laddove il caso di Marc Dutroux ha attivato un
forte movimento di opinione che come vedremo in seguito
ha portato a formulare una rivoluzione nel sistema
giudiziario, in Italia non abbiamo ancora mai avuto e
aggiungerei fortunatamente dei casi così eclatanti anche
se il fenomeno pedofilia anche da noi è tutt’altro che
trascurabile così come la scomparsa di minori e di
conseguenza anche da noi è necessaria certamente
rivedere un pò il tutto. Per quanto riguarda la realtà
italiana vorrei citare il caso di un signore chiamato
Moncini che viene riportato nel sito sopra citato e in
molte altre fonti reperite in internet: questo signore
sembrerebbe essere un pedofilo e sembrerebbe essere
stato arrestato negli Stati Uniti per poi essere
estradato in Italia e sottoposto ad una pena ridicola. A
quanto riportano le fonti internet ora avrebbe
addirittura aperto nel nord Italia un negozio rivolto a
bambini e adolescenti. Vi riporto di seguito il testo di
una intercettazione telefonica con cui un agente
dell’FBI lo avrebbe attirato nella trappola che poi
avrebbe portato al suo arresto. Il presente testo l’ho
ripreso dal sito
www.1922lasegretissima.com diretto da Bernardo
Ferro:
“Quella che segue è la
trascrizione integrale dell’intercettazione telefonica
di un colloquio avuto tra il sign. Moncini, pedofilo
italiano ed un agente dell’FBI spacciatosi per
procacciatore di bambini.
Il piccolo animale di
cui parlano è … Maria, bambina messicana di cinque anni.
La testimonianza non ha
bisogno di commenti
Moncini (ma il cognome
non è esattamente questo) oggi è libero e gestisce una
attività che lo porta a contatto con numerosi
adolescenti e bambini a Verona.
Questo genere di
richieste viene fatto abitualmente da chi pratica
turismo sessuale pedofilo. In alcuni paesi ci sono
“venditori” di bambini che girano con album pieni di
fotografie della “mercanzia”, bambini da pochi mesi a
dieci, massimo dodici anni. Anche in questo caso chi
compra il “piccolo animale” ne dispone in toto, e può
torturarlo fino alla morte.
Aggiungo solo che dopo
i tedeschi, gli italiani sono al secondo posto in questo
tipo di “turismo immondo”.
Senza voler
polemizzare, ma non sarebbe necessaria anche
un’inchiesta su quei “signori” che prendono un aereo e
vanno in Thailandia o posti analoghi per violentare
bambini? Ma forse si toccherebbero troppi “santi in
paradiso”… Avverto che il contenuto del documento è
molto forte, se ne sconsiglia la lettura a persone
sensibili.
MONCINI: “Cosa posso
fare con questo piccolo animale?”
FBI: “Puoi farci tutto
quello che vuoi?”
MONCINI: “Tutto?...”
FBI: “Tutto”.
MONCINI: “Posso
incatenarla?”
FBI: “Si”.
MONCINI: “Posso farle
mangiare la mia merda?”.
FBI: “Non lo so…”
MONCINI: “Posso
pisciarle in bocca?”
FBI: “Non lo so…”.
MONCINI: “Posso
metterglielo nel culo?”
FBI: “Certo”.
MONCINI: “Posso
frustarla?”
FBI: “Si”.
MONCINI: “Posso
infilarle chiodi nei capezzoli?”
FBI: “Sicuro, tutto
quello che vuoi”.
MONCINI: “Se viene
danneggiata, mi aiuti a ripararla?”
FBI: “Vuoi che muoia?”
MONCINI: “Cosa succede
se muore?”
FBI: “Bisognerà trovare
il modo di fare sparire il corpo e le prove”.
MONCINI: “Quanto
costerà tutta l’operazione?”
FBI: “Cinquemila
dollari”.
MONCINI: “Va bene, si
può fare”.
Nota: il 18 marzo 1988
Moncini atterra al JFK di New York City dove viene
arrestato dall’FBI e, purtroppo, successivamente
estradato nel nostro paese. In casa i carabinieri gli
sequestreranno moltissimo materiale pedopornografico.
Moncini si era distinto per avere supportato moltissime
iniziative a favore dell’infanzia.”
Come vedete se tutto
questo sarebbe confermato e non sarebbe, come alcuni
sostengono sempre in internet una bufala ci troveremmo
di fronte ad un individuo estremamente pericoloso. Come
avrete notato da parte del pedofilo è costante il
tentativo di disumanizzare la vittima definendola
“piccolo animale” e quando chiede “Se viene danneggiata,
mi aiuti a ripararla?” come se si trattasse di una
bambola. Se quelle che mi trovo di fronte non è un
essere umano per me ciò che gli farò per quanto orrendo
sarà più accettabile ai miei occhi e mi sentirò
legittimato soprattutto se mi trovo, come pedofilo e
purtroppo questo succede a molti di loro, in una
condizioni di egosintonia.
Quindi la domanda a
cui ci troviamo di fronte è questa: cosa fare, visto che
possiamo gridare al mostro quanto vogliamo ma la nostra
costituzione garantisce a tutti il diritto alla cura,
per aiutare questi individui e aiutandoli garantire
anche la sicurezza della collettività nel suo complesso
e dei nostri bambini in particolare?
Per esempio, cosa
succede ad un criminale sessuale come il Moncini, una
volta che viene internato in una struttura detentiva? E
agli criminali sessuali? Nel nostro paese è allarmante
anche il fenomeno dello stupro, reato nel quale , come
scrive Chiara Camerani in un lavoro sugli aggressori
sessuali, si fondono manipolazione, sottomissione,
aggressività, inadeguatezza, sofferenza. Attraverso il
lavoro di George B. Palermo, psichiatra forense e
criminologo, cerchiamo di soffermarci sulla psicologia e
psicopatologia dello stupratore. Nel libro scritto con
Mary Ann Farkas e Domenico Carponi Schittar, “L’abuso e
la molestia sessuale”, Edizioni Essebiemme, l’autore si
occupa in un capitolo specifico dello stupro e dello
stupratore. Ecco cosa scrive:
“[…] Dello stupro sono
state date molte definizioni. Mentre la definizione del
dizionario afferma che lo stupro è un atto sessuale
violento imposto con la forza, la minaccia o l’inganno,
su soggetti che non sono in grado o non vogliono dare un
valido consenso ad uno stato di sottomissione fisica o
emotiva, il Federal Bureau of Investigation degli Stati
Uniti (FBI) dà una definizione molto più succinta,
affermando ad un certo punto che per stupro si intende:
“… la conoscenza carnale di una persona in modo forzato,
e contro la sua volontà…” (Uniform Crime Report,1992,p.
76). La vittima deve essere stata incapace di dare il
proprio consenso a causa della giovane età o a causa di
una incapacità mentale o fisica temporanea o permanente.
Il Rapporto Nazionale Americano sulle Vittime di
Crimini, considera che la vittima deve avere almeno
dodici anni, definisce lo stupro come “un rapporto
sessuale forzato in cui la vittima può essere sia
maschio che femmina ed in cui il responsabile dell’abuso
può essere di sesso diverso, ma anche dello stesso sesso
della vittima” (Bureau of Justice Statistics, 1997°). Lo
stupro “secondo le norme di legge” (statutory rape)[…] è
invece la conoscenza carnale di una persona, senza l’uso
della forza o senza la minaccia della forza, quando però
la persona ha un’età inferiore a quella stabilita per
poter dare il consenso. Anche se la stragrande
maggioranza degli autori di questi reati sono uomini,
esiste una piccola minoranza di donne che li commette,
ed in una proporzione assai piccola la vittima e
l’aggressore appartengono allo stesso sesso (Bureau of
Statistics, 1997a).
Lee Ellis (1989) ha
affermato che lo stupro è il tentativo di costringere
fisicamente una persona all’intimità sessuale quando
questa non desidera tale intimità. Egli ha aggiunto che
il termine più adatto per definire lo stupro, già in uso
in molte giurisdizioni americane, dovrebbe essere quello
di costrizione sessuale (forced sex) o di aggressione
sessuale (sexual assault).
Tuttavia, poiché questo
tipo di atto sessuale rappresenta anche una modalità di
aggressione caratterizzata dall’ostilità, preferiamo
continuare ad usare il termine stupro. Il termine
inglese rape – così come il sostantivo italiano ratto –
deriva infatti dal latino rapere, il cui significato,
specialmente nel participio passato e nel sostantivo
derivato raptus, ritrae la rapidità dell’azione e il
possesso fisico che ben rappresenta l’invasione
dell’intimità di una persona. L’atto reale del ratto
dovrebbe poi venire distinto dagli altri comportamenti
lesivi, altrettanto traumatizzanti, e da quelli
fisicamente non violenti, entrambi appartenenti alla più
ampia categoria della condotta a scopo di libidine.
La violenza commessa
contro le donne principalmente dal proprio partner va
distinta in violenza letale e non letale. Questo genere
di casi ammonta al 22% dei crimini violenti commessi
contro le donne tra il 1993 e il 1998. Tra i crimini non
letali vi sono lo stupro e l’aggressione sessuale. Nel
1998, il numero totale di stupri/aggressioni sessuali
contro le donne è stato di 63.490, con un tasso di 55,6
per 100.000 persone. Tra il 1993 e il 1998 le
vittimizzazioni da parte del proprio partner sono state
più frequenti tra le donne nere, giovani, divorziate o
separate. Queste donne inoltre erano economicamente in
una fascia bassa, vivevano in case in affitto, e
provenivano da aree urbane. Tra le vittime della
violenza da parte del partner, la percentuale delle
donne che hanno denunciato tale tipo di crimine, è stata
più elevata nel 1998 (59%) che nel 1993 (48%) (Rennison
e Welchaus, 2000).
Da un punto di vista
legale, si fa una distinzione in base al fatto che
l’atto sessuale sia stato consumato con la penetrazione
dell’organo genitale dell’aggressore nell’organo
genitale della vittima, oppure che vi sia stata solo
manipolazione del corpo della vittima con concomitante
eccitazione sessuale. L’intensità della violenza
esercitata non deve necessariamente essere a vis atrox,
ossia, una violenza di una tale forza da vincere ogni
possibile resistenza, ma può essere anche semplicemente
una violenza in grado di superare la resistenza della
vittima… limitando e annullando la sua libera
determinazione (Rota, 1988), come nei casi in cui il
proprio dissenso potrebbe non venire espresso per la
rapidità stessa o per l’insidiosità dell’aggressione,
oppure a causa del trauma psichico al quale la vittima è
sottoposta.” [Palermo, 2002]
Nel proseguo di questo
lavoro Palermo ci parla delle caratteristiche dello
stupro chiarendo che sotto la denominazione di stupro o
di aggressione sessuale dovrebbe venire incluso
qualsiasi tipo di abuso sessuale condotto con la
violenza, con la minaccia, o con la persuasione sottile,
e senza tener conto della relazione tra l’autore della
violenza e la vittima. Secondo questo criterio, continua
Palermo, vanno considerati tali sia lo stupro coniugale
che quelle situazioni in cui un soggetto che svolge una
funzione di aiuto ha contatti sessuali con la persona
che necessita di tale aiuto. Palermo riporta poi dei
dati statistici:
“Per esempio, le
statistiche del Bureau of Justice americano, per quanto
riguarda la categoria stupro in tredici stati degli USA
e nel District of Columbia, riporta che “le ragazze di
età inferiore ai 18 anni sono state vittime del 51%
degli atti di stupro nel 1992, nonostante le ragazze di
questa fascia di età ammontino solo al 25% della
popolazione femminile” (New York Times, 1994). Lo stesso
rapporto afferma che più della metà degli stupri
denunciati alla polizia vengono commessi su ragazze di
età inferiore ai diciotto anni. Le ragazze con meno di
dodici anni rappresentano il 16% delle vittime che hanno
denunciato lo stupro, e una su cinque di queste ha
subito lo stupro da parte del padre.. Numerosi lavori di
ricerca hanno inoltre trovato che la maggioranza delle
aggressioni sessuali contro le donne sono commesse da
persone conosciute dalla vittima.. Nei casi in cui
l’aggressore è il marito, le conseguenze sono serie in
termini sia di danni psicologici che fisici. Questi sono
descritti come simili a quelli compiuti da estranei e
caratterizzati da un grado significativo di violenza nei
confronti della vittima (Stermac, 1988).
Di solito, più la
vittima dello stupro è giovane più è probabile che lo
stupratore sia un parente o un conoscente. Sebbene lo
stupro possa essere compiuto non solamente da parte del
maschio contro la femmina, ma anche da un maschio contro
un altro maschio – avvenimento frequente negli istituti
correzionali – o da una donna contro un bambino o un
adolescente , o da una donna contro un’altra donna, la
legislazione corrente americana e internazionale fa
primariamente riferimento al classico caso di stupro
commesso da un maschio contro una femmina, sia adulta
che bambina.
Poiché l’atto dello
stupro coinvolge due persone, deve essere presa in
considerazione non solamente la tipologia dello
stupratore, ma anche quella della vittima, con
particolare attenzione alla sua condizione mentale e
fisica. Nel caso in cui la vittima dello stupro soffra
di una malattia mentale, si deve tenere conto anche
della sua capacità di essere in grado di resistere
all’aggressione. La malattia mentale di per sé non causa
necessariamente la totale incapacità di opporre
resistenza all’aggressione, ma la vittima con malattia
mentale può avere una ridotta capacità di comprendere il
pieno significato dell’aggressione fisica e morale cui è
sottoposta, cosicché la sua capacità decisionale risulta
diminuita, rendendo così l’atto dello stupro più
incomprensibile e meritevole di punizione.” [Palermo,
2002]
Dopo aver argomentato
le caratteristiche dello stupro, Palermo passa ad
analizzare le caratteristiche dello stupratore:
“[…] Alcuni studi hanno
trovato che gli stupratori sono solitamente sposati
(Langevin et al., 1985). “Essi sono… poveri, incapaci di
fare economie e di gestirsi, [cosa che aggiunge loro
stress], frequentemente annoiati, … spesso usano alcool
in eccesso [riducendo così] le loro inibizioni contro le
aggressioni sessuali” (Marshall e Barbaree, 1984).
Insieme con altri molestatori violenti, i responsabili
di stupro tendono ad avere un quoziente di intelligenza
(QI) più basso della media (Wilson e Hernstein, 1985).
Da un punto di vista interpersonale dimostrano una
scarsa considerazione degli altri. Le loro vittime sono
solitamente giovani, spesso senza esperienza, donne
fisicamente normali, in molti casi studentesse o
impiegate fuori casa, con la necessità di spostarsi
quotidianamente.
Nel passare in rassegna
gli studi sullo stupro, Conklin (1992) ha riportato
quattro categorie di stupratori. Il primo è stato
descritto come stupratore opportunista, il cui ratto
rappresenta lo scatto di un momento, un atto impulsivo e
predatorio; questo tipo di violentatore, come hanno
affermato successivamente John Douglas e Mark Olshaker
(1998), è indifferente all’incolumità della vittima.[…]
Lo stupratore del tipo
compensatorio spesso si sente inadeguato ed è
ossessionato da fantasie sessuali. Questi soggetti sono
definiti da Douglas e Olshaker (1998) “stupratori capaci
di rassicurare”, e vengono definiti anche come
“Stupratori gentiluomini” o “stupratori altruisti”. Sono
descritti come soggetti solitari che fantasticano sul
fatto che le loro vittime gradiscano questo tipo di
esperienze e possano persino sviluppare dei sentimenti
di amore verso di loro. Il terzo tipo, gli stupratori
con rabbia rimossa, come implica la loro denominazione,
esprimono la collera e la loro rabbia che in origine era
diretta verso un’altra persona. La vittima spesso
rappresenta una persona, o appartiene ad un gruppo di
persone, che il molestatore disprezza. Il quarto tipo di
stupratori è quello degli stupratori sadici, il cui
sadismo è parte dell’atto sessuale. Essi diventano più
violenti man mano che aumenta l’eccitamento. Così,
poiché l’aggressione e la fantasia sadica si influenzano
l’una con l’altra, con l’aumentare del livello di
aggressività dello stupratore aumenta anche quello di
eccitazione. Gli stupratori, il cui comportamento è
chiaramente antisociale, solitamente appartengono al
gruppo della personalità psicopatica. […]
Il concetto di
psicopatia risale al tempo di Cesare Lombroso e Philippe
Pinel: Pinel, con la sua enfasi sullo scarso senso
morale degli autori di reato, e Lombroso con la sua
caratterizzazione del cosiddetto “delinquente nato”.
Molti autori hanno posto in rilievo l’etiologia della
psicopatia, presentandola, per esempio come congenita,
biologica, personale ed ambientale. Anche se il DSM – IV
(APA, 1994) include nel Disturbo Antisociale di
Personalità (ASPD) alcune delle caratteristiche proprie
della personalità psicopatica, alcuni autori sostengono
che andrebbe fatta una distinzione tra le due categorie
(Arrigo, 2001). Nella nostra esperienza la maggior parte
degli individui con ASPD sono soggetti che reagiscono
agli stress sociali,, mentre gli psicopatici
(Psychopath) sono “veri” attori. Le caratteristiche di
questi ultimi, come riferito da Hare (1993) – che sembra
riallacciarsi alla definizione di psicopatico data da
Hervey Cleckley (1941) - , sono quelle di “una persona
centrata su se stessa, rude, priva di rimorso,
profondamente carente di empatia e dell’abilità di
formare relazioni intime con gli altri, una persona che
agisce senza le limitazioni della coscienza”. La
impossibilità di trattamento e la recidività dello
psicopatico sono ben note. Bruce Arrigo ha bene
analizzato il corso della psicopatia da un punto di
vista storico: Pinel ha considerato lo psicopatico come
un malato mentale, che abbisogna di un trattamento
morale, e ha pensato che soffrisse di un tipo di manie
sans delire; Rush ha proposto cause organiche per la
psicopatia, considerandola un disturbo
mentale/comportamentale vero e proprio; Pritchard ha
descritto la psicopatia come un disturbo dei sentimenti
e degli atteggiamenti della persona, senza
coinvolgimento delle facoltà mentali superiori, ma
caratterizzato da una predisposizione a comportarsi come
una persona moralmente malata. Koch, nel 1891, coniò la
definizione di inferiorità psicopatica (psychopatic
inferior), intendendo con questo termine un disturbo
ereditario con aberrazioni psichiche, morali e
comportamentali. Maudsley, allo stesso modo, considerava
lo psicopatico come sofferente di imbecillità morale
dovuta a disfunzioni cerebrali. Richard von Krafft –
Ebing faceva riferimento a queste persone come a
“selvaggi” , e riteneva dovessero essere isolati in
manicomi nel loro interesse e in quello della società.
Lombroso (1836 – 1909) definiva questi soggetti
“delinquenti nati” e Emile Kraepelin li descriveva come
mentitori e manipolatori, capaci di impiegare il fascino
e la disinvoltura, ma tuttavia impulsivi e senza
scrupoli. E’ stato Cleckley, comunque, a fare la
distinzione tra lo psicopatico che finisce in prigione e
quello che non vi finisce; questo autore, in un suo
lavoro originario, The Mask of Sanità, del 1941, ha
descritto questi individui come grandiosi, arroganti,
senza cuore, superficiali e manipolativi. Questi
soggetti, riteneva, sono quelli che di gran lunga
mostrano la più coerente parvenza di normalità.
Sembra che la tipologia
del violentatore sessuale si basi sull’esperienza
clinica dei vari studiosi della materia. Guttmacher e
Weihofen (1952) hanno suddiviso gli stupratori in (1)
abusatori sessuali veri e propri, incapaci di contenere
i loro forti impulsi sessuali; (2) stupratori del tipo
sadico, aggressivi ed ostili nei confronti delle donne;
e (3) stupratori di tipo aggressivo, caratterizzati
dalla tendenza ad avere il controllo ed il dominio
assoluto della vittima. Kopp (1962) li ha classificati
in offender del tipo I (egosintonico) e offender del
tipo II (egodistonico). Il primo tipo mostra un
atteggiamento accattivante ed un desiderio di piacere,
mentre il molestatore del tipo II è il classico
psicopatico che non ha alcuna considerazione per la
vittima e non prova alcun rimorso per l’atto
trasgressivo compiuto.
Una classificazione
dello stupratore più descrittiva è quella di Gebhard e
coll. Che risale al 1965. Essi hanno suddiviso gli
stupratori nei seguenti tipi: (1) quelli che compiono
aggressioni; (2) gli amorali; (3) quelli caratterizzati
da un doppio standard, (4) quelli esplosivi; (5) quelli
ubriachi; (6) quelli mentalmente ritardati o psicotici;
e (7) quelli di tipo misto. Groth, Burgess e Holmstrom
(1977) hanno descritto lo stupratore/molestatore
sessuale da un punto di vista soprattutto motivazionale.
Per esempio, il responsabile di stupro per potere è
descritto come principalmente interessato a mostrare
“chi comanda”. Egli cerca di avere il dominio sulla
propria vittima e la costringe a sottomettersi alla sua
volontà attraverso lo stupro. L’intenzione primaria del
tipo di stupratore arrabbiato, invece, è quella di
umiliare e avvilire la vittima durante la sua
aggressione fisica violenta.
Uno dei primi studi su
casi di stupro, quello di Amir nella città di Filadelfia
(1971), ha permesso una distinzione tra diversi tipi di
stupratori. Sono stati così individuati quegli
stupratori le cui azioni trasgressive hanno una funzione
di supporto (role – supporting), oppure una funzione
espressiva (role – espressive), e coloro le cui azioni
trasgressive sono più idiosincratiche nella loro natura
o nella loro funzione.
Questo studio ha posto
in evidenza il fatto che lo stupro non è principalmente
una esperienza a tu per tu o che capita solo in qualche
vicolo buio, ma è spesso frutto di una pianificazione,
di una articolata progettazione, alla ricerca del
miglior metodo per portare a termine l’atto di abuso.
Amir ha criticato l’opinione diffusa secondo cui la
violenza sessuale è un’azione solitamente impulsiva,
senza alcuna pianificazione precedente, e che lo
stupratore è solitamente un tipo solitario. Questo
stesso studio ha rivelato che “1.292 responsabili di
reati sessuali erano coinvolti nei 646 casi di stupro
[studiati], di cui 370 casi coinvolgevano violentatori
che avevano agito da soli, mentre 105 casi riguardavano
soggetti che avevano agito in coppia, e 171 casi
coinvolgevano gruppi di tre o più soggetti” (p. 226).
Questo dovrebbe rammentarci che lo stupro non è affatto
una manifestazione sessuale omogenea, ma è influenzato
dal periodo storico, dai cambiamenti culturali, da tabù
sociali, dall’uso di droga da parte dei vittimizzatori,
e così via. Un altro importante risultato di questo
studio è dato dal fatto che ha permesso di rilevare che
lo stupro non avviene principalmente tra estranei e
fuori casa, ma che in più di un terzo dei casi le
vittime e gli autori della violenza si conoscevano tra
loro, spesso come vicini o stretti conoscenti.
Cohen e collaboratori
(1979) hanno focalizzato il loro interesse sulla
motivazione sessuale ed aggressiva degli stupratori.
Essi hanno descritto (1) lo stupratore compensatorio
(che si sente inadeguato e presenta bassa
autostima),
simile a quello “che ha il potere di rassicurare”; (2)
l’aggressivo dislocato (freddo, distaccato,
affermativo), brutale nella sua aggressione; (3) il tipo
di aggressore sessuale diffuso, che è sessualmente
eccitato nella sua aggressione violenta; (4) i
violentatori aggressivi, antisociali e opportunisti nel
loro comportamento.
Karpman (1954) ha
definito i responsabili di violenza sessuale (pervertiti
o criminali) come neurotici (affetti da una malattia
psichiatrica). Egli ha coniato il termine di nevrosi
parafilica e ha affermato che il neurotico converte i
suoi problemi in senso psicosomatico e in altri tipi di
comportamenti socialmente accettabili, sebbene
individualmente indesiderabili. Il nevrotico parafilico,
invece, converte i suoi problemi sessuali inconsci in
un’altra forma di comportamento (sessuale) che, pur non
essendo socialmente accettabile, non è ancora così
patologico come nel caso dello psicopatico sessuale.
Secondo questo autore, la differenza tra il parafilico
non pericoloso (feticista) e lo stupratore pericoloso
(in grado di uccidere), è una differenza di grado, non
di genere.. Karpman riteneva anche che lo psicopatico
sessuale,, attraverso il proprio comportamento,
intendesse sfuggire inconsciamente ai propri impulsi
incestuosi/omosessuali rimossi (periodo edipico). Anche
Amir (1971) ha visto lo stupro come il prodotto di una
nevrosi, una coazione a ripetere. Egli ha affermato che
“[lo stupro] condivideva con il comportamento nevrotico
quelle caratteristiche elaborate per la nevrosi
ordinaria, il fatto di essere irresistibile,
irrazionale, soggetto a coazione a ripetere,
insaziabile”. Sigmund Freud vedeva le perversioni come
il negativo delle nevrosi. Per lui, la perversione era
un arresto ad uno stadio pregenitale o una regressione
allo stesso stadio, ma senza repressione (nessuna
repressione, nessuna nevrosi!). Egli, inoltre, pensava
che lo stupro fosse una difesa contro l’incesto o
l’omosessualità.
Gli stupratori
attraversano spesso una crisi di identità quasi cronica,
nonostante il loro comportamento mantenga un’aria di
normalità (Hazelwood e Burgess, 1993). Hanno un
background medio, crescono in una famiglia media e a
volte dimostrano il comportamento di una persona
raffinata, e sembrano adulti intelligenti, impegnati nel
lavoro e parte di un contesto familiare. Comunque
Hazelwood e Burgess (1993), hanno studiato un gruppo di
stupratori costituito da “35 maschi bianchi, 5 maschi
neri, e 1 ispanico… di età compresa tra i 23 e i 55
anni” (p. 147). Il loro sviluppo è risultato
disfunzionale e “solo pochi di questi uomini
descrivevano relazioni strette sia con il padre che con
la madre, un significativo numero di loro erano stati
istituzionalizzati ad un certo punto dell’adolescenza,
ed un’ampia proporzione di loro riferiva di avere subito
abusi sessuali da bambino o da adolescente”
Il background degli
stupratori visto nella nostra esperienza clinica è del
tutto simile a quanto descritto da Hazelwood e Burgess,
e la discrepanza che a volte si osserva tra il modo
esteriore di presentarsi e le loro caratteristiche
personali può essere attribuita al diverso background
socio – economico. Noi abbiamo riscontrato che questi
soggetti non sempre tendono ad isolarsi, e che pur
avendo a volte un livello limitato di educazione formale
sono intelligenti e spesso molto astuti. Comunque, si
tratta sovente di disoccupati, che fanno uso di droga e
alcool e che di conseguenza abbandonano moglie e figli o
sono abbandonati da loro. […] quando scelgono una
vittima,, nella maggioranza dei casi un’estranea, essi
sono particolarmente abili nell’approfittare seduta
stante della prossimità della donna. Le vittime sono
spesso aggredite lungo la strada […]
Alcuni stupratori
pedinano le loro vittime, studiandone le abitudini e
cercando di scoprirne i possibili lati deboli; altre
volte agiscono in gruppi, le cosiddette gang. […]
Il fatto che lo
stupratore sia sposato o meno o possa vivere una
relazione sessuale consensuale non ha alcuna
correlazione con il suo acting out sessuale (stupro).
Purtuttavia, molti degli stupratori da noi esaminati si
lamentano di un rapporto insoddisfacente, sia sessuale
che non sessuale, con la propria moglie o compagna.
In una analisi
statistica del 1993, Hazelwood e Burgess hanno trovato
che il 71% degli stupratori era stato precedentemente
sposato, il 76% aveva subito abusi sessuali
nell’infanzia, il 54% aveva un impegno stabile, il 51%
aveva prestato servizio nelle forze armate, il 52% aveva
un QI superiore alla media e il 36% apprezzava la
pornografia. I soggetti da loro presi in considerazione
avevano alti punteggi alla scala dello stupro e delle
aggressioni sessuali. Inoltre, erano disinvolti, in
grado di relazionarsi facilmente con altre persone, ma
avevano una certa tendenza ad assumere un ruolo
dominante nella relazione. La descrizione di questi
autori di molestie assomiglia a quella dello
psicopatico, per i modi disinvolti, il bel modo di
presentarsi, avente lo scopo precipuo di ottenere ciò
che vuole, senza riguardo per l’altro, la
vittima/oggetto del suo interesse sessuale, una vittima
che egli intende dominare con la sua forza fisica.
Un lato interessante
dello studio di Hazelwood e Burgess è la risposta degli
stupratori alle domande poste loro su chi fosse la
figura genitoriale dominante in famiglia durante la loro
adolescenza: venti di questi dissero che era stata la
madre (il 50%), 16 di loro (il 40%) il padre, e 4 (il
10%) qualche altra persona adulta. Questo potrebbe
sostenere l’ipotesi che la loro rabbia nei confronti
delle donne possa avere origine da una relazione
ambivalente, disadattiva con la madre. Infatti, la loro
relazione con la madre era descritta come “calda e
stretta in 14 casi (il 36%), variabile in 12 (il31%),
fredda, distante in 2 casi (il 5%), disattenta,
indifferente in 4 casi (il 10%), e ostile, aggressiva in
7 casi (il 18%). Il padre veniva visto come freddo e
distante da 12 stupratori (il 31%), variabile da 10 di
loro (il 26%) e caldo e stretto solo in 14 casi (il36%).
Il tasso di abuso psicologico e sessuale da loro
riportato durante la crescita era davvero frequente – il
73% e il 76%, rispettivamente. In un esame dettagliato
di quarantuno uomini responsabili di violenza sessuale
nei confronti di ben 837 vittime, Hazelwood e Warren
(1993) hanno affermato che le trasgressioni sessuali di
questi stupratori erano “premeditate dal primo
all’ultimo stupro” in una percentuale che va dal 55 al
61% mentre dal 15 al 22% dei casi la violenza era
susseguente ad un atto impulsivo e, dal 22 al 24% era
invece un atto opportunistico (p. 161). Hazelwood e
Warren hanno inoltre suddiviso in tre diversi tipi il
metodo con cui questi abusatori attaccavano le vittime:
l’approccio detto del comando, quello del blitz e quello
della sorpresa. La termino logia usata nel descrivere
questi diversi tipi mette chiaramente in evidenza i
tratti più salienti dello stupratore, quali
l’interazione fortemente risoluta per ottenere il
controllo della vittima (approccio del comando),
l’aggressione subitanea, diretta e violenta (approccio
del blitz), o l’azione a sorpresa nel momento in cui la
vittima è più vulnerabile e meno in grado di difendersi
– ad esempio quando dorme, quando è sola in casa, ecc. –
(approccio della sorpresa). Questi autori hanno trovato
che l’approccio del comando era molto spesso usato per
avere un primo contatto con la vittima con minacce
verbali, ed in molti casi con l’uso di una qualche
coercizione fisica. Essi hanno inoltre riportato che
poco più del 50% delle vittime tentava una qualche
resistenza fisica o verbale durante il fatto. Il loro
studio ha cercato di determinare anche la diversa
capacità di compiere l’atto sessuale da parte del
violentatore durante l’aggressione. Essi hanno infatti
affermato che “poco più di un terzo dei molestatori
aveva presentato qualche disfunzione sessuale, e che gli
atti sessuali
Preferiti erano la
penetrazione vaginale e la fellatio forzata” (p.165). I
responsabili degli atti di violenza sessuale riferivano
inoltre bassi livelli di piacere derivato dai loro atti
sessuali.
Barbaree e
collaboratori (1994) hanno confrontato gli autori di
aggressioni non sessuali (i tipi opportunisti e
vendicativi) con quelli di tipo sessuale (sottotipi
sadico e non sadico), in accordo con la tipologia dello
stupratore del Centro di Terapia del Massachusetts per
molestatori sessuali (MTC). Questa analisi ha rivelato
che i responsabili di violenze non sessuali commettevano
di soliti aggressioni sessuali impulsive, più violente e
devastanti. Gli autori di violenze sessuali, invece,
avevano una maggiore tendenza a isolarsi, ma esibivano
un più elevato livello di eccitazione sessuale nelle
loro descrizioni verbali sia degli atti sessuali
consensuali che dello stupro commesso.
Groth e Burgess (1977)
hanno cercato di appurare le disfunzioni sessuali di cui
spesso soffrono i responsabili di violenza carnale al
momento della violenza. La loro ricerca comprendeva 170
uomini condannati per aggressione sessuale e 92 donne
adulte vittime di stupro. Il risultato dimostra che
durante l’atto della violenza sessuale, il violentatore
soffre delle seguenti disfunzioni sessuali: (1) erezione
inadeguata, parziale o completo insuccesso nel
raggiungere e mantenere l’erezione (impotenza
condizionale) (27 autori di violenza, il 16%); (2)
eiaculazione precoce (5 casi, il3%); (3) incapacità
giaculatoria (ritardo o fallimento dell’eiaculazione)
(26 violentatori, il 15%). Su sessantanove donne che
erano state stuprate, è stata trovata evidenza clinica
della presenza di sperma in solo trentadue casi.
Inoltre, la metà delle ventitré vittime di violentatori
multipli presentavano test di laboratorio negativi
relativi alla presenza di sperma. Infine, erano presenti
evidenze di trauma vaginale nel 75% di questi casi.
Barbaree e
collaboratori (1979) avevano anche precedentemente
pubblicato uno studio sull’eccitamento sessuale deviante
in stupratori e non stupratori, nel quale i soggetti (10
violentatori reclusi e 10 studenti universitari adulti)
avevano il compito di ascoltare una descrizione verbale
audio registrata della durata di due minuti in cui
veniva descritto un rapporto sessuale mutuamente
consenziente, uno stupro e un’aggressione non sessuale.
Per misurare l’eccitamento sessuale era stato impiegata
la pletismografia peniena. Lo stupro “evocava un
eccitamento differente negli stupratori , e produceva
significativamente meno eccitamento nei non stupratori”.
Inoltre, essi hanno aggiunto che non è necessariamente
vero che il sesso forzato o violento abbia incrementato
l’eccitamento degli stupratori, ma è forse possibile che
la forza o la violenza non abbiano inibito la loro
sessualità” (p. 215).” [Palermo, 2002]
In questo lavoro non
possiamo entrare nel merito specifico degli interventi
trattamentali e sulle loro caratteristiche specifiche ma
vogliamo una volta ancora sottolineare la necessità di
questi interventi e con le parole del dott. Giulini dire
che devono seguire un modello multidisciplinare in un
quadro multifattoriale e di conseguenza per la cura e
per le valutazioni diagnostiche degli aggressori
sessuali si ritiene oggi sempre più necessario, scrive
Giulini, intraprendere dei percorsi trasversali, cercare
altri chiarimenti rispetto alla psichiatria ordinaria,
alla medicina, alla psicologia clinica o alla sociologia
determinista. Giulini, scrive che attualmente si ritiene
che le persone che si sono rese responsabili di atti di
delinquenza sessuale presentino dei funzionamenti di
personalità e dei disturbi psicopatologici che possono
essere assai diversi tra loro. Cioè, aggiunge Giulini,
dietro comportamenti simili si incontrano quindi quadri
psicopatologici differenti. In sintesi, continua
Giulini, le vie di approccio psicoterapeutiche, ossia
gli interventi psicologici volti ad ottenere dei
cambiamenti evolutivi della personalità e della condotta
possono procedere in due direzioni diverse. Una prima
strada, afferma Giulini, è il trattamento diretto dei
funzionamenti che concernono i processi psichici e
comportamentali più prossimi al formarsi delle azioni
violente. Si tratta, specifica Giulini, di trattamenti
di tipo cognitivo-comportamentale che sono
prevalentemente indicati nella cura dei disturbi
compulsivi e una seconda strada è il trattamento dei
funzionamenti psichici più profondi mediante tecniche
psicoterapeutiche psicodinamiche, sia individuali che di
gruppo, indicate per quei soggetti in cui il
comportamento sessuale deviante non è riconducibile ad
aspetti compulsivi ma ad una generale deformazione della
personalità che si è strutturata in tal modo si dagli
anni più precoci dello sviluppo. Entrambe le strade,
afferma Giulini, possono richiedere l’ausilio anche di
trattamenti psicofarmacologici e comunque, specifica
l’autore, per ottimizzare un intervento psicoterapeutico
occorre svolgere un’accurata indagine psicodiagnostica
atta a definire, aggiunge, le caratteristiche del
funzionamento psicopatologico che è sotteso alla
devianza attuale onde individuare precocemente le più
idonee strategie di approccio alla cura.
Se invece, come
purtroppo molto spesso accade, il criminale sessuale
detenuto non riceve cure specifiche e adeguate al suo
caso ma invece viene lasciato a parassitare nel contesto
carcerario, si può parlare citando la definizione con la
quale lo stesso Giulini descrive il fenomeno, di
“ibernazione penitenziaria”. Che cosa intende con questo
termine. Lasciamo che sia lo stesso Giulini a
spiegarcelo. Ecco che cosa scrive a tal proposito:
“La mancanza di
articolati interventi trattamentali determina una
condizione di “ibernazione penitenziaria” degli autori
di violenza sessuale, soggetti che proprio in relazione
alle loro caratteristiche di personalità,
richiederebbero interventi specifici e l’offerta di
risorse terapeutiche anche e soprattutto allo scopo di
ridurre i rischi di recidivare quei comportamenti
antisociali, oggi considerati tra i più gravi e fonte di
allarme ed insicurezza. Un detenuto ibernato, l’autore
di reati sessuali, restituito al fine pena alla società
come scongelato, ancora con le proprie caratteristiche
psicopatologiche intatte, e con in più una frequente
dose di rancore, che lo rende più vulnerabile agli agiti
aggressivi ed ad un acritico isolamento (Giulini –
Vassalli – Di Mauro, 2000)
Le conseguenze di
questo sistema, che produce inevitabilmente insicurezza,
saranno il ricorso a metodi e interventi di controllo
sul territorio, che rischieranno di protrarre gli
effetti della pena sull’ex condannato per reati
sessuali, ben al di là della sua avvenuta esecuzione. Da
detenuto ibernato a reo marchiato (Carponi Schittar,
1999).
Entriamo quindi nello
specifico e andiamo ad analizzare il condannato autore
di reato sessuale nel contesto detentivo italiano tra
prospettive di difesa sociale e tutela dei diritti.
Ecco cosa scrive al
riguardo il Giulini:
“Anche nel nostro paese
una accresciuta consapevolezza dei temi relativi alla
libertà sessuale promossi dal movimento femminista e la
prioritaria preoccupazione della tutela dell’infanzia,
anche in adeguamento alle convenzioni internazionali,
hanno ispirato il legislatore che ha promosso la legge
di riforma del 15/2/96, n. 66 e la legge dell’8/8/1998,
n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, che mira a
tutelare “l’integrità fisica e psicologica del minore”
ed è ispirata alla spinta innovatrice della Convenzione
Mondiale dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991, e
della Conferenza mondiale di Stoccolma, svoltasi alla
fine di agosto del 1996.” [Giulini, 2001]
Inoltre, continua
l’autore, le prime campagne di prevenzione e gli studi
vittimologici, hanno contribuito a svelare anche nel
nostro paese le proporzioni delle condotte sessuali
abusanti. Anche da noi, continua Giulini, i dati sul
fenomeno sono inquietanti:
“(…) il secondo
rapporto ASPER sulla sessualità degli italiani riferisce
che di un campione di 649 adolescenti di ambo i sessi
rappresentativo di varie aree geografiche, fasce
economiche e di istruzione, il 10% dei maschi e l’11%
delle femmine asserisce di aver avuto rapporti sessuali
con persone della propria famiglia. Tra i soggetti di
sesso femminile 24 su 100 sono stati insediati dal padre
e 20 dal patrigno (Cafaro, 1992). Secondo altri dati del
Telefono Rosa (1994), quattro minori su cento
subirebbero violenze sessuali prima dell’adolescenza nel
nostro paese, mentre Telefono azzurro evidenzia che tra
le 2500 denunce di abusi sessuali su minori nel 1995, il
75% aveva per oggetto situazioni all’interno delle
famiglie. Si tratta dunque di una situazione presunta
che, anche dimezzando queste percentuali, giustifica un
certo grado di allarme sociale (Vassalli, 1999). Il
numero di denunce per i reati contro la libertà sessuale
(ISTAT 1998) è in crescita a partire dal 1995, con un
incremento sensibile dopo l’entrata in vigore della
legge del 1996.
La riforma del 1996 ha
previsto nuove fattispecie incriminatici e un netto
inasprimento delle pene edittali, ampliando la
definizione di violenza sessuale e stabilendo pene ed
aggravi di pena pesanti per gli autori di questo reato.
Essa ha avuto l’immediato effetto di incrementare il
numero di procedimenti penali, con conseguente aumento
di imputati detenuti per tale reato e la comminazione
recente di pesanti condanne, con tempi di detenzione
sempre più prolungati, anche durante le fasi
istruttorie, spesso assai complesse e dai risvolti
relazionali drammatici.
Alcuni studiosi ed
operatori spiegano l’aumento di denunce per reati
sessuali come conseguenza di una recente erosione
dell’alto numero oscuro che caratterizza tali condotte
illecite (Maccora – Travaini, 1998), dovuta ad una
maggiore sensibilizzazione dei Servizi Sociali, della
Magistratura e delle Forze dell’Ordine, in particolare
in quei territori dove avanzate esperienze del privato
sociale si sono coordinate alle iniziative mirate e
specialistiche delle istituzioni.
(…) Ma tornando al
contesto degli Istituti di pena e dell’esecuzione
penale, i rei sessuali sono detenuti spesso ‘primari’,
che cioè fanno ingresso nelle strutture carcerarie come
esperienza senza precedenti, e sono in alcuni casi
destinati a lunghe carriere detentive, tenuto conto del
forte aggravamento dei termini edittali della stessa
legge sulla violenza sessuale.
(…) Gli imputati e
condannati nell’attuale contesto detentivo vengono
isolati in sezioni apposite, per proteggerli dalla
reattività violenta e punitiva degli altri detenuti,
agita sulla base di un consolidato riferimento
sottoculturale di rifiuto a condividere la detenzione in
comune con gli autori di violenza sessuale.
Ciò determina
condizioni di detenzione spesso svantaggiate e una
disparità di trattamento nello svolgimento delle
attività intramurarie lavorative e creative. In alcuni
Istituti si è costretti per esigenze di sicurezza a
dimezzare per i “protetti” anche le ore di aria nei
cortili. Laddove poi non esistono sezioni apposite o la
possibilità strutturale di istituirle, soprattutto nei
piccoli Istituti, vengono improvvisate detenzioni di
condannati per violenza sessuale in condizioni di
isolamento quasi totale. Ciò accade per quei condannati
che per motivi di vicinanza alla propria residenza
preferiscono non chiedere trasferimenti, in strutture
più capienti e adeguate. Nei carceri più grandi per
avere accesso o attraversare parti comuni questi
detenuti devono sempre essere scortati.
All’avversione nei loro
confronti partecipano spesso anche gli agenti ed i
graduati della Polizia Penitenziaria. Ad un recente
questionario sulla percezione della devianza sessuale
sottoposto ad un campione di 30 agenti di P. P., nel
carcere di S. Vittore (età media tra 25 e 30 anni,
livello scolare medio inferiore), l’80% degli agenti ha
espresso l’esplicita preferenza a non operare nei
reparti ove sono ristretti soggetti pedofili o
violentatori (Fusco, 2000). D’altronde, ancora fino a
poco tempo fa, era in uso la tendenza a dirottare ai
reparti “protetti”il personale con problemi disciplinari
o alcolcorrelati.
Un’ulteriore
conseguenza di questa situazione è il rinforzo di uno
stigma negativo, che in tale regime di separazione
detentiva permette il riprodursi delle tendenza tipica
di molti devianti sessuali a rinchiudersi in un vissuto
di isolamento che ne accentua le inattitudini alla vita
di relazione.
Come scrive Morini
(1997): “chi si macchia di reati a sfondo sessuale
incarna e rappresenta l’aberrazione umana. Come tale non
ha possibilità di far ricorso ad alcuna seppure generica
operazione difensiva. Non è un malato e non ha onore.
Ciò a cui ha diritto, che si merita soltanto, è il
confinamento al girone più periferico della
marginalità.”
La detenzione degli
autori di violenza sessuale è dunque caratterizzata da
una diversa accessibilità ai diritti fondamentali
della persona, per cui una prospettiva minima e
immediata di intervento diventa quella della tutela
del diritto di ciascun imputato o condannato per
reato a sfondo sessuale, affinché non sia discriminato
nell’ambito della vicenda detentiva, ma bensì possa
usufruire degli stessi diritti degli altri detenuti,
laddove il presupposto di ogni progettualità
trattamentali diventi il riferimento alla
riduzione del danno, in modo tale che il
contesto detentivo sia chiamato ad articolarsi sempre
più come risorsa.
Ad esempio il ‘reparto
protetti’ della Casa Circondariale di San Vittore
appariva un luogo isolato ed isolante, privo di
interventi specifici verso i detenuti che non fossero
quelli di mera sorveglianza.
Una sorta di ghetto nel
ghetto, luogo sordido e funzionale alle strategie di
isolamento e sottrazione, tipiche della gran parte degli
autori di reati sessuali.
Nella prospettiva
propria della riduzione del danno si è così incentivato
un afflusso nel reparto di operatori esterni, con
progetti formativi e professionali, attività culturali,
gruppi di auto aiuto, laboratori a matrice espressiva,
con l’effetto di tenere più aperte le celle ed offrire
opportunità di scambio, socializzazione e comunicazione
tra gli stessi detenuti, e tra i detenuti e gli
operatori. Un counseling sulla comunicazione, un
intervento di psicoterapia di gruppo e un’attività di
sostegno psicologica individuale svolgono tuttora una
funzione motivazionale e pre – terapeutica, che
rappresenta, nelle condizioni attuali delle nostre
strutture penitenziarie, l’unico possibile aggancio di
questi soggetti ad un iniziale percorso di elaborazione
della gravità delle proprie condotte devianti.
Attraverso questi
interventi abbiamo verificato un minimo di recupero
delle capacità relazionali e dell’autostima in soggetti
che fin dall’ingresso in Istituto colpiscono per il
livello di degradazione e di solitudine, che fa sì che
il fatto di occuparsene anche solo accogliendoli, dà la
sensazione di poter restituire loro delle possibilità.
Si tratta di persone che spesso non hanno le parole per
esprimersi, a lungo costrette a restare sole con il loro
problema.
Costoro hanno
un’incredibile abilità a procurarsi una bassissima
visibilità, a passare inosservati per esempio evitando
di usufruire dell’apertura delle celle durante le ore
d’aria. Tale isolamento ed arroccamento sono insieme
sollievo e sofferenza e riproducono il clima emotivo di
fondo che spesso pervade le psicopatie di questi
soggetti.
Emerge da tali
considerazioni la complessità nell’operare con questi
detenuti e la necessità di interventi trattamentali che
siano ben più specifici della semplice riduzione del
danno.
Dietro i reati che
compiono c’è sempre una produzione di sofferenza e di
distruttività che coinvolge anche i loro autori
(Bourillon, 1999), che spesso richiedono di intervenire
per ridurre le proprie ansie ed emozioni negative.
“Quando la
criminologia clinica interviene – scrive
Pinatel (1959) – il suo intervento ha lo scopo di non
lasciare solo il delinquente davanti alla giustizia ed
alla amministrazione penitenziaria”.
E l’operatore
penitenziario mai come con questo tipo di detenuti ha la
sensazione di una responsabilità del mancato intervento.
Egli deve innanzitutto
fare i conti sul piano emotivo con gli effetti di
repulsione che possono scaturire dall’incontro con
questi uomini e le loro terribili storie.
Deve imparare a parlare
di sesso, sfatando tabù pseudo culturali e religiosi,
per aver maggior conoscenza delle dinamiche erotiche di
colui con cui si sta lavorando.
Deve percorrere il
terreno della neutralità, attento a non incespicare
verso estremi espulsivi o collusivi, prendendo
confidenza con il rifiuto che spesso si ha di queste
persone, facendo i conti con la stigmatizzazione e la
demonizzazione diffusa verso chi ha toccato
l’intoccabile.
Spesso si trova di
fronte a personalità perverse, capaci di imbrigliare
l’interlocutore in giochi manipolatori non sempre facili
da cogliere ed impedire.
Si ha l’impressione che
sia da irresponsabili per gli operatori fare i conti con
gli effetti della psicopatologia di alcuni di questi
detenuti, senza un adeguato e approfondito supporto
formativo, anche per le possibili conseguenze negative
sulla salute dell’operatore stesso.
Una recente ricerca di
Turner (1997), compiuta contattando ottantadue tutori
che lavoravano nell’ambito dei programmi di trattamento
per autori di reato sessuale, i Sex Offender Treatment
Programme (SOTP), attuati con moduli operativi uniformi
in venticinque carceri inglesi diversi, evidenzia le
conseguenze sulla loro vita personale in seguito alla
partecipazione di costoro al SOTP. Un terzo dei tutori
parla di mutamenti nei rapporti intimi, dovuti a
difficoltà a parlare col partner del proprio lavoro o ad
una certa difficoltà a non pensarci più una volta a
casa. Il 4% delle risposte postali e il 30 % degli
intervistati hanno riferito di essere affetti da turbe
sessuali quali il calo del desiderio o problemi di
impotenza. Mentre tra coloro che hanno figli, il 33 % ha
dichiarato di essere diventato iperprotettivi nei loro
confronti o di temere talvolta che i propri
comportamenti verso i figli abbaiano un significato
nascosto.
Riferendosi alle
persone affidate alle loro cure, alcuni tutori parlano
di una sensazione di rifiuto o del desiderio di evitare
alcuni aggressori. La lentezza dei progressi e le
difficoltà incontrate comporterebbero in alcuni una
perdita di fiducia in se stessi ed un sentimento di
inefficienza. Molto di loro hanno detto di provare
collera ed una certa difficoltà a controllarla.
(…) Ma tornando al
contesto dell’intervento detentivo italiano, spesso la
mancata collaborazione del detenuto è totale, e
l’operatore penitenziario non ha neppure la possibilità
di ricostruire la vicenda delittuosa, in quanto gli atti
che arrivano ai fascicoli matricolari sono insufficienti
per conoscere la delittuosità del soggetto sottoposto ad
osservazione: oltre ai carichi pendenti e al casellario
giudiziario, di rado si riesce ad avere la stesura
integrale della sentenza e mai per esempio, gli
eventuali atti peritali.
Utilissimi strumenti di
lavoro per gli operatori penitenziari sarebbero anche
gli atti di polizia giudiziaria, che potrebbero essere
usati ad esempio per superare la negazione o la
minimizzazione di un condannato per reati sessuali.
Quando pur tuttavia
qualcosa comincia ad essere smosso, quando si
restituisce una voce pur sempre umana a chi è vissuto e
si vive come mostro, quando si ha la percezione di aver
aperto degli spazi per un’elaborazione delle proprie
storie e degli agiti delittuosi, spesso si constata la
disponibilità, quand’anche non un preciso bisogno, di
alcuni di questi soggetti ad intraprendere un percorso
terapeutico o per lo meno un accompagnamento verso la
gestione della propria vita, dei propri conflitti e
della propria sessualità
Constatare che talvolta
qualcosa funziona, che si può avere un aggancio, trovare
un’alleanza diagnostica, rende ancora più frustrante lo
scenario operativo, dove un mancato strutturato soccorso
a queste persone si traduce spesso nella consapevolezza
del rischio di nuovi agiti sessuali devianti, con la
sensazione che certi comportamenti sessuali compulsivi,
non gestiti né problematizzati, possano solo riprodurre
alla liberazione di questi detenuti, altre sofferenze e
nuove vittime.
(…) Sempre nella
prospettiva della tutela dei diritti vi è da segnalare
la generalizzata tendenza della Magistratura di
Sorveglianza di ‘chiudere’ per gli autori di violenza
sessuale i canali delle Misure Alternative alla
detenzione.
Ciò accade anche perché
i condannati per delitti sessuali tendono a trincerarsi
in atteggiamenti di negazione e minimizzazione delle
loro condotte.
Tale negazione è
generalmente interpretata come una non volontà a
prestare una rivisitazione critica alla commissione del
reato, senza considerare che per questi soggetti il
fatto di negare ha connotazioni specifiche e forme
differenti, non liquidabili col rigido assunto
dell’assenza di elaborazione.
(…) Verrebbe anche
comodo, e spesso ciò accade, chiudere questi casi
segnalando l’immobilità dei soggetti.
Gli stessi operatori
del trattamento contribuiscono quindi al processo di
ibernazione di questi condannati, nella misura in cui
non si adoperano ad aiutare questa persona a dare una
voce alla propria sofferenza e disadattamento, e ad
imparare a chiedere aiuto. Dire di no, il rifiuto è
un’attitudine così economica, ma che in questo caso pare
fare da contrasto ad un vuoto disperante.
E’ molto difficile dare
voce al degrado e alla disperazione di queste persone,
una disperazione che è così silenziosa. Negare è una
cosa nella quale non si spendono parole.
(…) Se tale negazione
può essere legittima e funzionale nella fase
dell’imputazione, successivamente alla condanna
definitiva si traduce invece in un disfunzionamento che
aumenta lo stato di ibernazione di questi soggetti,
rendendo impossibile un percorso trattamentali fuori di
prigione (McKibben,1999)
Ma, come ricorda Canepa
(1981), i trattamenti penitenziari e l’introduzione in
carcere dei clinici sono solo inutili in un siffatto
contesto detentivo.
Nel credere che la
detenzione possa essere davvero funzionale ad un
percorso di elaborazione critica e di sensibilizzazione
alla cura per l’autore di violenza sessuale
(Balier,1998), bisogna ribadire l’importanza di adeguati
strumenti formativi per gli operatori e di ben precisi
programmi trattamentali, ma tutto ciò solo in un
contesto di netta differenziazione penitenziaria, che
consenta con alcune tipologie di detenuti un intervento
e una presa in carico, dove non solo le persone, ma
anche i luoghi facciano parte della cura (Serra,1998)
(…) Alla luce delle
considerazioni fin qui svolte e delle esperienze
internazionali si ritiene indispensabile anche nel
nostro paese prospettare delle ipotesi di intervento
trattamentali che non solo corrispondano al dettato
costituzionale della funzione rieducativa della pena, ma
si prendano carico delle anomalie degli aggressori
sessuali nella prospettiva di un loro ritorno alla
vita sociale. Altrimenti, ed è il caso di ribadirlo,
tale soggetto, ibernato in prigione torna libero da
ibernato sociale, spesso con un tessuto familiare
lacerato, su cui non si è intervenuti, e viene
scongelato con i suoi disfunzionamento intatti e con
in più una buona dose di rabbia e carica aggressiva,
anche conseguenti a condizioni detentive umilianti.
La legislazione
italiana attuale, anche se ancora in modo marginale, pur
tuttavia prefigura degli scenari ove poter avviare
concrete esperienze di presa in carico nei confronti
degli abusanti.
Mentre la nuova legge
sulla violenza sessuale (N. 66/1996) non prevede alcun
intervento sull’autore di reato, se non quello
precipuamente punitivo e retributivo, la più recente
normativa ‘contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno dei
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
(legge n°269/1998), con l’articolo 17 inserisce per la
prima volta nel nostro ordinamento il concetto di
“recupero dei responsabili di tali delitti”,
prevedendo l’istituzione di un Fondo ottenuto dai
proventi delle attività delittuose sanzionate, e
riservato in prima battuta alla cura delle vittime e in
via residua al trattamento dei rei che ne “facciano
apposita richiesta”.
Anche sul fronte
dell’esecuzione della pena si possono individuare
ipotesi specifiche di intervento diversificato e di
presa in carico degli aggressori sessuali.
Eventuali strutture
terapeutiche di tipo comunitario, che attualmente non
esistono, potrebbero essere legittimate, sulla base di
appositi progetti inter – istituzionali, alla cura di
quei condannati con pene inferiori ai quattro anni o
comunque che residuano un periodo non superiore ai
quattro anni, applicando in modo estensivo l’art. 4
della legge N. 165/1998, che consente la detenzione
domiciliare oltre che nella propria abitazione ‘in
altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico
di cura, assistenza e accoglienza’, e alla lettera
c) presuppone che la persona sia in ‘condizioni di
salute particolarmente gravi, che richiedano costanti
contatti con i presidi sanitari territoriali’.
Rimarrebbe una possibilità alla Magistratura di
sorveglianza di procedere ad una interpretazione
estensiva dell’Istituto, allorquando esistessero
all’esterno delle strutture detentive delle risorse
effettive, tenuto conto che per alcune gravi parafilie
il soggetto che ne è affetto può ritenersi in una tale
condizione di compromissione della propria autonomia, da
determinare uno stato di vera e propria malattia.
Ma anche solo
riferendosi alle misure alternative previste
dall’Ordinamento Penitenziario, la concessione delle
stesse può avere come oggetto tra le prescrizioni
stabilite dai Giudici, la partecipazione ad un programma
terapeutico-trattamentale ad opera del condannato per
reati sessuali. Laddove in effetti sussistessero
strutture o risorse apposite, sarebbe ipotizzabile
attraverso mirate convenzioni, anche l’intervento
terapeutico-trattamentale sull’imputato reo confesso e
consenziente, con l’eventuale accesso, successivo alla
condanna, direttamente alla misura alternativa. E ciò
fin dall’inizio evitando la detenzione del soggetto
richiedente la cura e predisponendo luoghi alternativi
di presa in carico tra la struttura
residenziale-comunitaria, quella ospedaliera o la
frequenza di un centro diurno.” [Giulini, 2001]
Nel proseguo
del suo lavoro Giulini cita le varie iniziative in tale
direzione: nel torinese “il progetto sperimentale e di
ricerca per la terapia psichiatrica dei disturbi
sessuali negli autori di reato”, tra l’Unità di
Psichiatria del Dipartimento di salute Mentale – ASL 32
di Torino, in collaborazione con il DSM dell’ASL 1 e
l’Ospedale di S. Maurizio Canadese, con l’obiettivo di
prevenire le recidive di abuso sessuale nell’ambito dei
nuclei familiari mediante trattamento psichiatrico degli
autori di reato consenzienti all’intervento; in
Lombardia un progetto a cura di consulenti
professionisti di diverse discipline mediche e psico –
criminologiche, su iniziativa dell’Assessorato alla
Sicurezza del Comune di Milano, un progetto per
l’istituzione di un Centro di trattamento per gli autori
di reati a sfondo sessuale.
Per quanto riguarda
l’ambito detentivo, Giulini ci riferisce che in Italia
non vi sono specifici progetti di trattamento per questo
particolare tipo di condannati. E’ evidente che a
tutt’oggi, e questo vale anche per i progetti citati più
sopra io personalmente non conosco la loro attuale
situazione. So soltanto che a Prato, a cura del dott.
Dettore ci dovrebbero essere delle iniziative
trattamentali in carcere, Dal canto suo in questa
relazione Giulini fa riferimento alla Casa Circondariale
di Bologna in concerto con il Provveditorato della
Regione Emilia Romagna e al loro piano di intervento e
lui stesso fa riferimento a Prato forse chissà è la
stessa iniziativa; al progetto dell’area educativa della
casa circondariale di Lodi, ad un progetto
pretrattamentale dell’equipe della Sezione protetti di
San Vittore mirato in particolare ad intervenire su quei
condannati per reati sessuali che minimizzano o negano
la propria responsabilità. Giulini fa poi riferimento ai
portati innovati compresi nel nuovo regolamento di
esecuzione (2000) della Legge N. 354/1975, laddove viene
ampliata la possibilità di creare strutture detentive ‘a
regime di custodia attenuata’ analoghe a quelle
istituite dalla Legge N. 309/1990, per i detenuti
tossicodipendenti con determinate caratteristiche (SEATT),
strutture che privilegiano all’esigenza puramente
custodiale l’aspetto riabilitativo e terapeutico e dove
lo stesso stile architettonico è pensato con questa
finalità non ricordando tanto il carcere quanto un luogo
pensato per la cura di questi soggetti, soggetti
chiaramente a bassa pericolosità sociale. Per quanto
riguarda i criminali sessuali ad alta pericolosità
sociale il trattamento a nostro parere dovrebbe avvenire
in prima battuta esclusivamente in carcere per poi
passare dopo un’accurata valutazione diagnostico –
clinica ad una misura alternativa in una struttura
specializzata all’esterno dove continuare il
trattamento.
Giulini, nella prospettiva
di un regime di trattamento intensificato per
quelle tipologie di detenuti “con patologie rilevanti
psichiche e fisiche” e in funzione di questo impianto
trattamentali rivolto alla differenziazione
penitenziaria, risottolinea alla luce dell’art. 28 del
regolamento il ruolo centrale dei centri di osservazione
criminologica quando si ravvisi la necessità di
particolari approfondimenti sulla personalità dei
detenuti perché se veramente funzionanti potrebbero
assurgere a luogo elettivo per quelle valutazioni
diagnostiche preliminari a più specifici e mirati
interventi trattamentali nei confronti dei condannati
rei sessuali.
Giulini conclude, e con
lui anche noi, facendo riferimento all’esperienza del
Belgio che, come si accennava più sopra, dopo i tragici
fatti legati ai crimini di Marc Dutroux ha dato vita
agli ‘Accordi di Cooperazione per la presa in carico
degli autori di reati sessuali’ che hanno istituito
un sistema coordinato per la cura e il trattamento di
questi soggetti, ed il ‘Piano federale di sicurezza e
di Politica Penitenziaria’ (12/01/2000), ad opera
del Ministero della Giustizia, dove tra le linee guida
si afferma la centralità della giustizia riparatrice
per cui, spiega Giulini, la pena del carcere deve essere
ridimensionata ad ultima risorsa nel momento in cui il
punto di partenza del regolamento dei conflitti
diventerà proprio la riparazione. L’idea, continua
Giulini, è quella del carcere come anticamera della
riparazione ciò anche attraverso ben strutturati
interventi trattamentali multimodali sul detenuto
aggressore sessuale, allo scopo di motivare un percorso
terapeutico. Scrive Giulini:
“Proprio la gravità
delle conseguenze sulle vittime dei comportamenti
sessuali devianti, il rischio di devastazione che
comportano queste violenze sulla possibilità di uno
sviluppo autonomo della sessualità ed identità per chi
le ha subite e la difficile ricostruzione terapeutica
con queste persone, ci induce a pensare per tali reati
ad un sistema penitenziario centrato sulla vittima e
sulla riparazione del danno da questa subito.
E ciò nell’ambito di
una giustizia della riparazione in senso lato, dove la
riparazione divenga presupposto indispensabile per la
riconciliazione, in una sorta di diritto penale al
servizio delle vittime, innanzi tutto rispettoso del
dolore e dei bisogni di questi soggetti (Demet-Jacqmain-Parello,1999)
Ciò vale in particolar
modo, ma non solo, per i reati sessuali intrafamiliari,
dove per prendersi carico degli interessi delle vittime
si può procedere con un modello di lavoro integrato, tra
carcere e territorio, che si rivolga contemporaneamente
al reinserimento dell’autore della violenza sessuale
nelle proprie relazioni familiari.” [Giulini, 2001]
Vorrei concludere questo
mio intervento citando una passo del libro “Dal dolore
alla violenza” di Felicity de Zulueta perché riflette
mirabilmente la nostra idea sull’importanza per
prevenire oltrechè reprimere i crimini sessuali di
occuparci non solo della vittima ma anche dell’autore
del crimine e della loro relazione criminale, perché
finche il criminale sarà in una relazione egosintonico
con il comportamento sessuale violento e continuerà a
disumanizzare la vittima e a credere che non c’è niente
di male in quello che fa sarà veramente tutto inutile:
“La violenza deve
essere riconosciuta tale non soltanto dalle vittime, ma
anche da coloro che ne sono testimoni e soprattutto dai
perpetratori, che spesso sono carenti proprio in questo.
Perché ci possa essere questo riconoscimento del trauma,
devono essere condivisi alcuni valori, come il credere
che abbiamo diritto a un certo grado di libertà e che ci
sia un bisogno socialmente approvato di rispetto per noi
stessi. La violenza è quindi essenzialmente umana, e
riguarda il significato che diamo ad una forma di
comportamento distruttivo che solitamente si manifesta
tra le persone. Può anche essere un attacco a se stessi.
Ma, qualsiasi forma assuma, il fatto che gli esseri
umani commettano atti violenti suggerisce che nell’atto
stesso ci sia un soggetto pensante che fa qualcosa ad un
altro, il quale, dal punto di vista dell’osservatore,
sarebbe definito come ‘umano’, si tratti di un bambino,
come nel caso di abuso sui bambini, di una donna, nel
caso di stupro, o di un uomo nella morsa della tortura.
Generalmente noi attribuiamo alle vittime le stesse
nostre capacità di pensare e sentire; le consideriamo
perciò esseri umani.
Ma come vedono le
proprie vittime i membri violenti della nostra società?
Per esempio, cosa dissero gli uomini della gang di New
York che aggredirono e stuprarono una donna fino a farle
perdere conoscenza? Dissero di lei: “Non era nulla” (Levin,
1989). Ci crediamo? Era ‘nulla’ per loro quando la
aggredirono con mattoni, tubi di metallo, coltelli e poi
la violentarono a turno? Per cercare di rispondere a
questa domanda dobbiamo provare a capire cosa passi per
la mente di coloro che torturano e uccidono. Cosa pensa
di stare facendo una persona del genere?A chi? Che cos’è
la vittima agli occhi del suo aguzzino in quel
particolare momento?
Il cardine dello studio
della violenza è quindi la comprensione di come gli
esseri umani sviluppino la percezione di se stessi e
dell’altro, e di cosa sentano riguardo a se stessi e
all’altro: nel comportamento distruttivo umano sono
implicati sia i sentimenti sia la conoscenza” [Felicity
De Zulueta, 1999]