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Dott. Massimo Buttarini >Crimini e criminali sessuali: tra necessità di cura e sicurezza sociale
 
crimini e criminali

Di fronte a omicidi caratterizzati da particolare efferatezza e senza apparente motivo molto spesso l’associazione con la follia è quasi immediata: l’autore di tale mostruosità deve essere per forza matto altrimenti non avrebbe mai commesso una cosa simile.

    Si tratta di un meccanismo difensivo naturale finalizzato a spiegare qualcosa che se non fosse spiegata con la follia sarebbe troppo inquietante: pensare che un essere umano “normale” come la maggior parte di noi possa uccidere e uccidere con modalità particolarmente sanguinarie è inaccettabile perché allora ciascuno di noi in certe condizioni, sottoposti a particolari condizioni di stress potrebbe esplodere.

    Come sempre la verità sta nel mezzo: in parte è vero ciascuno di noi deve fare i conti con il suo lato oscuro, con la parte più istintuale di se stesso ma il bombardamento massmediatico in questi casi distorce la maggior parte delle volte qual è la reale cornice del problema all’interno della quale bisogna ricondurre il tutto per evitare inutili e dannose suggestioni collettive.

    Le situazioni alle quali sto pensando riguardano i cosiddetti family murderer, casi molto più frequenti in Italia rispetto ai cosiddetti muss murderer più caratteristici della realtà statunitense: un componente della famiglia che uccide tutti gli altri e nella maggior parte dei casi poi si suicida.

    I cronisti tendono a presentare queste situazioni come esplosioni improvvise e ingiustificate di follia ma che ad una analisi più approfondita invece rivelerebbero dei segnali che se letti a suo tempo avrebbero permesso di prevedere quello che poi  sarebbe successo.

    La banalità del male oggi assume varie forme e la vita umana sembra avere sempre meno valore, basti pensare ai futili motivi alla base di molti omicidi: liti tra condomini che spesso, come nel caso di Erba, sfociano in vere e proprie stragi, conflittualità relazionali che non trovano altra possibilità di soluzione se non l’eliminazione dell’altro quando diventi un ostacolo che si frappone alla realizzazione e al soddisfacimento dei propri bisogni, molto spesso bisogni di controllo e di potere.

    Anche in questi casi l’idea della follia come spiegazione è molto seducente, in realtà come in precedenza se sposassimo questa tesi ci allontaneremmo molto dalla verità che la gran parte delle volte è drammaticamente più semplice e al tempo stesso più inquietante: ci troviamo di fronte a persone prive di qualsiasi capacità di sentimento, che non riescono ad empatizzare con l’altro che diventa un fastidioso problema da eliminare. Un tratto, questo, caratteristico del disturbo antisociale della personalità che accanto ad altri disturbi della personalità e della sfera sessuale molto gravi, quali il disturbo narcisistico e il sadismo, vanno a caratterizzare la psicopatologia del serial killer.

    Dopo questa premessa centriamoci ora sull’argomento oggetto di discussione del presente seminario: l’infermità mentale ( e quindi la non imputabilità) e la pericolosità sociale.

    Nel nostro ordinamento giudiziario se un soggetto dopo essere stato periziato viene ritenuto incapace di intendere e di volere non sarà imputabile e se viene ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere gli verrà ridotta la pena e in tutti e due i casi il giudice chiederà al perito una valutazione sulla eventuale pericolosità sociale.

    Se il soggetto sottoposto a perizia verrà ritenuto incapace di intendere e di volere e pericoloso socialmente verranno messe in atto delle misure di sicurezza e il soggetto verrà rinchiuso in un OPG finchè permarrà lo stato di pericolosità sociale e quindi il rischio di reiterare il crimine violento conseguenza del suo stato di malattia mentale.

    Se il soggetto viene ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere dovrà scontare la pena che comunque gli viene inflitta e poi dovrà essere internato in un OPG finche permarrà lo stato di pericolosità sociale.

    Ma si può anche presentare il caso in cui il soggetto incapace di intendere e di volere e quindi infermo di mente non sia pericoloso socialmente e non ci sia di conseguenza il rischio che il crimine venga reiterato. In questo caso verrebbe rilasciato e il caso sarebbe archiviato.

    Per evitare questo, purtroppo, la prassi ormai consolidata, è che chi viene ritenuto incapace di intendere e di volere venga automaticamente ritenuto anche pericoloso socialmente mentre, e questa è la prima nota critica che vogliamo sottolineare, le due valutazioni dovrebbero essere ben distinte.

    La seconda nota critica al centro del nostro seminario, è che vogliamo mettere in discussione che lo stato di pericolosità sociale sia caratteristico soltanto di chi è affetto da malattia mentale, anzi, le ricerche in merito hanno circostanziato in maniera molto accurata che coloro ai quali sia stata diagnosticata una psicopatologia grave sono in misura molto ridotta collegati ad attività criminali violente.

    Ci sembra di poter affermare, invece, che il rischio di recidiva e quindi la pericolosità sociale e quindi ancora il bisogno di misure di sicurezza adeguate dovrebbe scattare in tutti quei casi, esemplificati all’inizio di questo intervento, laddove pur non essendo stata valutata l’incapacità di intendere e di volere, come succede nella maggior parte dei serial killer e dei criminali sessuali violenti, è presente comunque per le caratteristiche del reato e della psicopatologia del soggetto, un alto rischio di reiterare il fatto criminale.

    Il problema che si presenta in questi casi, visto che l’ergastolo in realtà non esiste, visto che viene fraintesa dagli operatori la buona condotta in carcere che viene letta troppo spesso come il superamento da parte del soggetto delle sue problematiche, è che dopo un tot tempo il detenuto potrebbe accedere alle misure alternative al carcere con la possibilità, soprattutto ripeto per i criminali sessuali ma non solo, di fare nuove vittime sotto la spinta di impulsi sessuali patologici che si riattivano una volta che il soggetto si ritroverà fuori dal carcere.

    Il tema che ci troviamo ad affrontare qui oggi è di scottante attualità e riguarda la sicurezza di tutti noi. Pensate ad Angelo Izzo, il massacratore del Circeo, che dopo trent’anni, uccide di nuovo mettendo in atto quasi un crimine fotocopia altre due donne dopo aver manipolato il sistema giudiziario facendosi passare per collaboratore di giustizia mentre in realtà il suo scopo era soltanto quello di accedere ai benefici che poi lo avrebbero portato ad uscire fuori dal carcere. Izzo è riuscito addirittura a guadagnarsi la fiducia di una cooperativa sociale che si occupa di disagio psicologico e sociale fino ad intessere una tela nella quale sono rimasti imprigionati tutti coloro che hanno creduto nel suo reinserimento e le sue vittime madre e figlia uccise brutalmente e sadicamente.

    Izzo è uno psicopatico sessuale che anche prima dei drammatici eventi che hanno caratterizzato la strage del Circeo aveva alle sue spalle numerosi precedenti di violenza: è perfettamente capace di intendere e di volere ma c’è qualcuno che potrebbe affermare alla luce di quanto è successo che non sia pericoloso per la società? Ci sarà ancora qualche giudice disposto a concedergli tra qualche tempo la possibilità di tornare libero? Il disturbo antisociale di personalità, che non ha niente a che fare con l’infermità mentale, quando viene accuratamente diagnosticato, è caratterizzato da prognosi infausta e quindi quando si deve valutare la possibilità di reinserimento di un soggetto psicopatico bisogna andarci veramente con i piedi di piombo. La stessa attenzione deve essere messa in atto per i pedofili, gli stupratori seriali e tutti coloro che nella loro carriera criminale abbiano manifestato una capacità di delinquere reiterata nel tempo con modalità sempre più efferate.

    Numerosi sono i casi che si potrebbero citare: pensate a Minghella che in regime di semilibertà continuò ad uccidere prostitute, ma anche all’autore dell’omicidio del piccolo Tommaso che si era macchiato in passato di un crimine sessuale con modalità particolarmente sadiche. Quali misure di sicurezza sono state prese nei suoi confronti? E’ stata valutata accuratamente la gravità di quel fatto e la possibilità che un soggetto con quelle caratteristiche poteva veramente essere pericoloso e a rischio di commettere ancora crimini violenti? Purtroppo alla luce di quanto è successo la risposta è no! Ma pensate anche a tutti coloro che hanno avuto accesso a misure alternati ve al carcere e hanno continuato a commettere rapine o hanno ucciso per vendetta. Ci troviamo di fronte ad un tema particolarmente delicato e complesso che non può essere affrontato solo in termini repressivi ma bisogna ripartire dal riconsiderare il tutto in termini preventivi. Non si può dare la colpa ai giudici che non fanno altro che applicare la legge né si può parlare di prevenzione lavorando solo sulle vittime reali o potenziali. Pensate a chi guida in stato di ebrezza e uccide qualcuno: se va bene gli si ritira la patente per un tot tempo, ci sarà come sempre una imponente campagna pubblicitaria contro l’abuso di alcool rivolta soprattutto ai giovani ma non ci saranno misure in grado di prevenire una recidiva da parte dell’individuo che ha commesso il crimine e che, come il delinquente sessuale magari prova un piacere compulsivo a guidare sotto l’effetto dell’alcool. Allora che fare? Un passo importante sembra arrivare da parte del governo attraverso la proposta di creazione della banca dati sul DNA. Un altro passo importante è stato fatto dalla corte di Cassazione che ha considerato i disturbi di personalità quali entità nosografiche possibili oggetto di scompenso in grado di compromettere la capacità di intendere e di volere. Dal nostro punto di vista però ancora questo non è sufficiente perché vogliamo ancora una volta sottolineare che la pericolosità sociale deve essere intesa non solo in senso psichiatrico ma anche fuori da un’accezione psichiatrica cioè per tutti quei soggetti caratterizzati da un alto rischio di recidiva.

    Quali misure prendere in questi casi? La realtà statunitense o anglosassone, come nel caso della banca dati sul dna, ci può dare delle indicazioni applicabili anche al nostro contesto socio culturale?

    E’ innegabile, e questo noi lo vogliamo sottolineare con forza, che il criminale sessuale, ad alto rischio di recidiva, anche se non infermo di mente è pericoloso ma al tempo stesso anche lui ha diritto, un diritto sancito costituzionalmente, alla cura.

    Il solo contenimento carcerario non è sufficiente: le cure farmacologiche e i saltuari colloqui con lo psicologo non bastano a diminuire il rischio che quando uscirà continuerà di nuovo a perpetrare i suoi comportamenti violenti.

    Sarebbero necessari programmi terapeutici più strutturati in carcere e  strutture protette terapeutiche in cui il criminale sessuale proseguirebbe il suo programma terapeutico dopo la detenzione e verrebbe curato da personale specializzato in questo tipo di problematiche.

    Esistono comunità per tossicodipendenti, comunità psichiatriche, perché non creare strutture specializzate per trattare i criminali sessuali: in questo modo si avrebbe un doppio vantaggio, la sicurezza della collettività e programmi strutturati che intervengano in maniera approfondita per eliminare il rischio della recidiva. Inoltre crediamo che per un periodo più o meno lungo dopo il trattamento in comunità il soggetto dovrebbe continuare ad essere costantemente seguito per lavorare sul reinserimento sociale e continuare a lavorare sul rischio di recidiva. Direi chi sarebbe auspicabile un periodo intermedio dove la persona presti il suo servizio lavorativo all’esterno e rientri la sera nella struttura.

    Il dott. Paolo Guglielmo Giulini, Criminologo clinico, esperto penitenziario ex art. 80 O. P., nella relazione presentata in occasione dell’ Incontro di studio sul tema: “Giudice penale e giudice minorile di fronte all’abuso sessuale”, a cura della IX Comm.ne del C.S.M. – Roma tenutosi il 19 settembre 2001 ci parla della situazione italiana in merito al trattamento dei condannati autori di reati sessuali.

    Come introduzione alla sua relazione l’autore riporta la prefazione di L. Brunori all’edizione italiana del libro di de Zulueta F. “Dal dolore alla violenza”, Milano ,1999, pag. VIII, che di seguito vi riporto perché ritengo illustri mirabilmente lo stato delle cose:

 

Mentre è molto facile constatare reazioni  di condanna e di indignazione verso i colpevoli di abusi sessuali in genere, e verso quelli nei confronti dei minori in particolare, e noi stessi ci sentiamo ugualmente indignati, sconcertati e arrabbiati verso persone che sono ‘capaci di tali nefandezze’, scarso è invece l’impegno scientifico e sociale volto a cercare di comprendere le ragioni, i meccanismi la storia, il significato e a tentare di intervenire in aiuto di queste persone e di porre rimedio a tali situazioni. Situazioni rispetto alle quali ci sentiamo totalmente estranei e non ci rendiamo conto che, invece, riguardano tutti, in misura più o meno diretta, poiché, oltre a concernere le persone coinvolte, riguardano la comunità nel suo insieme e la società civile in cui avvengono. La realtà delle carceri e lo scarso impegno delle istituzioni preposte sono una dimostrazione del disinteresse sociale verso questi problemi. Un consistente meccanismo di negazione tende a evitare di prendere in considerazione la cattiva sorte di quella gente, producendo così un ulteriore atto di violenza: in questo caso legittimato dalla società.” [L. Brunori, 1999]

 

    Il dott. Giulini, nella sua comunicazione, affronta in successione tre aspetti del problema: i principi generali che sottendono agli interventi trattamentali verso questa tipologia di rei nei paesi anglosassoni, e le modalità degli stessi, prende in considerazione il contesto detentivo nel nostro paese e le problematiche specifiche dei detenuti condannati per reati sessuali e per finire le risorse legislative e di intervento oggi disponibili in Italia per le particolari esigenze del trattamento.

    Per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Canada per il cambiamento nelle politiche di prevenzione e repressione degli abusi sessuali anche nella direzione di un intervento sugli abusanti molto influente è stato il contributo del movimento femminista che ha rivendicato l’emancipazione della donna e ha sottolineato la sua condizione di sfruttamento e di emarginazione andando a stimolare, scrive Giulini, le prime inchieste di vittimizzazione dalle quali emergevano dati sconcertanti sul livello di abusi sessuali presenti nelle società sviluppate. In Canada, continua l’autore, negli anni 80, una donna su tre è stata vittima di abusi sessuali, e dalle stime vittimologiche sull’infanzia analoga sorte è toccata ad un minore su quattro. Inoltre, indagini sempre più approfondite, promosse dalla Commissione reale di Inchiesta del Canada hanno rilevato che l’80% dei minori vittime di reati a sfondo sessuale erano stati aggrediti e violati ad opera di un familiare o di un conoscente. Questo, come specifica Giulini, ha permesso di mettere in discussione lo stereotipo classico dell’aggressore sessuale immaginato come un anziano sconosciuto che avvicinerebbe i bambini nei parchi regalandogli dolcetti. In tutti gli omicidi che coinvolgono i minori, infatti, a tutt’oggi, i primi ad essere sospettati, almeno per essere esclusi dall’elenco degli indiziati sono i genitori. Pensate a quello che è successo ultimamente in Portogallo.

    Anche negli USA, ci riporta il Giulini, studi analoghi segnalano che la maggior parte dei reati sessuali, più del 65%, si consumano all’interno delle pareti domestiche o, aggiunge l’autore, nell’ambito di relazioni di prossimità. Di seguito i dati sorprendenti che l’autore ci evidenzia relativi alle ricerche americane: il 16% della popolazione femminile avrebbe vissuto un’esperienza d’incesto prima dei 18 anni di età, e il 15% delle donne sarebbe stato vittima di abuso sessuale da parte del padre naturale (Russel, 1986)

    Inoltre, scrive Giulini, a conferma di quanto acquisito nella ricerca e nella letteratura clinica circa i gravi effetti che l’abuso sessuale determina sullo sviluppo psicologico dei minori che ne sono vittime, studi canadesi su individui che hanno subito aggressioni sessuali, rivelano che costoro sono esposti da quattro a sei volte di più rispetto a chi non è stato vittima di tali attenzioni devianti, alla possibilità di soffrire di problemi mentali, di diventare alcolisti, tossicodipendenti o di essere inseriti nel circuito della prostituzione. In particolare, continua Giulini, sempre secondo le ricerche nord americane, il 30% delle donne in trattamento psichiatrico avrebbe subito violenze sessuali in famiglia durante l’infanzia, così come per cinque prostitute su dieci e circa il 40% delle tossicodipendenti.

    Anche le ricerche nord europee, ci specifica l’autore, parlano di percentuali molto alte di abusi intra – famigliari.

    Questi dati allarmanti provocano un risveglio dell’opinione pubblica che diventa più consapevole delle proporzioni del fenomeno anche alla luce di gravi fatti di cronaca che portano drammaticamente a chiedersi su quale tipo di intervento approntare sui criminali sessuali una volta usciti dal carcere per evitare che reiterino i loro crimini: a Monréal, nella metà egli anni 70, l’omicidio di quattro minori da parte di un ex condannato per reati sessuali e negli USA nel 94 l’omicidio della piccola Kanka Megan sempre ad opera di un recidivo. Quest’ultimo grave fatto di cronaca, ci ricorda Giulini, porterà ad una legge federale sulla notificazione e registrazione dei condannati per reati sessuali dopo l’esecuzione della pena.

    A questo punto permettetemi di citare un’altra fonte per approfondire la realtà statunitense che a differenza di quella italiana affronta il fenomeno dei crimini sessuali e del rischio di recidiva con il pugno di ferro rischiando di creare situazioni di estremismo su cui possono incappare anche persone ormai non più pericolose. La fonte in questione è tratta da Le Monde Diplomatique del dicembre 1999 e si tratta di un articolo scritto da Loic Wacquant dal titolo “Gli ex delinquenti sessuali nel mirino dello stato penale” . Il presente articolo è molto critico nei confronti di quella che viene letta come una vera e propria caccia alle streghe: l’autore ci porta a conoscenza che in California fin dal 1947 gli ex delinquenti sessuali sono tenuti, dopo il loro rilascio, a presentarsi entro cinque giorni al commissariato di polizia del loro domicilio per essere registrati e anche in seguito devono presentarsi ogni anno entro cinque giorni dalla rispettiva data di nascita. Dal 1995, continua l’autore, sempre in California, la mancata osservanza di questa norma comporta una pena da 16 a 36 mesi di detenzione che diventa ergastolo quando il responsabile è alla sua terza condanna penale. Ma, specifica Wacquant, allora c’era comunque la possibilità, come per tutti gli ex detenuti, dell’anonimato per ricostruirsi una vita dopo la detenzione. Invece, ci spiega il giornalista, dal 1996 con l’approvazione da parte del Congresso della Legge di Megan questo non è più possibile in quanto la presente legge fa obbligo alle autorità di schedare i delinquenti sessuali e di sottoporli a una sorveglianza permanente,nonché alla pubblica riprovazione. Scrive Wacquant:

 

“(…) Sotto l’effetto di un rigurgito di moralismo in campo politico e della mediatizzazione a oltranza dei reati sessuali durante lo scorso decennio, l’opinione si è polarizzata in particolare sui casi di pedofilia e sulla repressione di questa categoria di condannati. E per un effetto di contagio, tutti gli ex carcerati per atti contro la morale, per quanto irrilevanti, sono oggi sottoposti a stretta sorveglianza, tanto da non essere più considerati come squilibrati bisognosi di un trattamento terapeutico, ma come devianti incurabili, pericolosi vita natural durante, quali che siano i loro trascorsi giudiziari, la loro traiettoria di reinserimento e il loro comportamento una volta usciti dal carcere.

A seconda delle disposizioni in vigore nei diversi stati, possono essere le autorità a notificare la presenza degli ex delinquenti sessuali, oppure l’iniziativa viene lasciata ai privati cittadini; a volte la notifica si applica solo alle categorie giudicate più inclini alla recidiva, che la legge definisce predatori sessuali, ; in altri casi è estesa  a tutti i condannati per questo tipo di reati. In Alabama, l’elenco delle persone che hanno subito condanne per stupro, atti di sodomia, sevizie sessuali e incesto è affisso nell’atrio dei municipi e presso i commissariati più vicini alla loro abitazione; nelle maggiori città di questo stato (…) tutti i residenti in un raggio di circa 300 metri (600 nelle aree rurali) intorno al domicilio di un ex condannato per reati sessuali devono essere personalmente avvertiti della sua presenza. In Lousiana, lo stesso ex delinquente sessuale è tenuto a comunicare per posta la sua condizione al proprietario della casa in cui abita, ai vicini e ai responsabili della scuola e dei parchi del suo quartiere; in caso di inosservanza, la pena è di un anno di carcere e di 1000 dollari di ammenda. Ha inoltre obbligo di far pubblicare su un quotidiano locale, entro un termine di 30 giorni a proprie spese, una nota in cui dà conto alla comunità del suo indirizzo. Allo stesso modo la Legge incoraggia ogni forma di notifica da parte dei cittadini, anche attraverso la stampa o mediante l’affissione di cartelli, volantini o autoadesivi applicati sul paraurti del veicolo appartenente a un ex condannato per reati sessuali. I Tribunali possono esigere che queste persone portino un indumento distintivo per segnalare la loro identità giudiziaria (…) La Legge di Megan, votata dall’assemblea del Texas nel 1997(…)esige che chiunque abbia subito una condanna per reati contro il pudore anche nei passati decenni, a partire dal 1970, debba essere registrato nella banca dati elettronica dell’amministrazione penitenziaria tenuta a disposizione del pubblico(…)

In California, i dati e i connotati(…) la fedina penale e il domicilio dei 64.600 condannati per reati sessuali definiti seri o ad alto rischio (su un totale di 82.600) vengono resi pubblici dagli addetti della polizia municipale con l’affissione o la distribuzione di volantini o per mezzo di conferenze stampa, riunioni di quartiere e avvisi recapitati di persona, porta a porta. Un registro completo dei delinquenti sessuali può essere consultato tramite un numero verde, o grazie a un cd – rom disponibile presso i commissariati centrali, le biblioteche municipali o nelle fiere annuali delle contee. L’incessante martellamento mediatico ha fatto dei crimini sessuali un’autentica costante ossessione. Tanto che quando uno stato tarda a diffondere i dati dei condannati viene battuto nel tempo dalle contee e dalle città che pubblicano i propri elenchi. Nel Michigan, il senatore David Jaye si è preso personalmente la briga di diffondere una mappa dei delinquenti sessuali del suo distretto su internet, nell’intento di spingere l’amministrazione della giustizia del suo stato ad accelerare la diffusione elettronica del registro di Megan per “mettere il guinzaglio a questi predatori, come si fa con i cani arrabbiati”.

In Alaska, un privato ha aperto un sito che prossimamente consentirà, dietro pagamento di 5 dollari per ogni richiesta, di accedere a 500.000 foto di condannati per reati sessuali non solo nei 50 stati dell’unione, ma anche in Messico.

Le ricadute della diffusione ufficiale dell’identità e del domicilio degli ex delinquenti sessuali non si fanno attendere. Le umiliazioni, le vessazioni e gli insulti li costringono spesso a cambiare casa. Molti finiscono per perdere l’alloggio o il posto di lavoro. E vi sono molti casi di reputazioni distrutte, famiglie divise e vite spezzate dalla rivelazione pubblica di atti commessi anni o addirittura decenni prima. I criminologi si stanno preoccupando di un nuovo fenomeno, che è stato battezzato “Megan’s flight: la vita errabonda degli ex delinquenti sessuali, continuamente in fuga sotto la pressione malevola della popolazione locale fino al passaggio alla clandestinità di chi non spera più di sfuggire alla pubblica riprovazione” [Wacquant, 1999]

 

    Wacquant termina il suo lavoro con una critica serrata alla legge di Megan che secondo lui lungi dal rassicurare la popolazione non farebbe invece che accrescere la paura delle aggressioni sessuali; inoltre continua l’autore, i registri dei condannati per reati contro la morale sono pieni di errori, con nomi e indirizzi inesatti e, inoltre, il cd – rom di Megan non indica né la data dei reati che potrebbero risalire anche agli anni 40 né il fatto che molti degli atti segnalati hanno cessato già da tempo di costituire reato (basti pensare all’omosessualità); con la legge di Megan, prosegue Wacquant, si infligge al condannato una seconda pena: un marchio di infamia, con la conseguente perdita di ogni diritto all’intimità e alla vita privata ed infine, conclude Wacquant, il martellamento politico-giornalistico intorno ai dispositivi di sorveglianza punitiva istituiti dalla legge di Megan  esime le autorità da un vero impegno per arginare i reati sessuali attraverso un’azione combinata di prevenzione e trattamento. Certo, scrive l’autore, a breve termine è meno costoso ed elettoralmente più redditizio montare un sito internet, lanciare anatemi, oppure offrire in pasto al pubblico  la castrazione di alcuni recidivi piuttosto che avviare programmi di trattamento psichiatrico nei penitenziari, o creare all’esterno una rete di centri terapeutici.

    Comunque sia la Legge Megan ha aperto anche in Italia un dibattito sulla necessità di inasprire la lotta contro i crimini sessuali contro i minori per fornire agli inquirenti degli strumenti più incisivi per contrastare tale tipo di reati.

    A questo proposito voglio citarvi un articolo presente su Internet del dott. Luigi Persico Pubblico ministero della Procura ordinaria di Bologna:

 

(…)Per milioni di genitori americani(…)la parola Megan richiama una terribile vicenda di stupro ed uccisione di una bimbetta, nel cui nome si creò immediatamente un vasto movimento di opinione, che incise rapidamente sull’ordine pubblico federale ed ancor più in quello di 50 stati dell’Unione.(…)

Il 29 luglio 1994, nella cittadina di Hamilton, nel New Jersey, la piccola Megan di sette anni, figlia di Maureen e Richard Kanka, chiese il permesso di andare a giocare a casa da un piccolo amico, non fece più ritorno e fu trovata straziata e uccisa.

La settimana dopo iniziò il processo a carico dell’accusato, condannato definitivamente il 31 maggio 1997.

Ma in seguito alla mobilitazione popolare ed alla raccolta di ben 200.000 firme in pochi giorni, a distanza di soli 89 giorni dal delitto lo stato del New Jersey promulgava la Megan’s Law, poi adottata da altri stati e dallo stato federale.(…)

Viene spontaneo chiedersi quanti cittadini, quanti giovani oggi in Italia saprebbero dire chi ha ucciso Cristina Mazzotti(…) o saprebbero elencare i nomi dei bambini purtroppo stuprati ed uccisi nell’ultimo anno.

Sicuramente anche la tragica vicenda della piccola Sara Jay di Bologna ha profondamente commosso molti italiani, e portato lo sgomento in un’intera città, ma tra un anno si potrà dire che, proprio in conseguenza di tale episodio, è stato perfezionato il complesso degli strumenti diretti a prevenire tali misfatti ed a sanzionarli in modo adeguato e definitivo?

(…) La legge 15 febbraio 1996, n. 66 ha introdotto nel codice penale nuove figure di reato, ma le norme processuali non aiutano. Per il solo fatto di aver prospettato l’utilità di una piccola integrazione del potere del pubblico ministero di ordinare il fermo, aggiungendo un comma all’art. 384 del codice di procedura penale, qualcuno ha protestato, eccependo che in tal modo, cavalcando le reazioni emotive della gente, si vorrebbe reintrodurre il fermo di polizia.

Nulla di più inesatto, ma soltanto l’esigenza di dare efficacia alla fase investigativa, quando un bambino è vittima di un orribile reato, o almeno si teme che ciò sia avvenuto.

Un piccolo comma aggiuntivo sul potere di fermo del P.M. per 48 ore, anche in assenza di un dimostrato concreto pericolo di fuga, che in tali casi è molto ragionevole presumere, potrebbe essere in Italia la “legge Sarah Jay, cioè un concreto contributo per la migliore protezione dei bambini.

Occorre dunque una riflessione profonda ed una attenzione continua a questi problemi ed ai meccanismi di indagine e di repressione, ed un serio impegno di tutti e non soltanto l’immediata reazione di raccapriccio e dolore, che tuttavia sono pur sempre i sentimenti connaturati alla nostra umanità”

 

    Anche il Comitato Troviamo i Bambini legato al Progetto Angela Celentano auspica attraverso la voce della sua ambasciatrice, Maria Rosa Dominaci, la promulgazione di una Legge Sarah Jay in Italia. Il suddetto Comitato il 21 giugno 2007 ha reso possibile la Convocazione della I Commissione Affari Costituzionali per un’Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla ricerca delle persone scomparse, visto che dietro la scomparsa di ogni minore si potrebbe nascondere un crimine violento ai suoi danni.

    Inoltre mi risulta, avendola reperita in Internet una proposta di legge, ispirata sempre dalla Legge Federale Megan, d’iniziativa del deputato Pivetti “Disposizioni per la prevenzione dei reati di natura sessuale a danno di minori” presentata il 24 novembre 2000 che vi ho portato come conoscenza (Citare legge e commento sinteticamente)…. E per finire la proposta di legge Calderoni sulla castrazione chimica che segnalata sul sito www.troviamoibambini.it  attraverso un sondaggio sembra aver riscontrato molto favore tra gli utenti (circa il 90% si sono detti favorevoli). L’applicazione della misura della castrazione chimica, suggerita di recente anche dal presidente della repubblica francese e che è già stata adottata in molti paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Norvegia, Svezia, sono le parole di Calderoni, ha prodotto eccellenti risultati in termini di diminuizione dei reati e di reiterazione da parte dei soggetti sottoposti al trattamento alcuni dei quali sembra abbiano aderito volontariamente.

     La pericolosità sociale dei pedofili, soprattutto di coloro tra questi caratterizzati da pedosadismo, e quindi il rischio che reiterino una volta liberi atti di violenza anche estremi, ci porta a confrontarci con un fenomeno estremamente complesso e dai contorni seppur sfumati estremamente inquietanti.

    A differenza del Belgio, laddove il caso di Marc Dutroux ha attivato un forte movimento di opinione che come vedremo in seguito ha portato a formulare una rivoluzione nel sistema giudiziario, in Italia non abbiamo ancora mai avuto e aggiungerei fortunatamente dei casi così eclatanti anche se il fenomeno pedofilia anche da noi è tutt’altro che trascurabile così come la scomparsa di minori e di conseguenza anche da noi è necessaria certamente rivedere un pò il tutto. Per quanto riguarda la realtà italiana vorrei citare il caso di un signore chiamato Moncini che viene riportato nel sito sopra citato e in molte altre fonti reperite in internet: questo signore sembrerebbe essere un pedofilo e sembrerebbe essere stato arrestato negli Stati Uniti per poi essere estradato in Italia e sottoposto ad una pena ridicola. A quanto riportano le fonti internet ora avrebbe addirittura aperto nel nord Italia un negozio rivolto a bambini e adolescenti. Vi riporto di seguito il testo di una intercettazione telefonica con cui un agente dell’FBI lo avrebbe attirato nella trappola che poi avrebbe portato al suo arresto. Il presente testo l’ho ripreso dal sito www.1922lasegretissima.com diretto da Bernardo Ferro:

 

Quella che segue è la trascrizione integrale dell’intercettazione telefonica di un colloquio avuto tra il sign. Moncini, pedofilo italiano ed un agente dell’FBI spacciatosi per procacciatore di bambini.

Il piccolo animale di cui parlano è … Maria, bambina messicana di cinque anni.

La testimonianza non ha bisogno di commenti

Moncini (ma il cognome non è esattamente questo) oggi è libero e gestisce una attività che lo porta a contatto con numerosi adolescenti e bambini a Verona.

Questo genere di richieste viene fatto abitualmente da chi pratica turismo sessuale pedofilo. In alcuni paesi ci sono “venditori” di bambini che girano con album pieni di fotografie della “mercanzia”, bambini da pochi mesi a dieci, massimo dodici anni. Anche in questo caso chi compra il “piccolo animale” ne dispone in toto, e può torturarlo fino alla morte.

Aggiungo solo che dopo i tedeschi, gli italiani sono al secondo posto in questo tipo di “turismo immondo”.

Senza voler polemizzare, ma non sarebbe necessaria anche un’inchiesta su quei “signori” che prendono un aereo e vanno in Thailandia o posti analoghi per violentare bambini? Ma forse si toccherebbero troppi “santi in paradiso”… Avverto che il contenuto del documento è molto forte, se ne sconsiglia la lettura a persone sensibili.

 

MONCINI: “Cosa posso fare con questo piccolo animale?”

FBI: “Puoi farci tutto quello che vuoi?”

MONCINI: “Tutto?...”

FBI: “Tutto”.

MONCINI: “Posso incatenarla?”

FBI: “Si”.

MONCINI: “Posso farle mangiare la mia merda?”.

FBI: “Non lo so…”

MONCINI: “Posso pisciarle in bocca?”

FBI: “Non lo so…”.

MONCINI: “Posso metterglielo nel culo?”

FBI: “Certo”.

MONCINI: “Posso frustarla?”

FBI: “Si”.

MONCINI: “Posso infilarle chiodi nei capezzoli?”

FBI: “Sicuro, tutto quello che vuoi”.

MONCINI: “Se viene danneggiata, mi aiuti a ripararla?”

FBI: “Vuoi che muoia?”

MONCINI: “Cosa succede se muore?”

FBI: “Bisognerà trovare il modo di fare sparire il corpo e le prove”.

MONCINI: “Quanto costerà tutta l’operazione?”

FBI: “Cinquemila dollari”.

MONCINI: “Va bene, si può fare”.

 

Nota: il 18 marzo 1988 Moncini atterra al JFK di New York City dove viene arrestato dall’FBI e, purtroppo, successivamente estradato nel nostro paese. In casa i carabinieri gli sequestreranno moltissimo materiale pedopornografico. Moncini si era distinto per avere supportato moltissime iniziative a favore dell’infanzia.”

 

 

 

    Come vedete se tutto questo sarebbe confermato e non sarebbe, come alcuni sostengono sempre in internet una bufala ci troveremmo di fronte ad un individuo estremamente pericoloso. Come avrete notato da parte del pedofilo è costante il tentativo di disumanizzare la vittima definendola “piccolo animale” e quando chiede “Se viene danneggiata, mi aiuti a ripararla?” come se si trattasse di una bambola. Se quelle che mi trovo di fronte non è un essere umano per me ciò che gli farò per quanto orrendo sarà più accettabile ai miei occhi e mi sentirò legittimato soprattutto se mi trovo, come pedofilo e purtroppo questo succede a molti di loro, in una condizioni di egosintonia.

    Quindi la domanda a cui ci troviamo di fronte è questa: cosa fare, visto che possiamo gridare al mostro quanto vogliamo ma la nostra costituzione garantisce a tutti il diritto alla cura, per aiutare questi individui e aiutandoli garantire anche la sicurezza della collettività nel suo complesso e dei nostri bambini in particolare?

    Per esempio, cosa succede ad un criminale sessuale come il Moncini, una volta che viene internato in una struttura detentiva? E agli criminali sessuali? Nel nostro paese è allarmante anche il fenomeno dello stupro, reato nel quale , come scrive Chiara Camerani in un lavoro sugli aggressori sessuali, si fondono manipolazione, sottomissione, aggressività, inadeguatezza, sofferenza. Attraverso il lavoro di George B. Palermo, psichiatra forense e criminologo, cerchiamo di soffermarci sulla psicologia e psicopatologia dello stupratore. Nel libro scritto con Mary Ann Farkas e Domenico Carponi Schittar, “L’abuso e la molestia sessuale”, Edizioni Essebiemme, l’autore si occupa in un capitolo specifico dello stupro e dello stupratore. Ecco cosa scrive:

 

[…] Dello stupro sono state date molte definizioni. Mentre la definizione del dizionario afferma che lo stupro è un atto sessuale violento imposto con la forza, la minaccia o l’inganno, su soggetti che non sono in grado o non vogliono dare un valido consenso ad uno stato di sottomissione fisica o emotiva, il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti (FBI) dà una definizione molto più succinta, affermando ad un certo punto che per stupro si intende: “… la conoscenza carnale di una persona in modo forzato, e contro la sua volontà…” (Uniform Crime Report,1992,p. 76). La vittima deve essere stata incapace di dare il proprio consenso a causa della giovane età o a causa di una incapacità mentale o fisica temporanea o permanente. Il Rapporto Nazionale Americano sulle Vittime di Crimini, considera che la vittima deve avere almeno dodici anni, definisce lo stupro come “un rapporto sessuale forzato in cui la vittima può essere sia maschio che femmina ed in cui il responsabile dell’abuso può essere di sesso diverso, ma anche dello stesso sesso della vittima” (Bureau of Justice Statistics, 1997°). Lo stupro “secondo le norme di legge” (statutory rape)[…] è invece la conoscenza carnale di una persona, senza l’uso della forza o senza la minaccia della forza, quando però la persona ha un’età inferiore a quella stabilita per poter dare il consenso. Anche se la stragrande maggioranza degli autori di questi reati sono uomini, esiste una piccola minoranza di donne che li commette, ed in una proporzione assai piccola la vittima e l’aggressore appartengono allo stesso sesso (Bureau of Statistics, 1997a).

Lee Ellis (1989) ha affermato che lo stupro è il tentativo di costringere fisicamente una persona all’intimità sessuale quando questa non desidera tale intimità. Egli ha aggiunto che il termine più adatto per definire lo stupro, già in uso in molte giurisdizioni americane, dovrebbe essere quello di costrizione sessuale (forced sex) o di aggressione sessuale (sexual assault).

Tuttavia, poiché questo tipo di atto sessuale rappresenta anche una modalità di aggressione caratterizzata dall’ostilità, preferiamo continuare ad usare il termine stupro. Il termine inglese rape – così come il sostantivo italiano ratto – deriva infatti dal latino rapere, il cui significato, specialmente nel participio passato e nel sostantivo derivato raptus, ritrae la rapidità dell’azione e il possesso fisico che ben rappresenta l’invasione dell’intimità di una persona. L’atto reale del ratto dovrebbe poi venire distinto dagli altri comportamenti lesivi, altrettanto traumatizzanti, e da quelli fisicamente non violenti, entrambi appartenenti alla più ampia categoria della condotta a scopo di libidine.

La violenza commessa contro le donne principalmente dal proprio partner va distinta in violenza letale e non letale. Questo genere di casi ammonta al 22% dei crimini violenti commessi contro le donne tra il 1993 e il 1998. Tra i crimini non letali vi sono lo stupro e l’aggressione sessuale. Nel 1998, il numero totale di stupri/aggressioni sessuali contro le donne è stato di 63.490, con un tasso di 55,6 per 100.000 persone. Tra il 1993 e il 1998 le vittimizzazioni da parte del proprio partner sono state più frequenti tra le donne nere, giovani, divorziate o separate. Queste donne inoltre erano economicamente in una fascia bassa, vivevano in case in affitto, e provenivano da aree urbane. Tra le vittime della violenza da parte del partner, la percentuale delle donne che hanno denunciato tale tipo di crimine, è stata più elevata nel 1998 (59%) che nel 1993 (48%) (Rennison e Welchaus, 2000).

Da un punto di vista legale, si fa una distinzione in base al fatto che l’atto sessuale sia stato consumato con la penetrazione dell’organo genitale dell’aggressore nell’organo genitale della vittima, oppure che vi sia stata solo manipolazione del corpo della vittima con concomitante eccitazione sessuale. L’intensità della violenza esercitata non deve necessariamente essere a vis atrox, ossia, una violenza di una tale forza da vincere ogni possibile resistenza, ma può essere anche semplicemente una violenza in grado di superare la resistenza della vittima… limitando e annullando la sua libera determinazione (Rota, 1988), come nei casi in cui il proprio dissenso potrebbe non venire espresso per la rapidità stessa o per l’insidiosità dell’aggressione, oppure a causa del trauma psichico al quale la vittima è sottoposta.” [Palermo, 2002]

 

    Nel proseguo di questo lavoro Palermo ci parla delle caratteristiche dello stupro chiarendo che sotto la denominazione di stupro o di aggressione sessuale dovrebbe venire incluso qualsiasi tipo di abuso sessuale condotto con la violenza, con la minaccia, o con la persuasione sottile, e senza tener conto della relazione tra l’autore della violenza e la vittima. Secondo questo criterio, continua Palermo, vanno considerati tali sia lo stupro coniugale che quelle situazioni in cui un soggetto che svolge una funzione di aiuto ha contatti sessuali con la persona che necessita di tale aiuto. Palermo riporta poi dei dati statistici:

 

Per esempio, le statistiche del Bureau of Justice americano, per quanto riguarda la categoria stupro in tredici stati degli USA e nel District of Columbia, riporta che “le ragazze di età inferiore ai 18 anni sono state vittime del 51% degli atti di stupro nel 1992, nonostante le ragazze di questa fascia di età ammontino solo al 25% della popolazione femminile” (New York Times, 1994). Lo stesso rapporto afferma che più della metà degli stupri denunciati alla polizia vengono commessi su ragazze di età inferiore ai diciotto anni. Le ragazze con meno di dodici anni rappresentano il 16% delle vittime che hanno denunciato lo stupro, e una su cinque di queste ha subito lo stupro da parte del padre.. Numerosi lavori di ricerca hanno inoltre trovato che la maggioranza delle aggressioni sessuali contro le donne sono commesse da persone conosciute dalla vittima.. Nei casi in cui l’aggressore è il marito, le conseguenze sono serie in termini sia di danni psicologici che fisici. Questi sono descritti come simili a quelli compiuti da estranei e caratterizzati da un grado significativo di violenza nei confronti della vittima (Stermac, 1988).

Di solito, più la vittima dello stupro è giovane più è probabile che lo stupratore sia un parente o un conoscente. Sebbene lo stupro possa essere compiuto non solamente da parte del maschio contro la femmina, ma anche da un maschio contro un altro maschio – avvenimento frequente negli istituti correzionali – o da una donna contro un bambino o un adolescente , o da una donna contro un’altra donna, la legislazione corrente americana e internazionale fa primariamente riferimento al classico caso di stupro commesso da un maschio contro una femmina, sia adulta che bambina.

Poiché l’atto dello stupro coinvolge due persone, deve essere presa in considerazione non solamente la tipologia dello stupratore, ma anche quella della vittima, con particolare attenzione alla sua condizione mentale e fisica. Nel caso in cui la vittima dello stupro soffra di una malattia mentale, si deve tenere conto anche della sua capacità di essere in grado di resistere all’aggressione. La malattia mentale di per sé non causa necessariamente la totale incapacità di opporre resistenza all’aggressione, ma la vittima con malattia mentale può avere una ridotta capacità di comprendere il pieno significato dell’aggressione fisica e morale cui è sottoposta, cosicché la sua capacità decisionale risulta diminuita, rendendo così l’atto dello stupro più incomprensibile e meritevole di punizione.” [Palermo, 2002]

 

    Dopo aver argomentato le caratteristiche dello stupro, Palermo passa ad analizzare le caratteristiche dello stupratore:

 

[…] Alcuni studi hanno trovato che gli stupratori sono solitamente sposati (Langevin et al., 1985). “Essi sono… poveri, incapaci di fare economie e di gestirsi, [cosa che aggiunge loro stress], frequentemente annoiati, … spesso usano alcool in eccesso [riducendo così] le loro inibizioni contro le aggressioni sessuali” (Marshall e Barbaree, 1984). Insieme con altri molestatori violenti, i responsabili di stupro tendono ad avere un quoziente di intelligenza (QI) più basso della media (Wilson e Hernstein, 1985). Da un punto di vista interpersonale dimostrano una scarsa considerazione degli altri. Le loro vittime sono solitamente giovani, spesso senza esperienza, donne fisicamente normali, in molti casi studentesse o impiegate fuori casa, con la necessità di spostarsi quotidianamente.

Nel passare in rassegna gli studi sullo stupro, Conklin (1992) ha riportato quattro categorie di stupratori. Il primo è stato descritto come stupratore opportunista, il cui ratto rappresenta lo scatto di un momento, un atto impulsivo e predatorio; questo tipo di violentatore, come hanno affermato successivamente John Douglas e Mark Olshaker (1998), è indifferente all’incolumità della vittima.[…]

Lo stupratore del tipo compensatorio spesso si sente inadeguato ed è ossessionato da fantasie sessuali. Questi soggetti sono definiti da Douglas e Olshaker (1998) “stupratori capaci di rassicurare”, e vengono definiti anche come “Stupratori gentiluomini” o “stupratori altruisti”. Sono descritti come soggetti solitari che fantasticano sul fatto che le loro vittime gradiscano questo tipo di esperienze e possano persino sviluppare dei sentimenti di amore verso di loro. Il terzo tipo, gli stupratori con rabbia rimossa, come implica la loro denominazione, esprimono la collera e la loro rabbia che in origine era diretta verso un’altra persona. La vittima spesso rappresenta una persona, o appartiene ad un gruppo di persone, che il molestatore disprezza. Il quarto tipo di stupratori è quello degli stupratori sadici, il cui sadismo è parte dell’atto sessuale. Essi diventano più violenti man mano che aumenta l’eccitamento. Così, poiché l’aggressione e la fantasia sadica si influenzano l’una con l’altra, con l’aumentare del livello di aggressività dello stupratore aumenta anche quello di eccitazione. Gli stupratori, il cui comportamento è chiaramente antisociale, solitamente appartengono al gruppo della personalità psicopatica. […]

Il concetto di psicopatia risale al tempo di Cesare Lombroso e Philippe Pinel: Pinel, con la sua enfasi sullo scarso senso morale degli autori di reato, e Lombroso con la sua caratterizzazione del cosiddetto “delinquente nato”. Molti autori hanno posto in rilievo l’etiologia della psicopatia, presentandola, per esempio come congenita, biologica, personale ed ambientale. Anche se il DSM – IV (APA, 1994) include nel Disturbo Antisociale di Personalità (ASPD) alcune delle caratteristiche proprie della personalità psicopatica, alcuni autori sostengono che andrebbe fatta una distinzione tra le due categorie (Arrigo, 2001). Nella nostra esperienza la maggior parte degli individui con ASPD sono soggetti che reagiscono agli stress sociali,, mentre gli psicopatici (Psychopath) sono “veri” attori. Le caratteristiche di questi ultimi, come riferito da Hare (1993) – che sembra riallacciarsi alla definizione di psicopatico data da Hervey Cleckley (1941) - , sono quelle di “una persona centrata su se stessa, rude, priva di rimorso, profondamente carente di empatia e dell’abilità di formare relazioni intime con gli altri, una persona che agisce senza le limitazioni della coscienza”. La impossibilità di trattamento e la recidività dello psicopatico sono ben note. Bruce Arrigo ha bene analizzato il corso della psicopatia da un punto di vista storico: Pinel ha considerato lo psicopatico come un malato mentale, che abbisogna di un trattamento morale, e ha pensato che soffrisse di un tipo di manie sans delire; Rush ha proposto cause organiche per la psicopatia, considerandola un disturbo mentale/comportamentale vero e proprio; Pritchard ha descritto la psicopatia come un disturbo dei sentimenti e degli atteggiamenti della persona, senza coinvolgimento delle facoltà mentali superiori, ma caratterizzato da una predisposizione a comportarsi come una persona moralmente malata. Koch, nel 1891, coniò la definizione di inferiorità psicopatica (psychopatic inferior), intendendo con questo termine un disturbo ereditario con aberrazioni psichiche, morali e comportamentali. Maudsley, allo stesso modo, considerava lo psicopatico come sofferente di imbecillità morale dovuta a disfunzioni cerebrali. Richard von Krafft – Ebing faceva riferimento a queste persone come a “selvaggi” , e riteneva dovessero essere isolati in manicomi nel loro interesse e in quello della società. Lombroso (1836 – 1909) definiva questi soggetti “delinquenti nati” e Emile Kraepelin li descriveva come mentitori e manipolatori, capaci di impiegare il fascino e la disinvoltura, ma tuttavia impulsivi e senza scrupoli. E’ stato Cleckley, comunque, a fare la distinzione tra lo psicopatico che finisce in prigione e quello che non vi finisce; questo autore, in un suo lavoro originario, The Mask of Sanità, del 1941, ha descritto questi individui come grandiosi, arroganti, senza cuore, superficiali e manipolativi. Questi soggetti, riteneva,  sono quelli che di gran lunga mostrano la più coerente parvenza di normalità.

Sembra che la tipologia del violentatore sessuale si basi sull’esperienza clinica dei vari studiosi della materia. Guttmacher e Weihofen (1952) hanno suddiviso gli stupratori in (1) abusatori sessuali veri e propri, incapaci di contenere i loro forti impulsi sessuali; (2) stupratori del tipo sadico, aggressivi ed ostili nei confronti delle donne; e (3) stupratori di tipo aggressivo, caratterizzati dalla tendenza ad avere il controllo ed il dominio assoluto della vittima. Kopp (1962) li ha classificati in offender del tipo I (egosintonico) e offender del tipo II (egodistonico). Il primo tipo mostra un atteggiamento accattivante ed un desiderio di piacere, mentre il molestatore del tipo II è il classico psicopatico che non ha alcuna considerazione per la vittima e non prova alcun rimorso per l’atto trasgressivo compiuto.

Una classificazione dello stupratore più descrittiva è quella di Gebhard e coll. Che risale al 1965. Essi hanno suddiviso gli stupratori nei seguenti tipi: (1) quelli che compiono aggressioni; (2) gli amorali; (3) quelli caratterizzati da un doppio standard, (4) quelli esplosivi; (5) quelli ubriachi; (6) quelli mentalmente ritardati o psicotici; e (7) quelli di tipo misto. Groth, Burgess e Holmstrom (1977) hanno descritto lo stupratore/molestatore sessuale da un punto di vista soprattutto motivazionale. Per esempio, il responsabile di stupro per potere è descritto come principalmente interessato a mostrare “chi comanda”. Egli cerca di avere il dominio sulla propria vittima e la costringe a sottomettersi alla sua volontà attraverso lo stupro. L’intenzione primaria del tipo di stupratore arrabbiato, invece, è quella di umiliare e avvilire la vittima durante la sua aggressione fisica violenta.

Uno dei primi studi su casi di stupro, quello di Amir nella città di Filadelfia (1971), ha permesso una distinzione tra diversi tipi di stupratori. Sono stati così individuati quegli stupratori le cui azioni trasgressive hanno una funzione di supporto (role – supporting), oppure una funzione espressiva (role – espressive), e coloro le cui azioni trasgressive sono più idiosincratiche nella loro natura o nella loro funzione.

Questo studio ha posto in evidenza il fatto che lo stupro non è principalmente una esperienza a tu per tu o che capita solo in qualche vicolo buio, ma è spesso frutto di una pianificazione, di una articolata progettazione, alla ricerca del miglior metodo per portare a termine l’atto di abuso. Amir ha criticato l’opinione diffusa secondo cui la violenza sessuale è un’azione solitamente impulsiva, senza alcuna pianificazione precedente, e che lo stupratore è solitamente un tipo solitario. Questo stesso studio ha rivelato che “1.292 responsabili di reati sessuali erano coinvolti nei 646 casi di stupro [studiati], di cui 370 casi coinvolgevano violentatori che avevano agito da soli, mentre 105 casi riguardavano soggetti che avevano agito in coppia, e 171 casi coinvolgevano gruppi di tre o più soggetti” (p. 226). Questo dovrebbe rammentarci che lo stupro non è affatto una manifestazione sessuale omogenea, ma è influenzato dal periodo storico, dai cambiamenti culturali, da tabù sociali, dall’uso di droga da parte dei vittimizzatori, e così via. Un altro importante risultato di questo studio è dato dal fatto che ha permesso di rilevare che lo stupro non avviene principalmente tra estranei e fuori casa, ma che in più di un terzo dei casi le vittime e gli autori della violenza si conoscevano tra loro, spesso come vicini o stretti conoscenti.

Cohen e collaboratori (1979) hanno focalizzato il loro interesse sulla motivazione sessuale ed aggressiva degli stupratori. Essi hanno descritto (1) lo stupratore compensatorio (che si sente inadeguato e presenta bassa autostima), simile a quello “che ha il potere di rassicurare”; (2) l’aggressivo dislocato (freddo, distaccato, affermativo), brutale nella sua aggressione; (3) il tipo di aggressore sessuale diffuso, che è sessualmente eccitato nella sua aggressione violenta; (4) i violentatori aggressivi, antisociali e opportunisti nel loro comportamento.

Karpman (1954) ha definito i responsabili di violenza sessuale (pervertiti o criminali) come neurotici (affetti da una malattia psichiatrica). Egli ha coniato il termine di nevrosi parafilica e ha affermato che il neurotico converte i suoi problemi in senso psicosomatico e in altri tipi di comportamenti socialmente accettabili, sebbene individualmente indesiderabili. Il nevrotico parafilico, invece, converte i suoi problemi sessuali inconsci in un’altra forma di comportamento (sessuale) che, pur non essendo socialmente accettabile, non è ancora così patologico come nel caso dello psicopatico sessuale. Secondo questo autore, la differenza tra il parafilico non pericoloso (feticista) e lo stupratore pericoloso (in grado di uccidere), è una differenza di grado, non di genere.. Karpman riteneva anche che lo psicopatico sessuale,, attraverso il proprio comportamento, intendesse sfuggire inconsciamente ai propri impulsi incestuosi/omosessuali rimossi (periodo edipico). Anche Amir (1971) ha visto lo stupro come il prodotto di una nevrosi, una coazione a ripetere. Egli ha affermato che “[lo stupro] condivideva con il comportamento nevrotico quelle caratteristiche elaborate per la nevrosi ordinaria, il fatto di essere irresistibile, irrazionale, soggetto a coazione a ripetere, insaziabile”. Sigmund Freud vedeva le perversioni come il negativo delle nevrosi. Per lui, la perversione era un arresto ad uno stadio pregenitale o una regressione allo stesso stadio, ma senza repressione (nessuna repressione, nessuna nevrosi!). Egli, inoltre, pensava che lo stupro fosse una difesa contro l’incesto o l’omosessualità.

Gli stupratori attraversano spesso una crisi di identità quasi cronica, nonostante il loro comportamento mantenga un’aria di normalità (Hazelwood e Burgess, 1993). Hanno un background medio, crescono in una famiglia media e a volte dimostrano il comportamento di una persona raffinata, e sembrano adulti intelligenti, impegnati nel lavoro e parte di un contesto familiare. Comunque Hazelwood e Burgess (1993), hanno studiato un gruppo di stupratori costituito da “35 maschi bianchi, 5 maschi neri, e 1 ispanico… di età compresa tra i 23 e i 55 anni” (p. 147). Il loro sviluppo è risultato disfunzionale e “solo pochi di questi uomini descrivevano relazioni strette sia con il padre che con la madre, un significativo numero di loro erano stati istituzionalizzati ad un certo punto dell’adolescenza, ed un’ampia proporzione di loro riferiva di avere subito abusi sessuali da bambino o da adolescente”

Il background degli stupratori visto nella nostra esperienza clinica è del tutto simile a quanto descritto da Hazelwood e Burgess, e la discrepanza che a volte si osserva tra il modo esteriore di presentarsi e le loro caratteristiche personali può essere attribuita al diverso background socio – economico. Noi abbiamo riscontrato che questi soggetti non sempre tendono ad isolarsi, e che pur avendo a volte un livello limitato di educazione formale sono intelligenti e spesso molto astuti. Comunque, si tratta sovente di disoccupati, che fanno uso di droga e alcool e che di conseguenza abbandonano moglie e figli o sono abbandonati da loro. […] quando scelgono una vittima,, nella maggioranza dei casi un’estranea, essi sono particolarmente abili nell’approfittare seduta stante della prossimità della donna. Le vittime sono spesso aggredite lungo la strada […]

Alcuni stupratori pedinano le loro vittime, studiandone le abitudini e cercando di scoprirne i possibili lati deboli; altre volte agiscono in gruppi, le cosiddette gang. […]

Il fatto che lo stupratore sia sposato o meno o possa vivere una relazione sessuale consensuale non ha alcuna correlazione con il suo acting out sessuale (stupro). Purtuttavia, molti degli stupratori da noi esaminati si lamentano di un rapporto insoddisfacente, sia sessuale che non sessuale, con la propria moglie o compagna.

In una analisi statistica del 1993, Hazelwood e Burgess hanno trovato che il 71% degli stupratori era stato precedentemente sposato, il 76% aveva subito abusi sessuali nell’infanzia, il 54% aveva un impegno stabile, il 51% aveva prestato servizio nelle forze armate, il 52% aveva un QI superiore alla media e il 36% apprezzava la pornografia. I soggetti da loro presi in considerazione avevano alti punteggi alla scala dello stupro e delle aggressioni sessuali. Inoltre, erano disinvolti, in grado di relazionarsi facilmente con altre persone, ma avevano una certa tendenza ad assumere un ruolo dominante nella relazione. La descrizione di questi autori di molestie assomiglia a quella dello psicopatico, per i modi disinvolti, il bel modo di presentarsi, avente lo scopo precipuo di ottenere ciò che vuole, senza riguardo per l’altro, la vittima/oggetto del suo interesse sessuale, una vittima che egli intende dominare con la sua forza fisica.

Un lato interessante dello studio di Hazelwood e Burgess è la risposta degli stupratori alle domande poste loro su chi fosse la figura genitoriale dominante in famiglia durante la loro adolescenza: venti di questi dissero che era stata la madre (il 50%), 16 di loro (il 40%) il padre, e 4 (il 10%) qualche altra persona adulta. Questo potrebbe sostenere l’ipotesi che la loro rabbia nei confronti delle donne possa avere origine da una relazione ambivalente, disadattiva con la madre. Infatti, la loro relazione con la madre era descritta come “calda e stretta in 14 casi (il 36%), variabile in 12 (il31%), fredda, distante in 2 casi (il 5%), disattenta, indifferente in 4 casi (il 10%), e ostile, aggressiva in 7 casi (il 18%). Il padre veniva visto come freddo e distante da 12 stupratori (il 31%), variabile da 10 di loro (il 26%) e caldo e stretto solo in 14 casi (il36%). Il tasso di abuso psicologico e sessuale da loro riportato durante la crescita era davvero frequente – il 73% e il 76%, rispettivamente. In un esame dettagliato di quarantuno uomini responsabili di violenza sessuale nei confronti di ben 837 vittime, Hazelwood e Warren (1993) hanno affermato che le trasgressioni sessuali di questi stupratori erano “premeditate dal primo all’ultimo stupro” in una percentuale che va dal 55 al 61% mentre dal 15 al 22% dei casi la violenza era susseguente ad un atto impulsivo e, dal 22 al 24% era invece un atto opportunistico (p. 161). Hazelwood e Warren hanno inoltre suddiviso in tre diversi tipi il metodo con cui questi abusatori attaccavano le vittime: l’approccio detto del comando, quello del blitz e quello della sorpresa. La termino logia usata nel descrivere questi diversi tipi mette chiaramente in evidenza i tratti più salienti dello stupratore, quali l’interazione fortemente risoluta per ottenere il controllo della vittima (approccio del comando), l’aggressione subitanea, diretta e violenta (approccio del blitz), o l’azione a sorpresa nel momento in cui la vittima è più vulnerabile e meno in grado di difendersi – ad esempio quando dorme, quando è sola in casa, ecc. – (approccio della sorpresa). Questi autori hanno trovato che l’approccio del comando era molto spesso usato per avere un primo contatto con la vittima con minacce verbali, ed in molti casi con l’uso di una qualche coercizione fisica. Essi hanno inoltre riportato che poco più del 50% delle vittime tentava una qualche resistenza fisica o verbale durante il fatto. Il loro studio ha cercato di determinare anche la diversa capacità di compiere l’atto sessuale da parte del violentatore durante l’aggressione. Essi hanno infatti affermato che “poco più di un terzo dei molestatori aveva presentato qualche disfunzione sessuale, e che gli atti sessuali

Preferiti erano la penetrazione vaginale e la fellatio forzata” (p.165). I responsabili degli atti di violenza sessuale riferivano inoltre bassi livelli di piacere derivato dai loro atti sessuali.

Barbaree e collaboratori (1994) hanno confrontato gli autori di aggressioni non sessuali (i tipi opportunisti e vendicativi) con quelli di tipo sessuale (sottotipi sadico e non sadico), in accordo con la tipologia dello stupratore del Centro di Terapia del Massachusetts per molestatori sessuali (MTC). Questa analisi ha rivelato che i responsabili di violenze non sessuali commettevano di soliti aggressioni sessuali impulsive, più violente e devastanti. Gli autori di violenze sessuali, invece, avevano una maggiore tendenza a isolarsi, ma esibivano un più elevato livello di eccitazione sessuale nelle loro descrizioni verbali sia degli atti sessuali consensuali che dello stupro commesso.

Groth e Burgess (1977) hanno cercato di appurare le disfunzioni sessuali di cui spesso soffrono i responsabili di violenza carnale al momento della violenza. La loro ricerca comprendeva 170 uomini condannati per aggressione sessuale e 92 donne adulte vittime di stupro. Il risultato dimostra che durante l’atto della violenza sessuale, il violentatore soffre delle seguenti disfunzioni sessuali: (1) erezione inadeguata, parziale o completo insuccesso nel raggiungere e mantenere l’erezione (impotenza condizionale) (27 autori di violenza, il 16%); (2) eiaculazione precoce (5 casi, il3%); (3) incapacità giaculatoria (ritardo o fallimento dell’eiaculazione) (26 violentatori, il 15%). Su sessantanove donne che erano state stuprate, è stata trovata evidenza clinica della presenza di sperma in solo trentadue casi. Inoltre, la metà delle ventitré vittime di violentatori multipli presentavano test di laboratorio negativi relativi alla presenza di sperma. Infine, erano presenti evidenze di trauma vaginale nel 75% di questi casi.

Barbaree e collaboratori (1979) avevano anche precedentemente pubblicato uno studio sull’eccitamento sessuale deviante in stupratori e non stupratori, nel quale i soggetti (10 violentatori reclusi e 10 studenti universitari adulti) avevano il compito di ascoltare una descrizione verbale audio registrata della durata di due minuti in cui veniva descritto un rapporto sessuale mutuamente consenziente, uno stupro e un’aggressione non sessuale. Per misurare l’eccitamento sessuale era stato impiegata la pletismografia peniena. Lo stupro “evocava un eccitamento differente negli stupratori , e produceva significativamente meno eccitamento nei non stupratori”. Inoltre, essi hanno aggiunto che non è necessariamente vero che il sesso forzato o violento abbia incrementato l’eccitamento degli stupratori, ma è forse possibile che la forza o la violenza non abbiano inibito la loro sessualità” (p. 215).” [Palermo, 2002]

 

 

    In questo lavoro non possiamo entrare nel merito specifico degli interventi trattamentali e sulle loro caratteristiche specifiche ma vogliamo una volta ancora sottolineare la necessità di questi interventi e con le parole del dott. Giulini dire che devono seguire un modello multidisciplinare in un quadro multifattoriale e di conseguenza per la cura e per le valutazioni diagnostiche degli aggressori sessuali si ritiene oggi sempre più necessario, scrive Giulini, intraprendere dei percorsi trasversali, cercare altri chiarimenti rispetto alla psichiatria ordinaria, alla medicina, alla psicologia clinica o alla sociologia determinista. Giulini, scrive che attualmente si ritiene che le persone che si sono rese responsabili di atti di delinquenza sessuale presentino dei funzionamenti di personalità e dei disturbi psicopatologici che possono essere assai diversi tra loro. Cioè, aggiunge Giulini, dietro comportamenti simili si incontrano quindi quadri psicopatologici differenti. In sintesi, continua Giulini, le vie di approccio psicoterapeutiche, ossia gli interventi psicologici volti ad ottenere dei cambiamenti evolutivi della personalità e della condotta possono procedere in due direzioni diverse. Una prima strada, afferma Giulini, è il trattamento diretto dei funzionamenti che concernono i processi psichici e comportamentali più prossimi al formarsi delle azioni violente. Si tratta, specifica Giulini, di trattamenti di tipo cognitivo-comportamentale che sono prevalentemente indicati nella cura dei disturbi compulsivi e una seconda strada è il trattamento dei funzionamenti psichici più profondi mediante tecniche psicoterapeutiche psicodinamiche, sia individuali che di gruppo, indicate per quei soggetti in cui il comportamento sessuale deviante non è riconducibile ad aspetti compulsivi ma ad una generale deformazione della personalità che si è strutturata in tal modo si dagli anni più precoci dello sviluppo. Entrambe le strade, afferma Giulini, possono richiedere l’ausilio anche di trattamenti psicofarmacologici e comunque, specifica l’autore, per ottimizzare un intervento psicoterapeutico occorre svolgere un’accurata indagine psicodiagnostica atta a definire, aggiunge, le caratteristiche del funzionamento psicopatologico che è sotteso alla devianza attuale onde individuare precocemente le più idonee strategie di approccio alla cura.

    Se invece, come purtroppo molto spesso accade, il criminale sessuale detenuto non riceve cure specifiche e adeguate al suo caso ma invece viene lasciato a parassitare nel contesto carcerario, si può parlare citando la definizione con la quale  lo stesso Giulini descrive il fenomeno, di “ibernazione penitenziaria”. Che cosa intende con questo termine. Lasciamo che sia lo stesso Giulini a spiegarcelo. Ecco che cosa scrive a tal proposito:

 

La mancanza di articolati interventi trattamentali determina una condizione di “ibernazione penitenziaria” degli autori di violenza sessuale, soggetti che proprio in relazione alle loro caratteristiche di personalità, richiederebbero interventi specifici e l’offerta di risorse terapeutiche anche e soprattutto allo scopo di ridurre i rischi di recidivare quei comportamenti antisociali, oggi considerati tra i più gravi e fonte di allarme ed insicurezza. Un detenuto ibernato, l’autore di reati sessuali,  restituito al fine pena alla società come scongelato, ancora con le proprie caratteristiche psicopatologiche intatte, e con in più una frequente dose di rancore, che lo rende più vulnerabile agli agiti aggressivi ed ad un acritico isolamento (Giulini – Vassalli – Di Mauro, 2000)

Le conseguenze di questo sistema, che produce inevitabilmente insicurezza, saranno il ricorso a metodi e interventi di controllo sul territorio, che rischieranno di protrarre gli effetti della pena sull’ex condannato per reati sessuali, ben al di là della sua avvenuta esecuzione. Da detenuto ibernato a reo marchiato (Carponi Schittar, 1999). 

 

    Entriamo quindi nello specifico e andiamo ad analizzare il condannato autore di reato sessuale nel contesto detentivo italiano tra prospettive di difesa sociale e tutela dei diritti.

    Ecco cosa scrive al riguardo il Giulini:

 

Anche nel nostro paese una accresciuta consapevolezza dei temi relativi alla libertà sessuale promossi dal movimento femminista e la prioritaria preoccupazione della tutela dell’infanzia, anche in adeguamento alle convenzioni internazionali, hanno ispirato il legislatore che ha promosso la legge di riforma del 15/2/96, n. 66 e la legge dell’8/8/1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, che mira a tutelare “l’integrità fisica e psicologica del minore” ed è ispirata alla spinta innovatrice della Convenzione Mondiale dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991, e della Conferenza mondiale di Stoccolma, svoltasi alla fine di agosto del 1996.” [Giulini, 2001]

 

    Inoltre, continua l’autore, le prime campagne di prevenzione e gli studi vittimologici, hanno contribuito a svelare anche nel nostro paese le proporzioni delle condotte sessuali abusanti. Anche da noi, continua Giulini, i dati sul fenomeno sono inquietanti:

 

“(…) il secondo rapporto ASPER sulla sessualità degli italiani riferisce che di un campione di 649 adolescenti di ambo i sessi rappresentativo di varie aree geografiche, fasce economiche e di istruzione, il 10% dei maschi e l’11% delle femmine asserisce di aver avuto rapporti sessuali con persone della propria famiglia. Tra i soggetti di sesso femminile 24 su 100 sono stati insediati dal padre e 20 dal patrigno (Cafaro, 1992). Secondo altri dati del Telefono Rosa (1994), quattro minori su cento subirebbero violenze sessuali prima dell’adolescenza nel nostro paese, mentre Telefono azzurro evidenzia che tra le 2500 denunce di abusi sessuali su minori nel 1995, il 75% aveva per oggetto situazioni all’interno delle famiglie. Si tratta dunque di una situazione presunta che, anche dimezzando queste percentuali, giustifica un certo grado di allarme sociale (Vassalli, 1999). Il numero di denunce per i reati contro la libertà sessuale (ISTAT 1998) è in crescita a partire dal 1995, con un incremento sensibile dopo l’entrata in vigore della legge del 1996.

La riforma del 1996 ha previsto nuove fattispecie incriminatici e un netto inasprimento delle pene edittali, ampliando la definizione di violenza sessuale e stabilendo pene ed aggravi di pena pesanti per gli autori di questo reato. Essa ha avuto l’immediato effetto di incrementare il numero di procedimenti penali, con conseguente aumento di imputati detenuti per tale reato e la comminazione recente di pesanti condanne, con tempi di detenzione sempre più prolungati, anche durante le fasi istruttorie, spesso assai complesse e dai risvolti relazionali drammatici.

Alcuni studiosi ed operatori spiegano l’aumento di denunce per reati sessuali come conseguenza di una recente erosione dell’alto numero oscuro che caratterizza tali condotte illecite (Maccora – Travaini, 1998), dovuta ad una maggiore sensibilizzazione dei Servizi Sociali, della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, in particolare in quei territori dove avanzate esperienze del privato sociale si sono coordinate alle iniziative mirate e specialistiche delle istituzioni.

(…) Ma tornando al contesto degli Istituti di pena e dell’esecuzione penale, i rei sessuali sono detenuti spesso ‘primari’, che cioè fanno ingresso nelle strutture carcerarie come esperienza senza precedenti, e sono in alcuni casi destinati a lunghe carriere detentive, tenuto conto del forte aggravamento dei termini edittali della stessa legge sulla violenza sessuale.

(…) Gli imputati e condannati nell’attuale contesto detentivo vengono isolati in sezioni apposite, per proteggerli dalla reattività violenta e punitiva degli altri detenuti, agita sulla base di un consolidato riferimento sottoculturale di rifiuto a condividere la detenzione in comune con gli autori di violenza sessuale.

Ciò determina condizioni di detenzione spesso svantaggiate e una disparità di trattamento nello svolgimento delle attività intramurarie lavorative e creative. In alcuni Istituti si è costretti  per esigenze di sicurezza a dimezzare per i “protetti” anche le ore di aria nei cortili. Laddove poi non esistono sezioni apposite o la possibilità strutturale di istituirle, soprattutto nei piccoli Istituti, vengono improvvisate detenzioni di condannati per violenza sessuale in condizioni di isolamento quasi totale. Ciò accade per quei condannati che per motivi di vicinanza alla propria residenza preferiscono non chiedere trasferimenti, in strutture più capienti e adeguate. Nei carceri più grandi per avere accesso o attraversare parti comuni questi detenuti devono sempre essere scortati.

All’avversione nei loro confronti partecipano spesso anche gli agenti ed i graduati della Polizia Penitenziaria. Ad un recente questionario sulla percezione della devianza sessuale sottoposto ad un campione di 30 agenti di P. P., nel carcere di S. Vittore (età media tra 25 e 30 anni, livello scolare medio inferiore), l’80% degli agenti ha espresso l’esplicita preferenza a non operare nei reparti ove sono ristretti soggetti pedofili o violentatori (Fusco, 2000). D’altronde, ancora fino a poco tempo fa, era in uso la tendenza a dirottare ai reparti “protetti”il personale con problemi disciplinari o alcolcorrelati.

Un’ulteriore conseguenza di questa situazione è il rinforzo di uno stigma negativo, che in tale regime di separazione detentiva permette il riprodursi delle tendenza tipica di molti devianti sessuali a rinchiudersi in un vissuto di isolamento che ne accentua le inattitudini alla vita di relazione.

Come scrive Morini (1997): “chi si macchia di reati a sfondo sessuale incarna e rappresenta l’aberrazione umana. Come tale non ha possibilità di far ricorso ad alcuna seppure generica operazione difensiva. Non è un malato e non ha onore. Ciò a cui ha diritto, che si merita soltanto, è il confinamento al girone più periferico della marginalità.”

La detenzione degli autori di violenza sessuale è dunque caratterizzata da una diversa accessibilità ai diritti fondamentali della persona, per cui una prospettiva minima e immediata di intervento diventa quella della tutela del diritto di ciascun imputato o condannato per reato a sfondo sessuale, affinché non sia discriminato nell’ambito della vicenda detentiva, ma bensì possa usufruire degli stessi diritti degli altri detenuti, laddove il presupposto di ogni progettualità trattamentali diventi il riferimento alla riduzione del danno, in modo tale che il contesto detentivo sia chiamato ad articolarsi sempre più come risorsa.

Ad esempio il ‘reparto protetti’ della Casa Circondariale di San Vittore appariva un luogo isolato ed isolante, privo di interventi specifici verso i detenuti che non fossero quelli di mera sorveglianza.

Una sorta di ghetto nel ghetto, luogo sordido e funzionale alle strategie di isolamento e sottrazione, tipiche della gran parte degli autori di reati sessuali.

Nella prospettiva propria della riduzione del danno si è così incentivato un afflusso nel reparto di operatori esterni, con progetti formativi e professionali, attività culturali, gruppi di auto aiuto, laboratori a matrice espressiva, con l’effetto di tenere più aperte le celle ed offrire opportunità di scambio, socializzazione e comunicazione tra gli stessi detenuti, e tra i detenuti e gli operatori. Un counseling sulla comunicazione, un intervento di psicoterapia di gruppo e un’attività di sostegno psicologica individuale svolgono tuttora una funzione motivazionale e pre – terapeutica, che rappresenta, nelle condizioni attuali delle nostre strutture penitenziarie, l’unico possibile aggancio di questi soggetti ad un iniziale percorso di elaborazione della gravità delle proprie condotte devianti.

Attraverso questi interventi abbiamo verificato un minimo di recupero delle capacità relazionali e dell’autostima in soggetti che fin dall’ingresso in Istituto colpiscono per il livello di degradazione e di solitudine, che fa sì che il fatto di occuparsene anche solo accogliendoli, dà la sensazione di poter restituire loro delle possibilità. Si tratta di persone che spesso non hanno le parole per esprimersi, a lungo costrette a restare sole con il loro problema.

Costoro hanno un’incredibile abilità a procurarsi una bassissima visibilità, a passare inosservati per esempio evitando di usufruire dell’apertura delle celle durante le ore d’aria. Tale isolamento ed arroccamento sono insieme sollievo e sofferenza e riproducono il clima emotivo di fondo che spesso pervade le psicopatie di questi soggetti.

Emerge da tali considerazioni la complessità nell’operare con questi detenuti e la necessità di interventi trattamentali che siano ben più specifici della semplice riduzione del danno.

Dietro i reati che compiono c’è sempre una produzione di sofferenza e di distruttività che coinvolge anche i loro autori (Bourillon, 1999), che spesso richiedono di intervenire per ridurre le proprie ansie ed emozioni negative.

“Quando la criminologia clinica interviene – scrive Pinatel (1959) – il suo intervento ha lo scopo di non lasciare solo il delinquente davanti alla giustizia ed alla amministrazione penitenziaria”.

E l’operatore penitenziario mai come con questo tipo di detenuti ha la sensazione di una responsabilità del mancato intervento.

Egli deve innanzitutto fare i conti sul piano emotivo con gli effetti di repulsione che possono scaturire dall’incontro con questi uomini e le loro terribili storie.

Deve imparare a parlare di sesso, sfatando tabù pseudo culturali e religiosi, per aver maggior conoscenza delle dinamiche erotiche di colui con cui si sta lavorando.

Deve percorrere il terreno della neutralità, attento a non incespicare verso estremi espulsivi o collusivi, prendendo confidenza con il rifiuto che spesso si ha di queste persone, facendo i conti con la stigmatizzazione e la demonizzazione diffusa verso chi ha toccato l’intoccabile.

Spesso si trova di fronte a personalità perverse, capaci di imbrigliare l’interlocutore in giochi manipolatori non sempre facili da cogliere ed impedire.

Si ha l’impressione che sia da irresponsabili per gli operatori fare i conti con gli effetti della psicopatologia di alcuni di questi detenuti, senza un adeguato e approfondito supporto formativo, anche per le possibili conseguenze negative sulla salute dell’operatore stesso.

Una recente ricerca di Turner (1997), compiuta contattando ottantadue tutori che lavoravano nell’ambito dei programmi di trattamento per autori di reato sessuale, i Sex Offender Treatment Programme (SOTP), attuati con moduli operativi uniformi in venticinque carceri inglesi diversi, evidenzia le conseguenze sulla loro vita personale in seguito alla partecipazione di costoro al SOTP. Un terzo dei tutori parla di mutamenti nei rapporti intimi, dovuti a difficoltà a parlare col partner del proprio lavoro o ad una certa difficoltà a non pensarci più una volta a casa. Il 4% delle risposte postali e il 30 % degli intervistati hanno riferito di essere affetti da turbe sessuali quali il calo del desiderio o problemi di impotenza. Mentre tra coloro che hanno figli, il 33 % ha dichiarato di essere diventato iperprotettivi nei loro confronti o di temere talvolta che i propri comportamenti verso i figli abbaiano un significato nascosto.

Riferendosi alle persone affidate alle loro cure, alcuni tutori parlano di una sensazione di rifiuto o del desiderio di evitare alcuni aggressori. La lentezza dei progressi e le difficoltà incontrate comporterebbero in alcuni una perdita di fiducia in se stessi ed un sentimento di inefficienza. Molto di loro hanno detto di provare collera ed una certa difficoltà a controllarla.

(…) Ma tornando al contesto dell’intervento detentivo italiano, spesso la mancata collaborazione del detenuto è totale, e l’operatore penitenziario non ha neppure la possibilità di ricostruire la vicenda delittuosa, in quanto gli atti che arrivano ai fascicoli matricolari sono insufficienti per conoscere la delittuosità del soggetto sottoposto ad osservazione: oltre ai carichi pendenti e al casellario giudiziario, di rado si riesce ad avere la stesura integrale della sentenza e mai per esempio, gli eventuali atti peritali.

Utilissimi strumenti di lavoro per gli operatori penitenziari sarebbero anche gli atti di polizia giudiziaria, che potrebbero essere usati ad esempio per superare la negazione o la minimizzazione di un condannato per reati sessuali.

Quando pur tuttavia qualcosa comincia ad essere smosso, quando si restituisce una voce pur sempre umana a chi è vissuto e si vive come mostro, quando si ha la percezione di aver aperto degli spazi per un’elaborazione delle proprie storie e degli agiti delittuosi, spesso si constata la disponibilità, quand’anche non un preciso bisogno, di alcuni di questi soggetti ad intraprendere un percorso terapeutico o per lo meno un accompagnamento verso la gestione della propria vita, dei propri conflitti e della propria sessualità

Constatare che talvolta qualcosa funziona, che si può avere un aggancio, trovare un’alleanza diagnostica, rende ancora più frustrante lo scenario operativo, dove un mancato strutturato soccorso a queste persone si traduce spesso nella consapevolezza del rischio di nuovi agiti sessuali devianti, con la sensazione che certi comportamenti sessuali compulsivi, non gestiti né problematizzati, possano solo riprodurre alla liberazione di questi detenuti, altre sofferenze e nuove vittime.

(…) Sempre nella prospettiva della tutela dei diritti vi è da segnalare la generalizzata tendenza della Magistratura di Sorveglianza di ‘chiudere’ per gli autori di violenza sessuale i canali delle Misure Alternative alla detenzione.

Ciò accade anche perché i condannati per delitti sessuali tendono a trincerarsi in atteggiamenti di negazione e minimizzazione delle loro condotte.

Tale negazione è generalmente interpretata come una non volontà a prestare una rivisitazione critica alla commissione del reato, senza considerare che per questi soggetti il fatto di negare ha connotazioni specifiche e forme differenti, non liquidabili col rigido assunto dell’assenza di elaborazione.

(…) Verrebbe anche comodo, e spesso ciò accade, chiudere questi casi segnalando l’immobilità dei soggetti.

Gli stessi operatori del trattamento contribuiscono quindi al processo di ibernazione di questi condannati, nella misura in cui non si adoperano ad aiutare questa persona a dare una voce alla propria sofferenza e disadattamento, e ad imparare a chiedere aiuto. Dire di no, il rifiuto è un’attitudine così economica, ma che in questo caso pare fare da contrasto ad un vuoto disperante.

E’ molto difficile dare voce al degrado e alla disperazione di queste persone, una disperazione che è così silenziosa. Negare è una cosa nella quale non si spendono parole.

(…) Se tale negazione può essere legittima e funzionale nella fase dell’imputazione, successivamente alla condanna definitiva si traduce invece in un disfunzionamento che aumenta lo stato di ibernazione di questi soggetti, rendendo impossibile un percorso trattamentali fuori di prigione (McKibben,1999)

Ma, come ricorda Canepa (1981), i trattamenti penitenziari e l’introduzione in carcere dei clinici sono solo inutili in un siffatto contesto detentivo.

Nel credere che la detenzione possa essere davvero funzionale ad un percorso di elaborazione critica e di sensibilizzazione alla cura per l’autore di violenza sessuale (Balier,1998), bisogna ribadire l’importanza di adeguati strumenti formativi per gli operatori e di ben precisi programmi trattamentali, ma tutto ciò solo in un contesto di netta differenziazione penitenziaria, che consenta con alcune tipologie di detenuti un intervento e una presa in carico, dove non solo le persone, ma anche i luoghi facciano parte della cura (Serra,1998)

(…) Alla luce delle considerazioni fin qui svolte e delle esperienze internazionali si ritiene indispensabile anche nel nostro paese prospettare delle ipotesi di intervento trattamentali che non solo corrispondano al dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena, ma si prendano carico delle anomalie degli aggressori sessuali nella prospettiva di un loro ritorno alla vita sociale. Altrimenti, ed è il caso di ribadirlo, tale soggetto, ibernato in prigione torna libero da ibernato sociale, spesso con un tessuto familiare lacerato, su cui non si è intervenuti, e viene scongelato con i suoi disfunzionamento intatti e con in più una buona dose di rabbia e carica aggressiva, anche conseguenti a condizioni detentive umilianti.

La legislazione italiana attuale, anche se ancora in modo marginale, pur tuttavia prefigura degli scenari ove poter avviare concrete esperienze di presa in carico nei confronti degli abusanti.

Mentre la nuova legge sulla violenza sessuale (N. 66/1996) non prevede alcun intervento sull’autore di reato, se non quello precipuamente punitivo e retributivo, la più recente normativa ‘contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (legge n°269/1998), con l’articolo 17 inserisce per la prima volta nel nostro ordinamento il concetto di “recupero dei responsabili di tali delitti”, prevedendo l’istituzione di un Fondo ottenuto dai proventi delle attività delittuose sanzionate, e riservato in prima battuta alla cura delle vittime e in via residua al trattamento dei rei che ne “facciano apposita richiesta”.

Anche sul fronte dell’esecuzione della pena si possono individuare ipotesi specifiche di intervento diversificato e di presa in carico degli aggressori sessuali.

Eventuali strutture terapeutiche di tipo comunitario, che attualmente non esistono, potrebbero essere legittimate, sulla base di appositi progetti inter – istituzionali, alla cura di quei condannati con pene inferiori ai quattro anni o comunque che residuano un periodo non superiore ai quattro anni, applicando in modo estensivo l’art. 4 della legge N. 165/1998, che consente la detenzione domiciliare oltre che nella propria abitazione ‘in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza’, e alla lettera c) presuppone che la persona sia in ‘condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali’. Rimarrebbe una possibilità alla Magistratura di sorveglianza di procedere ad una interpretazione estensiva dell’Istituto, allorquando esistessero all’esterno delle strutture detentive delle risorse effettive, tenuto conto che per alcune gravi parafilie il soggetto che ne è affetto può ritenersi in una tale condizione di compromissione della propria autonomia, da determinare uno stato di vera e propria malattia.

Ma anche solo riferendosi alle misure alternative previste dall’Ordinamento Penitenziario, la concessione delle stesse può avere come oggetto tra le prescrizioni stabilite dai Giudici, la partecipazione ad un programma terapeutico-trattamentale ad opera del condannato per reati sessuali. Laddove in effetti sussistessero strutture o risorse apposite, sarebbe ipotizzabile attraverso mirate convenzioni, anche l’intervento terapeutico-trattamentale sull’imputato reo confesso e consenziente, con l’eventuale accesso, successivo alla condanna, direttamente alla misura alternativa. E ciò fin dall’inizio evitando la detenzione del soggetto richiedente la cura e predisponendo luoghi alternativi di presa in carico tra la struttura residenziale-comunitaria, quella ospedaliera o la frequenza di un centro diurno.”  [Giulini, 2001]

 

    Nel proseguo del suo lavoro Giulini cita le varie iniziative in tale direzione: nel torinese “il progetto sperimentale e di ricerca per la terapia psichiatrica dei disturbi sessuali negli autori di reato”, tra l’Unità di Psichiatria del Dipartimento di salute Mentale – ASL 32 di Torino, in collaborazione con il DSM dell’ASL 1 e l’Ospedale di S. Maurizio Canadese, con l’obiettivo di prevenire le recidive di abuso sessuale nell’ambito dei nuclei familiari mediante trattamento psichiatrico degli autori di reato consenzienti all’intervento; in Lombardia un progetto a cura di consulenti professionisti di diverse discipline mediche e psico – criminologiche, su iniziativa dell’Assessorato alla Sicurezza del Comune di Milano, un progetto per l’istituzione di un Centro di trattamento per gli autori di reati a sfondo sessuale.

Per quanto riguarda l’ambito detentivo, Giulini ci riferisce che in Italia non vi sono specifici progetti di trattamento per questo particolare tipo di condannati. E’ evidente che a tutt’oggi, e questo vale anche per i progetti citati più sopra io personalmente non conosco la loro attuale situazione. So soltanto che a Prato, a cura del dott. Dettore ci dovrebbero essere delle iniziative trattamentali in carcere, Dal canto suo in questa relazione Giulini fa riferimento alla Casa Circondariale di Bologna in concerto con il Provveditorato della Regione Emilia Romagna e al loro piano di intervento e lui stesso fa riferimento a Prato forse chissà è la stessa iniziativa; al progetto dell’area educativa della casa circondariale di Lodi, ad un progetto pretrattamentale dell’equipe della Sezione protetti di San Vittore mirato in particolare ad intervenire su quei condannati per reati sessuali che minimizzano o negano la propria responsabilità. Giulini fa poi riferimento ai portati innovati compresi nel nuovo regolamento di esecuzione (2000) della Legge N. 354/1975, laddove viene ampliata la possibilità di creare strutture detentive ‘a regime di custodia attenuata’ analoghe a quelle istituite dalla Legge N. 309/1990, per i detenuti tossicodipendenti con determinate caratteristiche (SEATT), strutture che privilegiano all’esigenza puramente custodiale l’aspetto riabilitativo e terapeutico e dove lo stesso stile architettonico è pensato con questa finalità non ricordando tanto il carcere quanto un luogo pensato per la cura di questi soggetti, soggetti chiaramente a bassa pericolosità sociale. Per quanto riguarda i criminali sessuali ad alta pericolosità sociale il trattamento a nostro parere dovrebbe avvenire in prima battuta esclusivamente in carcere per poi passare dopo un’accurata valutazione diagnostico – clinica ad una misura alternativa in una struttura specializzata all’esterno dove continuare il trattamento.

Giulini, nella prospettiva di un regime di trattamento intensificato per quelle tipologie di detenuti “con patologie rilevanti psichiche e fisiche” e in funzione di questo impianto trattamentali rivolto alla differenziazione penitenziaria, risottolinea alla luce dell’art. 28 del regolamento il ruolo centrale dei centri di osservazione criminologica quando si ravvisi la necessità di particolari approfondimenti sulla personalità dei detenuti perché se veramente funzionanti potrebbero assurgere a luogo elettivo per quelle valutazioni diagnostiche preliminari a più specifici e mirati interventi trattamentali nei confronti dei condannati rei sessuali.

Giulini conclude, e con lui anche noi, facendo riferimento all’esperienza del Belgio che, come si accennava più sopra, dopo i tragici fatti legati ai crimini di Marc Dutroux ha dato vita agli ‘Accordi di Cooperazione per la presa in carico degli autori di reati sessuali’ che hanno istituito un sistema coordinato per la cura e il trattamento di questi soggetti, ed il ‘Piano federale di sicurezza e di Politica Penitenziaria’ (12/01/2000), ad opera del Ministero della Giustizia, dove tra le linee guida si afferma la centralità della giustizia riparatrice per cui, spiega Giulini, la pena del carcere deve essere ridimensionata ad ultima risorsa nel momento in cui il punto di partenza del regolamento dei conflitti diventerà proprio la riparazione. L’idea, continua Giulini, è quella del carcere come anticamera della riparazione ciò anche attraverso ben strutturati interventi trattamentali multimodali sul detenuto aggressore sessuale, allo scopo di motivare un percorso terapeutico. Scrive Giulini:

 

Proprio la gravità delle conseguenze sulle vittime dei comportamenti sessuali devianti, il rischio di devastazione che comportano queste violenze sulla possibilità di uno sviluppo autonomo della sessualità ed identità per chi le ha subite e la difficile ricostruzione terapeutica con queste persone, ci induce a pensare per tali reati ad un sistema penitenziario centrato sulla vittima e sulla riparazione del danno da questa subito.

E ciò nell’ambito di una giustizia della riparazione in senso lato, dove la riparazione divenga presupposto indispensabile per la riconciliazione, in una sorta di diritto penale al servizio delle vittime, innanzi tutto rispettoso del dolore e dei bisogni di questi soggetti (Demet-Jacqmain-Parello,1999)

Ciò vale in particolar modo, ma non solo, per i reati sessuali intrafamiliari, dove per prendersi carico degli interessi delle vittime si può procedere con un modello di lavoro integrato, tra carcere e territorio, che si rivolga contemporaneamente al reinserimento dell’autore della violenza sessuale nelle proprie relazioni familiari.” [Giulini, 2001]

 

Vorrei concludere questo mio intervento citando una passo del libro “Dal dolore alla violenza” di Felicity de Zulueta perché riflette mirabilmente la nostra idea sull’importanza per prevenire oltrechè reprimere i crimini sessuali di occuparci non solo della vittima ma anche dell’autore del crimine e della loro relazione criminale, perché finche il criminale sarà in una relazione egosintonico con il comportamento sessuale violento e continuerà a disumanizzare la vittima e a credere che non c’è niente di male in quello che fa sarà veramente tutto inutile:

 

La violenza deve essere riconosciuta tale non soltanto dalle vittime, ma anche da coloro che ne sono testimoni e soprattutto dai perpetratori, che spesso sono carenti proprio in questo. Perché ci possa essere questo riconoscimento del trauma, devono essere condivisi alcuni valori, come il credere che abbiamo diritto a un certo grado di libertà e che ci sia un bisogno socialmente approvato di rispetto per noi stessi. La violenza è quindi essenzialmente umana, e riguarda il significato che diamo ad una forma di comportamento distruttivo che solitamente si manifesta tra le persone. Può anche essere un attacco a se stessi. Ma, qualsiasi forma assuma, il fatto che gli esseri umani commettano atti violenti suggerisce che nell’atto stesso ci sia un soggetto pensante che fa qualcosa ad un altro, il quale, dal punto di vista dell’osservatore, sarebbe definito come ‘umano’, si tratti di un bambino, come nel caso di abuso sui bambini, di una donna, nel caso di stupro, o di un uomo nella morsa della tortura. Generalmente noi attribuiamo alle vittime le stesse nostre capacità di pensare e sentire; le consideriamo perciò esseri umani.

Ma come vedono le proprie vittime i membri violenti della nostra società? Per esempio, cosa dissero gli uomini della gang di New York che aggredirono e stuprarono una donna fino a farle perdere conoscenza? Dissero di lei: “Non era nulla” (Levin, 1989). Ci crediamo? Era ‘nulla’ per loro quando la aggredirono con mattoni, tubi di metallo, coltelli e poi la violentarono a turno? Per cercare di rispondere a questa domanda dobbiamo provare a capire cosa passi per la mente di coloro che torturano e uccidono. Cosa pensa di stare facendo una persona del genere?A chi? Che cos’è la vittima agli occhi del suo aguzzino in quel particolare momento?

Il cardine dello studio della violenza è quindi la comprensione di come gli esseri umani sviluppino la percezione di se stessi e dell’altro, e di cosa sentano riguardo a se stessi e all’altro: nel comportamento distruttivo umano sono implicati sia i sentimenti sia la conoscenza” [Felicity De Zulueta, 1999]

 
 
 

 
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