Problematicità e differenze tra CTU e CTP nella perizia psicologica

A oggi, le norme di procedura che regolano l’istituto della consulenza tecnica dovrebbero essere sufficienti e adeguate per garantire il rispetto dei principi del diritto di tutte le parti in causa.
Nella realtà, soprattutto per la psicologia giuridica le cose non stanno così. Da più parti, sono state sollevate delle problematicità insite nel sistema che impediscono o rallentano la piena applicazione della psicolgia giuridica in campo forense, con ripercussioni ed errori dannosi per l’utenza.

Gli aspetti più critici riguardano:
• La difficoltà di un confronto dialettico tra CTU e CTP.
• La svalutazione del lavoro peritale del CTP che spesso è vissuto come una sorta di difensore a oltranza del proprio assistito e non un tecnico, pari grado con il consulente d’ufficio.
• Lo scarso spazio dato al contraddittorio in sede di consulenza tecnica psicologica.
• La difficoltà a utilizzare procedure e metodologie standardizzate, riconosciute a livello scientifico nazionale e internazionale, verificabili in itenere dai consulenti.
• La piena legittimazione istituzionale delle parti in causa.
• Le differenti teorie psicologiche.


Le ragioni che possono spiegare questi dati di realtà si possono ascrivere a:

• La psicologia giuridica costituisce a volte, in una specie di “complemento-arrotondamento” professionale, piuttosto che una “scelta di campo”, per la quale si senta la necessità di un percorso formativo, di un adeguato aggiornamento sulla natura del “campo di applicazione” e dell’indispensabile continuo confronto con i colleghi, come esigerebbe la responsabilità che tale attività comporta.

• Gli incarichi sono conferiti più in base alla fiducia personale del giudice, piuttosto che facendo riferimento a un criterio di competenza giuridica, che tenga conto dell’effettiva esperienza acquisita. Inoltre, la scelta del CTU non sempre avviene tra coloro che sono iscritti all’Albo dei consulenti tecnici del giudice e a volte con scarsa rotazione degli incarichi. Ciò accade, pur essendo prevista dal codice un’azione di vigilanza da parte del Presidente del Tribunale sull’equa ripartizione degli incarichi e la tenuta di un apposito registro (art.23 att. c.p.) (Voltolin).

• Lo psicologo giuridico, se non adeguatamente preparato, tende a confondere il suo ruolo professionale extra giudiziale, con quello richiesto dai compiti dell’istituto giuridico della consulenza tecnica. La situazione più critica è quando si richiede al CTU, già in sede di procedimento giuridico, non solo un parere tecnico, ma gli si conferisce l’incarico di mediare o di conciliare le parti, stravolgendo di fatto, la natura e la finalità della consulenza tecnica psicologica. Tale mediazione e/o conciliazione dovrebbe essere antecedente all’azione giuridica vera e propria.

• Spesso la diffidenza sulla scientificità della psicologia, da parte dei non addetti ai lavori, enfatizza e valorizza più i giudizi “di buon senso”, piuttosto che una consulenza tecnica che regga alla prova del contraddittorio.

Il CTP si trova spesso di fronte ad un bivio: o accettare ogni richiesta dei CTU con il rischio di non poter tutelare adeguatamente il proprio assistito, oppure, qualora fosse necessario, richiedere un corretto svolgimento delle operazioni peritali, nel rispetto dei diritti delle parti. In qualsiasi altra disciplina, dove è necessario che il giudice si avvalga di competenze tecniche, è “normale” che i periti delle parti in causa e il CTU espongano i propri pareri con piena legittimazione, riconosciuti e tutelati dal contesto giuridico. Per la categoria degli psicologi, a volte questo non accade. Qualora e se il CTP chiede che siano rispettati i criteri per uno svolgimento trasparente e corretto delle operazioni peritali, detta richiesta può essere vissuta con fastidio e diffidenza da parte degli altri professionisti coinvolti nel procedimento, con ripercussioni negative sui veri protagonisti della causa.

Quando il consulente d’ufficio esercita la sua funzione in assenza di confronto, è pericolosamente soggetto a tutte quelle distorsioni ben note alla Psicoanalisi come “reazioni di contro-transfert”, specie se egli si sente al riparo da qualsiasi controllo e da qualsiasi critica di merito.
Il CTU dovrebbe essere al di sopra delle parti, questo potrebbe non corrispondere alla realtà, se lo stesso, non ha piena consapevolezza che la sua osservazione potrebbe essere condizionata dalla sua particolare visione “ideologica” , dai suoi complessi psicologici che, per definizione, potrebbero sfuggire al suo stesso controllo. La dialettica tra i consulenti è quindi l’unica garanzia di attendibilità delle conclusioni peritali.

La posizione del CTP in una consulenza tecnica psicologica, consiste nel privilegiare l’emersione di certi aspetti situazionali piuttosto che altri, quindi la sua azione non va a scapito dell’attendibilità dell’indagine, anzi ne costituisce un arricchimento.
E’ “interessante e strano”, lo scarso spazio dato al contraddittorio in sede di consulenza tecnica psicologica , soprattutto quando si tratta del principio di fondo del diritto processuale, sia civile sia penale. Nessun addetto ai lavori in campo giudiziale, si permetterebbe mai, di sostenere pubblicamente, l’inutilità della presenza del difensore, solo perché “di parte”, così non dovrebbe accadere che il consulente tecnico di parte sia, come spesso accade, totalmente emarginato.

Quando i giudizi tecnici riguardano una scienza “probabilistica”quale è la psicologia, eludere o svalutare il contraddittorio, impedendo quindi di avvalersi di ipotesi alternative di giudizio, può invalidare e svilire una valutazione che dovrebbe attenersi a criteri di scientificità, indispensabili quando ci si immerge, per esempio, nelle contraddizioni, sofferenze e disagi di rapporti e dinamiche interpersonali extra e intrafamiliari.

In ambito peritale, la metodologia utilizzata è ancora carente di una tecnica sistematica di indagine, condivisa e legittimata da tutti. Ciò è strano, poiché ogni psicologo clinico o psicodiagnostico nella sua ordinaria attività professionale, utilizza, quando necessario, diverse metodologie.
Di questa mancanza certamente la categoria degli psicologi sono coscienti, ma sembra che, invece di correre ai ripari, si preferisca sottrarsi a ogni controllo, confronto e ridefinizione dei ruoli attraverso una discussione istituzionale organica e ben strutturata.

Per esempio, è curioso che si qualifichi la presenza dei CTP, in fase di consulenza, come possibile fonte di disagio per il minore. Questa prassi, oltre che delegittimare di fatto il collega, risulta anche lievemente offensiva perché, implicitamente, si “accusano” i CTP di scarsa sensibilità e competenza.
Riguardo alla metodologia vi è anche il problema delle diverse teorie di riferimento.

La psicologia, al contrario di altre discipline scientifiche, non si avvale di un unico apparato concettuale di riferimento, così come la pratica di intervento.
Basti pensare, per esempio a una consulenza tecnica alla quale partecipino tre psicologi di formazione rispettivamente cognitivista, sistemica e psicanalitica.
E’ evidente che l’indagine effettuata dal CTU non può, soddisfare assolutamente le esigenze conoscitive dei due CTP.

Ciò significa che, in ambito psicologico, è impensabile che sia mantenuta la tradizionale conduzione del CTU senza dare ampio spazio alle esigenze di indagine dei CTP, che non possono continuare a essere ridotte, come spesso accade oggi, a qualche domanda a fine colloquio o a fine perizia.

Inoltre, le teorie psicologiche, anche quelle maggiormente accreditate, sono ben più numerose, quindi diventa indispensabile un adattamento metodologico della consulenza psicologica, se si vuole salvaguardare il principio del conraddittorio.

In sintesi, l’ausilio tecnico, necessario al giudice per decidere, dovrebbe prevedere:

• un’ampia partecipazione di tutti i consulenti tecnici,

• una precisazione puntuale dei metodi di indagine, quale premessa a ogni relazione peritale,

• ogni giudizio deve reggere alle confutazioni, per cui solo confrontando tra loro le relazioni del CTU con quelle delle parti, senza alcuna pregiudiziale è possibile arrivare a un giudizio peritale scientificamente fondato oltre che giuridicamente legittimo. Pur essendo diversi i riferimenti teorici, la natura della persona è una sola e le sue differenti descrizioni possono essere raffrontabili nella misura in cui saranno considerate come punti di vista differenti della medesima situazione. Se saranno evitati inutili tecnicismi, spesso non necessari, il confronto sarà certamente possibile.

La consulenza tecnica è un settore della psicologia applicata e i tecnici coinvolti devono tener conto della peculiare natura del campo di applicazione, delle esigenze processuali e dei diritti delle parti. Essa fa parte del processo di cognizione, è situata all’interno dell’attività istruttoria e quindi consiste in un’indagine. Si tratta in sintesi di uno strumento cognitivo e non di intervento. (Voltolin).

Il CTU non dovrebbe poter essere scelto al di fuori dell’Albo dei consulenti tecnici del giudice. Attualmente, l’Ordine degli Psicologi non riconosce la competenza psicologica in campo giuridico allo psicologo che non sia in possesso di un’adeguata specializzazione e che non sia stato, in tal senso, regolarmente accreditato.
Poiché nella consulenza tecnica psicologica l’oggetto di indagine non è statico, ma prende forma e si rivela nel proseguimento delle operazioni peritali, si tratta di un oggetto “in divenire” che richiede una puntuale documentazione.

Tale documentazione è indispensabile e necessaria, affinché sia possibile la sua utilizzazione processuale, specie quando la consulenza assume valore probatorio.
Soprattutto in questo caso, deve essere salvaguardato il principio del contraddittorio. che si fonda, data la peculiarità dell’oggetto di indagine, sull’osservazione diretta.
Ne consegue che la partecipazione del consulente di parte deve essere garantita in ogni fase delle operazioni peritali e non può essere limitata alla partecipazione indiretta, se non nel caso di somministrazione di test adeguatamente protocollati e corredati dalla successiva inchiesta.


Bibliografia
• A cura di Maria Elena Magrin, prefazione di Assunto Quadrio “Guida al lavoro peritale”- 2000 - Giuffrè Editore
• A cura di L. Abazia, C. Sapia, M.G. Chef - “La perizia psicologica - Norma, prassi e deontologia”- 2002 - Liguori Editore
• E. Caffo, G.B. Camerini, G. Florit “ Criteri di valutazione nell’abuso all’infanzia - Elementi clinici forensi”- 2004 -The McGraw-Hill Companies
• G.C. Nivoli “Il perito e il consulente di parte in psichiatria forense” - 2005 - Centro Scientifico Editore
• J. Marks Mishne “Il lavoro clinico con i bambini - Fondamenti di psicoterapia infantile” 1985 - Psycho di G. Martinelli & C. - Firenze

Atti convegni
• Roma, 15/19 ottobre 2001 - Corso per le funzioni di giudice minorile e di giudice civile della famiglia - Relazione G. Campanato - Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia “Il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni”
• Parma, 13/15 novembre 2003 - 22° Convegno - “Genitori, figli e giustizia: autonomia della famiglia e pubblico interesse” Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia - Relatrice Carla Marcucci “Il processo minorile: garanzie per i diritti dei minori e degli adulti” -
Relatori : Cesare Piccinini - Angelo Vaccaro “Nuovi modelli di famiglia: quali relazioni, quali tutele dei soggetti deboli”
• Bari, 28/29 aprile 2005- 2° Incontro Nazionale Unicef “Mediazione e diritti dei bambini”, documento “Per una mediazione a misura di bambini”
• Siracusa, 10/12 giugno 2011 - Carta di Noto - 3° aggiornamento “Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale”
• Milano, 13/14 novembre 2009- 23° Convegno Nazionale : “Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia” - Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia - Relatore Pasquale Andria “La crisi dei contesti di crescita e di protezione : la crisi della giustizia minorile” - Relatore Paolo Martinelli “La giurisdizione delle relazioni”

Articoli - Documenti
• Unicef - Convenzione sui diritti dell’Infanzia
• 2004 - Renato Voltolin - Direttore del Corso di Specializzazione in Psicologia Giuridica “Uso, cattivo uso ed abuso della consulenza tecnica psicologica d’ufficio nel processo civile”.
• Psicologia e Giustizia - Anno VI, numero 2 - Luglio - Dicembre 2005 - Anna Maria Zamagni Giudice c/o Tribunale per i Minorenni di Milano “ La tutela del minore, casi di affidamento e contributi peritali”
• 2007 - Centro Studi di Scienze Criminologico Forensi AMI : Cesira Cruciani “La consulenza tecnica in tema di affidamento del Minore”- “Le segnalazioni a tutela dei minori”
• Alberto Figone “Rapporti tra Tribunale ordinario e minorile”

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