Dott.ssa Antonella Luppino

Dott.ssa Antonella Luppino

Psicologo, Psicoterapeuta

Separazione e Figli - Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Le valenze trasformative della Consulenza Tecnica d’Ufficio nei casi di separazione genitoriale

“Sono le idee e le passioni dell’uomo e non la meccanica delle leggi che mandano avanti le faccende umane.
E’ sempre in fondo alle anime che si trova l’impronta dei fatti che si produrranno all’esterno."


Alexis de Tocqueville, 1857
 

Il focus del presente lavoro riguarda l’ambito della psicologia giuridica civile che si occupa dell’affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio. Nello specifico, ci si riferirà alle situazioni in cui il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, figura ausiliare che può assistere il magistrato nell’acquisire le conoscenze necessarie per valutare la situazione presa in esame.

Si proporrà una riflessione sui contesti coinvolti nel lavoro peritale, focalizzando l’attenzione sul versante interattivo-relazionale dello stesso, considerando “il sistema peritale quale spazio plurisistemico, vale a dire come luogo di incontro tra soggetti e sistemi di oggetti” (Cigoli et al., 1988), ricercando il gioco relazionale che fra questi si attiva, nel passaggio dal contesto privato-familiare a quello pubblico-istituzionale, dal contesto giuridico a quello psicologico che si auspica trovino delle strade da percorrere per definire qualcosa in comune, qualcosa di comunicabile che permetta loro di parlarsi, di comprendersi, di agire in termini trasformativi.

Innanzitutto, è utile fare chiarezza sui termini “perito”, “perizia” e “consulenza tecnica”, che spesso vengono indistintamente usati in ambito psicogiuridico.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è un esperto con specifiche competenze tecniche professionali, adeguate alle richieste del giudice e di norma si tratta di uno psicologo, di uno psichiatra o di un neuropsichiatria infantile. Più precisamente, “il CTU è considerato una figura di ausiliario del giudice, a cui viene affidato il compito di supportare l’attività intellettiva di quest’ultimo attraverso l’apporto delle cognizioni tecniche che si rendano, nella circostanza, necessarie ai fini della decisione della controversia” (Consolo e Luiso, 1997).

Nel processo civile l’esperto è chiamato “consulente tecnico d’ufficio” e la relazione dal lui elaborata è indicata come CTU, cioè “consulenza tecnica d’ufficio”. In ambito civile, é uso corrente usare l’acronimo CTU per indicare sia lo psicologo ausiliario del giudice, sia l’iter valutativo da lui condotto che la relazione scritta redatta al termine della consulenza.

Nei casi di separazione è competente la sezione civile del Tribunale Ordinario; nelle situazioni in cui non vi è presenza del vincolo del matrimonio la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni. Qualora la richiesta di revisione delle decisioni prese dal giudice in merito all’affidamento della prole nei casi di separazione e divorzio prevede una consulenza tecnica d’ufficio, inevitabilmente la figura del consulente viene immessa nel contesto giudiziale e si inserisce all’interno del processo.

S-Legami di coppia

La separazione coniugale, il divorzio e la ricostituzione di nuove coppie non sono più, oramai, fenomeni occasionali bensì elementi strutturali della famiglia postmoderna. Essi sono il prodotto di un particolare momento dell’evoluzione sociale in cui, “il rapporto con le persone e con le cose si fa più estensivo che intensivo e all’approfondimento si sostituisce la saturazione” (Linares, 1996).

La relazione di coppia non sfugge a questa “evoluzione” e acquista un carattere di occasionalità che è ben lungi da qualsiasi aspettativa di durevolezza. Dunque, oramai nella nostra epoca la separazione coniugale non costituisce più una circostanza eccezionale nella quale incorrono poche coppie; bisogna però evitare il rischio che la normalizzazione si trasformi in banalizzazione, infatti se si tiene conto solo degli aspetti pragmatici e cognitivi delle dinamiche di separazione dimentichiamo che anche ciò che è abituale è doloroso.

Attualmente, la separazione coniugale prevede due possibili forme: quella consensuale e quella giudiziale che viene richiesta quando si verificano “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio per la prole” (art. 150 c.c.). Nella separazione consensuale, i coniugi sono liberamente responsabili dei provvedimenti riguardo ai futuri rapporti di relazione tra di loro e con i figli, oltre che della spartizione dei beni economici e patrimoniali. Nella separazione giudiziale, è al giudice che spettano le decisioni riguardo al futuro del nucleo allevante; uno degli aspetti sul quale il giudice è tenuto a rispondere è l’affidamento della prole, stabilendo la misura in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli (art. 151 c.c., v. artt. 147, 148 c.c.).

In genere, i figli sono molto coinvolti nelle separazioni giudiziali perché, anche se entrambi i genitori continuano dopo la separazione ad occuparsi della loro educazione, sono in disaccordo su molte questioni riguardanti l’ambito formativo degli stessi; spesso lo erano anche prima della separazione. Essi tendono ad instaurare genitorialità parallele e il conflitto trae alimento proprio da questa relazione simmetrica sulla genitorialità. Quella che prima era una relazione simmetrica coniugale adesso diventa una relazione simmetrica sulla genitorialità.

Ad oggi, le alternative nell’affidamento sono le seguenti:
 

  • affidamento esclusivo, ovvero al padre o alla madre;
  • affidamento alternato, ovvero un periodo con l’uno e un periodo con l’altro;
     
  • affidamento scisso, ovvero un figlio con un genitore e l’altro con l’altro genitore;
  • affidamento a terzi, ovvero gravi casi in cui ci sia la probabilità di perdita della potestà genitoriale e il minore venga affidato a parenti prossimi, tutori o comunità per minori o strutture specifiche;
  • affidamento congiunto, ovvero le responsabilità decisionali e parentali sono attribuite ad entrambi i coniugi;
     
  • con la riforma dell’art. 155 c.c. e con la L. 54/2006, si individua e promuove l’istituto dell’ affidamento condiviso, nel quale la potestà genitoriale è esercitata da entrambe i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione e salute) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Attraverso tale forma di affidamento, viene introdotto il principio della bigenitorialità. Tale riforma si pone in continuità con la precedente normativa, poiché resta immutata la finalità di tutelare l’interesse del minore.


Il contesto e il metacontesto della consulenza tecnica d’ufficio

Bisogna soffermarsi a riflettere che tutte le situazioni che afferiscono al canale della Legge, nell’estrema diversità che le caratterizza, dicono di un denominatore comune: il loro essersi rivolti alla Legge e non ad agenzie psicosociali di aiuto.

Il contesto giudiziario si attiva sulla richiesta di un giudizio al di sopra delle parti, in cui è implicita un’aspettativa di valutazione qualitativa dell’operato e dell’operare dei contendenti. “In funzione di tale giudizio ognuna delle parti esplicita un attitudine che esalta qualitativamente la propria definizione e amplifica in termini svalutanti e denigratori la definizione dell’altro” (Saccu C., Montinari G., 1988).

Molto spesso, “la diatriba e la tensione fra i genitori si polarizza sulle questioni riguardanti l’affidamento dei figli. Essi diventano oggetto della contesa, per vincere la battaglia (un tipico gioco a somma zero in cui se io vinco, tu perdi) i coniugi sono spesso disposti a tutto” (Cigoli et al., 1988)

Dunque, come afferma Bollea (1995) dacchè “i figli dovrebbero essere soggetto primo nella separazione, in pratica sono oggetto coinvolto, usato nella separazione”. Tale dinamica relazione nella coppia, conduce a ricercare, nel contesto giuridico, una figura dotata di potere decisionale, così che “il potere paternalistico del giudice, attribuendosi il diritto di decidere al posto delle parti, ricade sulla testa delle coppie conflittuali, stigmatizzando arbitrariamente, a volte uno, a volte entrambi, dandone per scontata l’immatura capacità di autoregolarsi…. Il potere paternalistico attribuito dal sistema al giudice produce la sconcertante mistificazione secondo cui coloro che, sia pure pagando il prezzo faticoso del superamento di un nodo evolutivo, potrebbero ancora dimostrarsi entrambi validi genitori, sono tuttavia costretti ad essere ulteriormente infantilizzati, invece di essere responsabilizzati” (Salluzzo, 2008).

La logica del sistema giudiziario è quella dell’adempimento: ovvero rispondere ad una domanda che non pensa a se stessa; su un distinto versante si colloca la psicologia in quanto scienza discorsiva. Secondo Iudici (2008), “nel diritto prevalgono obblighi di natura incondizionata, ossia regole che sono valide in quanto tali; diversamente, nella psicologia l’applicabilità di un intervento piuttosto che di un altro è determinata dalla lettura della molteplicità di connotazioni contestuali che definiscono l’ambito di intervento…il giudice deve prendere una decisione, poiché questa è la funzione assegnata al suo ruolo. Le osservazioni psicologiche o anche eventuali decisioni non rinviano ad una norma preesistente cui ricondurre il caso, ma cercano la relazione tra situazione rilevata e situazione attesa, in funzione dell’ottica di riferimento e delle esigenze di cambiamento proprie del contesto”.

Una sostanziale differenza tra la disciplina giuridica e la disciplina psicologica risiede nel fatto che, mentre la prima ricerca la “verità storica”, che si fonda sui fatti e le azioni commesse, la seconda è più interessata alla “verità narrativa” della persona, riferita ai vissuti psicologici sottesi ai comportamenti agiti. Né un modello che tende a classificare gli individui, né quello che tende ad esaminare astrattamente le relazioni sganciate le une dalle altre al di fuori di un sistema, può rendere conto della complessità della situazione. Perché ciò che è entrato in crisi non è né l’individuo, né le singole relazioni, bensì un sistema familiare nel suo complesso. Infatti, qualsiasi consulenza che segmenti il contesto spezzettandolo non può fare altro che commettere il grossolano errore di deprivare di senso l’intero sistema.

La psicologia giuridica rappresenta l’interfaccia tra il mondo psicologico e il mondo giuridico di cui l’esperto, per presentarsi come interlocutore efficace e competente, deve padroneggiare identità e differenze, sovrapposizioni e scarti. Per essere in grado di rispondere al quesito del giudice lo psicologo forense deve insomma non solo essere esperto in quelli che sono i presupposti, le linee-guida teoriche e le prassi operative della propria disciplina, ma anche sapersi orientare in modo sicuro nella cornice in cui si inserisce il suo intervento e che contribuisce a definire i confini, conoscendone il lessico, le aspettative, i vincoli e le specificità. Come c’insegna Bateson (1972) è molto importante riflettere sulle cornici che delimitano i contesti e sui passaggi di contesto, mostrando tra l’altro che le azioni che compiamo ricevono significato dal fatto di essere inserite in contesti che le determinano.

Dagli studi classici della linguistica e della semiotica è ormai noto come il significato di una parola sia strettamente dipendente dalla struttura fraseologica che la ospita. Si prenda, ad esempio, la proposizione “io abito in questa casa”, e la seguente “il mio nuovo abito è di colore rosso”. Appare subito chiaro come la parola “abito” sia di per sé ambigua e richiede di essere osservata entro un insieme più vasto e ordinato di elementi, per acquisire ora la proprietà di verbo intransitivo, ora quella di sostantivo. Esattamente come sembra ovvio per lo studio dei vocaboli, anche le azioni che le persone compiono e le identità che rivestono assumono particolari significati in funzione dei contesti nelle quali emergono. Dunque, la consulenza tecnica d’ufficio avviene all’interno di un contesto in cui sono presenti diversi sistemi: le Parti, il minore, la famiglia/le famiglie d’origine, i sistemi amicali della coppia, gli avvocati, i consulenti, eventuali sistemi di operatori di servizi socio-sanitari coinvolti, etc…. Ciascun sistema si “muove” secondo le proprie istanze, attese, compiti e ruoli, contribuendo a creare il percorso peritale.

Il contesto, che “in senso giudiziario è quello di lite e in senso psicologico è di conflitto, in tal modo si autoalimenta mentre, paradossalmente, si afferma ad un altro livello che si vuol raggiungere la composizione della lite stessa” (Cigoli et al., 1997).

Un importante elemento è dato dalla particolarità della situazione peritale: la non corrispondenza tra committente e attori del processo peritale. Questa condizione di forzatura, spesso sperimentata da una, a volte da ambo le parti, l’una contro l’altra schierate, sicuramente non agevola il compito del CTU, che viene vissuto di volta in volta come persecutore, spia, giudice suppletivo. Accade spesso che la relazione fra il CTU e le Parti sia attraversata dal seguente messaggio implicito: “qui c’è qualcuno che può esprimere un giudizio su un'altra persona e tale giudizio avrà degli effetti”.

E’ bene tener presente che l’esperto incaricato non ha effettiva responsabilità decisionale e non è, in nessun caso sostituto del giudice, il quale resta “peritus peritorum”, ovverosia l’unica figura legittimata in termini decisionali. In tal senso, è importante che il consulente abbia ben chiare le differenze fra il suo ruolo e quello del giudice, affinché non si faccia travolgere dalla tensione e dall’estrema sofferenza presente nelle vicende separative. E’ possibile, ad esempio, che egli sia portato a fornire un’interpretazione della realtà identificando un colpevole e una vittima al punto di sentirsi obbligato a fare giustizia a favore di quest’ultima.

Se tale è il background, il lavoro di consulenza tecnica d’ufficio invia un segnale della relazione che, come afferma Cigoli (1988), “è quello di un giudizio e non di un aiuto” e, continua l’autore, “la mistificazione, la simulazione, la distorsione dei fatti sono congruenti con il contesto, così come i tentativi di apparire incolpevole e di catturare la benevolenza dell’intervistatore”.

L’inganno che spesso si crea è che il consulente sia una figura neutrale. Tale illusione di neutralità consiste nel credere di essere collocati in posizione esterna rispetto ai conflitti giocati dagli attori coinvolti nel processo, una posizione privilegiata utile per osservare e valutare al fine di dare una risposta corretta al quesito posto. Consapevole dell’impossibilità ad avere una posizione di neutralità, come afferma De Bernart (1999), il CTU deve stare “dentro la relazione, fuori dalla famiglia”.

Dal conflitto al possibile dialogo

Il termine separazione deriva dal latino se-sine-parare, “prepararsi senza disgiungere”, cioè “diventare pronti” e nello stesso tempo aggiungere esperienze ad altre esperienze. Non ha quindi una connotazione etimologica di divisione e perdita, e pertanto negativa, ma propone una tappa necessaria e non sufficiente per prepararsi al vivere in una condizione di apertura al mondo. Possiamo affermare che il processo di separazione si attua seguendo una dimensione spaziale e una temporale. La dimensione temporale si riferisce al tempo evolutivo della famiglia, il tempo, cioè, che le è necessario per elaborare la separazione da vecchie forme di relazione e costruirne di nuove e per prendere coscienza dei cambiamenti. Il contesto della consulenza tecnica d’ufficio potrebbe essere uno spazio all’interno del quale tale processo si esplica.

E’ necessario che il CTU sappia di trovarsi a gestire una fase del processo separativo, e non a constatare/definire uno stato di cose. Infatti, “i tempi del distacco emotivo e affettivo sono diversi da quelli del rito giudiziario, l’atto di separazione non sancisce di per sé la fine vera e propria della coppia” (Dall’Igna, 2008).

Il CTU, dunque, deve aver chiaro quanto sia “importante individuare a quale punto del processo di divorzio psichico si collocano i coniugi. Con tale termine si designa quel processo affettivo-emotivo e psicologico di progressivo e reciproco distacco dei partners, ed è caratterizzato da prevedibili sentimenti di sofferenza, dolore e collera. Il divorzio psichico non va però confuso con il divorzio legale: quest’ultimo può avvenire anche in assenza del primo, e quando ciò avviene si assiste ad interminabili conflitti legali e non alle fasi di post-separazione” (Cigoli et al. 1997).

Nel lavoro dello psicologo forense, i compiti fondamentali in sede di consulenza tecnica d’ufficio e in tema di valutazione della genitorialità sono rivolti fondamentalmente a un obiettivo di natura valutativa. Tale mandato si traduce operativamente in un processo di osservazione critica, di raccolta e di organizzazione funzionale di una serie di informazioni rilevanti per fornire al giudice quegli elementi di valutazione che gli consentono di raggiungere decisioni o convinzioni nel modo più informato possibile. Nello svolgimento dell’attività peritale, tuttavia, a volte ci si trova a dover attuare altri interventi oltre a quello valutativo, che sconfinano nell’area clinica o terapeutica. Di certo, la difficoltà maggiore del ruolo di consulente consiste nel dover saper conciliare l’atteggiamento empatico proprio dello psicologo, necessario al rapporto clinico di conoscenza della personalità, con i precetti normativi che il mandato pubblico impone.

Il consulente non deve avere pretesa di risolvere i problemi, bensì di renderli dicibili e per questo affrontabili o perlomeno gestibili. Quando due coniugi decidono di separarsi è relativamente frequente che si contendano l’un l’altro, e per un periodo più o meno lungo, gli elementi che ne hanno caratterizzato la loro unione, tra questi purtroppo anche i figli.

Uno dei compiti più delicati per le coppie disgregate, allora, consisterà nel ridefinire la loro relazione come genitori all’interno della nuova situazione familiare, effettuando una netta demarcazione tra ruoli matrimoniali da un lato e ruoli genitoriali dall’altro. Se si confondono i due piani, quello coniugale e quello genitoriale, si va incontro a gravi problemi e ciò è fonte di difficoltà nel lavoro con le famiglie impegnate nel processo di separazione-divorzio.

E’ esperienza clinica diffusa che l’esclusione di uno dei genitori, la svalutazione del genitore allontanato e la continua messa in dubbio della fedeltà del bambino siano situazioni che, alla lunga, portano allo sviluppo di una serie di psicopatologie. Con la separazione e il divorzio ciò che si vuole disfare è il patto coniugale e il legame della relazione, ciò che invece è indissolubile, sia sul piano biologico che psicologico, è la relazione tra genitore e figlio.

Come sostengono alcuni studiosi (Boszormenyi-Nagy, Spark, 1973) “il libero e incondizionato accesso del bambino ad entrambi i genitori lo salvaguarda da eventuali manovre strumentalizzanti e da ambivalenti sentimenti di insincerità: solo in questo modo, infatti, verrebbero rispettati gli invisibili, ma ineliminabili, legami affettivi comunque esistenti tra fanciullo e ciascun genitore”.

Quando un bambino è costretto a negare e a rinunciare ad uno dei due genitori non rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile, ma anche alla attivazione dell’immagine interna corrispondente a quella persona.

Lo psicologo forense dovrebbe muoversi sul duplice binario dell’osservazione e valutazione del sistema familiare per aiutare il giudice nelle sue decisioni, e aiuto e sostegno alla coppia genitoriale per l’individuazione dei ruoli più funzionali da impersonare per appianare il conflitto. L’esito di un buon percorso peritale dovrebbe essere la modifica di alcuni patterns disfunzionali che altrimenti cronicizzano, congelandola, la separazione e impediscono la possibilità di pensare a un presente e a un dopo-separazione. Se il procedimento di consulenza riesce ad assumere il significato di una prima tappa in un percorso di modificazione dei rapporti personali, è possibile distogliere la coppia dalla tentazione distruttiva di fare dello stesso un momento di giudizio universale sul passato, senza riuscire a cogliere le risorse trasformative presenti in ciascuno, nel solo, incondizionato, benessere psichico della prole.

In tal modo, il percorso di consulenza tecnica d’ufficio può assolvere al compito di costruire ponti tra mondo femminile, mondo maschile e pianeta infanzia. Una volta gettato il ponte il resto viene da sé, perché le famiglie sono strutture affettive con un potenziale creativo inesauribile, spesso irrigidite e congelate in inutili lotte di potere ed incomprensioni relazionali. La prospettiva è di pensare al processo di separazione quale fase di cambiamento che conduce l’intero sistema-famiglia a sviluppare una diversa identità, con un ampliamento degli spazi d’autonomia di ciascuno e una ridefinizione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità genitoriali. “Così a poco a poco la dissociazione coniugale si trasforma in una intesa genitoriale, quella che è veramente indispensabile per l’equilibrio dei figli” (Bollea, 1995). Operando in tal senso, l’ambito della consulenza tecnica può permettere alla coppia di ricercare spazi di confronto e riflessione, che si manifestano solo se si depongono le armi della rivendicazione e dell’ostilità.

Il contesto della consulenza tecnica d’ufficio, dunque, prima ancora di “diventare servo ubbidiente di una cultura dell’adempimento, legittimata solo perché imposta dal mandato di una autorità forte” (Salluzzo,2008), dovrebbe essere un’opportunità che aiuta le parti a mutare direzione “dall’agire giudiziario, che è sintomo di una mera reazione difensiva, alla comprensione della situazione separativa carica di simbolizzazioni affettive” (Salluzzo,2008). Dunque, è auspicabile che l’ intervento non rimanga fermo sull’adempimento in “nome della legge”, ma tenda ad occuparsi della conflittualità della coppia genitoriale e, soprattutto, “nel nome del figlio” ne faccia l’interesse.

Pertanto, la consulenza tecnica d’ufficio, ponendosi quale intervento plurisistemico, potrebbe porsi anche come utile spazio per agevolare la transazione verso contesti di mediazione familiare o nell’ambito dei servizi attrezzati ad accogliere e comprendere gli aspetti affettivi della separazione, nonché in contesti di consulenza psicologica per affrontare il disagio dei figli, aiutando le famiglie a disinvestire le proprie energie dalla battaglia legale per assumersi la responsabilità della dimensione bi-genitoriale.

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