Gentile Signora Laura. Comprendo la sua paura nel venire a conoscenza di una terribile verità quale quella di un possibilie abuso su sua figlia: sarebbe doloroso per chiunque. Tuttavia, i bambini mandano dei segnali forti quando sono angosciati. In questo momento ha bisogno di lei, sella sua fiducia. Ascolti sua figlia senza giudizi e cerchi di capire cosa sia successo. Se da qui sente che sua figlia è in pericolo e teme di affrontare la situazione da sola (può anche lei denunciare all'Autorità Giudiziaria la persona, può rivolgersi sia ad una strttura pubblica come un consultorio, sia ad un professionista privato. In questi casi, se lo psicologo, che la accoglie ed ascolta la sua storia, ravvederà l'esistenza di una possibilità concreta di abuso su minori, dovrà denunciare il fatto alle autorità competenti, le quali provvederanno ad una verifica dell'esistenza dello stesso. Infatti, se è vero che lo psicologo, secondo l'articolo 11 del Codice Deontologico, deve preservare il segreto professionale, dall'altro il Codice Penale prevede che se lo stesso, a causa delle sue funzioni o del suo servizio, si trovi a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio, deve farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art.331 CP). Tuttavia, il Codice Deontologico, art. 13, nel caso di obbligo di referto, afferma che lo psicologo deve limiare allo stretto necessario la rivelazione di quanto appreso, per non inficiare l'allenaza tra paziente e professionista. Ma occorre che si rivolga di persona ad un professionista fidato. Cordialmente