Investigazioni Difensive �' Il ruolo dello Psicologo

Lo psicologo chiamato a rivestire il ruolo di consulente tecnico da uno Studio Legale deve necessariamente fare un accurato esame di coscienza che riguardi la sua preparazione professionale: non è pensabile che il fatto di essere uno psicologo abilitato alla professione magari anche alla psicoterapia sia sufficiente per poter affrontare con senso di responsabilità i delicati compiti che lo aspetteranno come consulente tecnico nell’ambito delle indagini preliminari della difesa.


Invero non sarebbe sufficiente nemmeno la preparazione magari acquisita come consulente nella fase successiva del processo penale perché la fase delle indagini preliminari e nello specifico delle investigazioni difensive (le indagini preliminari del difensore) richiedono delle conoscenze specifiche dalle quali non si può prescindere per poter adempiere a tali compiti.



E’ sicuramente importante la preparazione in ambito clinico e psicopatologico che lo psicologo ha acquisito nella sua formazione e nella sua esperienza professionale insieme all’analisi personale, prerequisito indispensabile per affrontare le importanti dinamiche emotive che dovrà affrontare, ma non è certamente sufficiente per affrontare con un giusto bagaglio tecnico la complessità delle investigazioni difensive. Infatti chi tra gli psicologi vorrà affrontare questo ambito professionale dovrà a questo aggiungere una seria formazione in psicologia investigativa, in psicologia forense, in psicologia criminale, in criminologia, in vittimologia e autopsia psicologica, in tecniche di colloquio, intervista e interrogatorio, in criminalistica, etc., oltre ad una accurata acquisizione delle conoscenze giurisprudenziali che regolamentano quest’ambito.



Infatti se lo psicologo clinico e lo psicoterapeuta investigano la psiche alla ricerca di una verità soggettiva lo psicologo applicato nelle investigazioni difensive è chiamato ad accertare e ricercare una verità fattuale, oggettiva. In altre parole, se la criminalistica è la scienza forense applicata all’investigazione chiamata ad accertare gli elementi fisici finalizzati a repertare le prove di un determinato comportamento criminale che deve essere imputato ad un determinato soggetto, la psicologia investigativa è chiamata a repertare le tracce psicologiche del reato che permetteranno di individuare un determinato profilo criminale a partire da un determinato comportamento.



Inoltre, la psicologia investigativa è deputata al rilevamento di altre importanti tracce nell’ambito di un processo di investigazione difensiva criminale: se, ripeto, la criminalistica è deputata al rilevamento delle tracce fisiche, la psicologia investigativa forense, attraverso i fondamentali contributi della psicologia della testimonianza, è chiamata a rilevare le cosiddette tracce mnestiche nei ricordi degli eventuali testimoni o delle vittime sopravvissute. Risulta evidente quanto questo aspetto sia importante per l’accertamento della verità in ambito psicologico investigativo.



Ma non solo. La vittima sopravvissuta non è l’unica a poter dare un apporto significativo alle indagini. Infatti anche la vittima deceduta, oltre alle importanti informazioni che ci può dare sulla dinamica del crimine attraverso l’esame autoptico, può fornirci anche delle fondamentali informazioni di tipo psicologico che daranno un notevole contributo al processo investigativo.
La procedura con la quale si effettua il rilevamento di queste tracce psicologiche nella vittima deceduta viene definita autopsia psicologica.



Attraverso un protocollo di interviste standardizzate somministrate alle persone che conoscevano la vittima, con domande mirate a conoscerla in profondità, lo psicologo investigativo cercherà di delinearne il profilo psicologico-sociale finalizzato a mettere a fuoco sempre più dettagliatamente il profilo psicologico dell’autore. Le informazioni ottenute dal protocollo di autopsia psicologica si vanno così ad aggiungere ai rilievi ottenuti dal sopralluogo sulla scena del crimine, ai rilievi ottenuti dall’esame delle testimonianze e alle informazioni ottenute dalla documentazione relativa ai repertamenti criminalistici e all’esame autoptico.





Un altro aspetto bisogna sottolineare a questo punto. Oltre alla formazione di stampo chiaramente multidisciplinare, lo abbiamo visto prima, lo psicologo che vorrà cimentarsi professionalmente nelle investigazioni difensive dovrà essere preparato a lavorare in gruppo. Infatti l’approccio migliore nell’affrontare le investigazioni difensive è sicuramente quello interdisciplinare e multidisciplinare: accanto all’avvocato difensore è fondamentale la presenza dell’investigatore privato e di altri esperti di scienze forensi. All’interno di questo gruppo di lavoro il ruolo dello psicologo investigativo non sarà soltanto quello di apportare le sue conoscenze tecnico scientifiche ma anche quello di coordinare e supervisionare il gruppo di lavoro stesso perché possa lavorare in sinergia e quindi con il massimo dell’efficacia. Da questa premessa risulta quindi consequenziale che lo psicologo investigativo dovrà avere anche delle conoscenze legate alle dinamiche dei gruppi per poter affrontare nel caso eventuali dinamiche conflittuali che possano emergere all’interno del team e per poter scegliere le migliori strategie investigative possibili in quel caso specifico.



Nell’ambito della disciplina delle investigazioni difensive, nella fase cioè delle cosiddette indagini preliminari della difesa, è evidente quanto sia importante per l’avvocato difensore che voglia difendere attivamente il suo assistito potersi avvalere di consulenti tecnici che possano dare il necessario supporto tecnico scientifico dal quale in certi casi non si può prescindere. E’ importante specificare che nei casi di non abbienti la legge offre la possibilità per la parte che non possa permetterselo di potersi avvalere delle prestazioni di un consulente tecnico a spese dello Stato (art. 225 cpp).



Nel web, all’indirizzo http://appinter.csm.it/incontri/relaz/11965.pdf troviamo la relazione dell’avv. Giuseppe Taddeucci Sassolini che ci illustra le indagini difensive tecnico scientifiche e la giurisprudenza che le regolamenta per quanto riguarda l’intervento del Consulente Tecnico:



Scrive l’autore:


<< La disciplina delle indagini difensive affidate a Consulenti tecnici è inserita dalla legge 397 del 2000 nel contesto dei poteri riconosciuti al difensore dall’ art. 327bis c.p.p. di ricercare ed individuare elementi di prova favorevoli al proprio assistito. Il difensore, che tale deve essere ritenuto dopo che ha ricevuto il mandato scritto, può incaricare il Consulente tecnico di svolgere indagini difensive quando, per eseguirle, sono necessarie specifiche competenze.



Poiché le indagini difensive possono essere eseguite in ogni stato e grado del procedimento, anche nell’esecuzione penale ed anche per promuovere il giudizio in revisione, la nomina del consulente tecnico da parte del difensore, e, quindi, la relativa attività tecnico-scientifica, può essere operativa e legittima in ogni fase del procedimento. […]



Le regole sulle indagini difensive sono dirette a stabilire le condizioni per l’utilizzazione nel procedimento dei risultati dell’investigazione, ma non investono l’attività di indagine che sta prima e fuori del processo.



Il difensore, gravato dal dovere-potere di individuare e ricercare prove in favore del proprio assistito, può acquisire notizie ed indicazioni in qualsiasi modo e, quindi, solo in vista di un utilizzo processuale osserva le disposizioni della legge 397/2000.



Del resto il primo comma dell’art. 391bis prevede che anche i consulenti tecnici, come gli altri soggetti abilitati alla attività investigativa, possono acquisire informazioni dalle persone in grado di riferire notizie utili alle indagini, attraverso un colloquio non documentato. E’, dunque, confermata la possibilità per il difensore e per i soggetti da lui incaricati di orientare l’indagine attraverso un’attività informativa propedeutica ad atti di indagine da formalizzare per il loro utilizzo procedimentale.



Proprio in prospettiva di tale utilizzo, è necessario preliminarmente riaffermare che la Consulenza tecnica extraperitale è un mezzo di prova e non solo uno strumento di ausilio tecnico della difesa. […]



La Legge 397/2000 (art. 227bis, 391octies), con la relazione che l’accompagna, inserisce, infine, indiscutibilmente, nel nostro ordinamento il diritto di difendersi mediante esperti; la consulenza è un mezzo di prova tipico distinto dalla perizia, dalla testimonianza e dalla prova documentale.



La consulenza extraperitale, nella logica del processo accusatorio, dovrebbe relegare la perizia in un ruolo residuale: se le parti, attraverso i loro consulenti, offrono al Giudice prove tecniche adeguate, la perizia è inutile o superflua. Del resto, la perizia è un mezzo di prova riservato al Giudice, che può disporla quando la ritenga strumento utile, rilevante o indispensabile per il giudizio e, comunque, anche indipendentemente dalla richiesta delle parti.
[…]



Il Consulente tecnico è, dunque, un mezzo di prova utilizzabile dalla difesa delle parti perché rappresenta una preziosa guida per il difensore nell’acquisizione di dati tecnici rilevanti e perché fornisce allo stesso valutazioni tecniche favorevoli alle tesi difensive. Il difensore può sottoporre all’esame del Consulente temi specifici funzionali alla difesa, anche sollecitati dalle risultanze delle investigazioni affidate allo stesso Consulente, mettendo a sua disposizione anche il fascicolo del Pubblico Ministero dopo il deposito ex art.415bis.
[…]



Sull’utilizzo processuale della Consulenza decide il difensore, che deve esercitare anche un controllo sulla sua correttezza e veridicità; mentre, infatti, le valutazioni tecniche costituiscono materia opinabile e, comunque, passibili di smentita scientifica, i dati e le risultanze di indagine, spesso individuate dallo stesso Consulente, possono essere acquisite con modalità e mezzi non genuini. L’art. 14 n.1 del Codice deontologico stabilisce che “L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false”. Mentre, dunque, è dovere del difensore non produrre in giudizio atti di indagine sfavorevoli al suo assistito, gli è fatto divieto di formare o collaborare a formare atti manipolati falsi sia pure per omissione. Se il Consulente offrirà al difensore un elaborato che non corrisponda ai caratteri della correttezza e della genuinità, il difensore non potrà utilizzare la consulenza in giudizio, al pari di una consulenza sfavorevole.
[…]



Occorre a questo punto esaminare i poteri investigativi del Consulente nelle due distinte ipotesi: quando la consulenza debba svolgersi su luoghi, persone o cose già oggetto d’indagine dell’Autorità Giudiziaria oppure quando la stessa deve espletarsi in luoghi, persone o cose sui quali il Pubblico Ministero non ha investigato. Nella prima ipotesi, mentre l’art. 366 integrato dalla legge 397/2000 facoltizza il difensore di esaminare le cosa sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, l’art. 233bis stabilisce che il Giudice, e, nelle indagini preliminari, il Pubblico Ministero, a richiesta del difensore può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata a valersi della stessa facoltà.
[…]



Al Consulente è, dunque, consentita ogni attività di indagine purché non incidente sulla conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi.
[…]



Solo con riferimento alle cautele per la conservazione delle cose o dei luoghi, non tutelabili con specifiche prescrizioni, è ipotizzabile un legittimo divieto di autorizzazione. Se a negare l’autorizzazione nel corso delle indagini preliminari è il Pubblico Ministero, è esperibile l’impugnazione al G.I.P.; se, dopo l’esercizio dell’azione penale, è il giudice a negare la detta autorizzazione, in mancanza di prevista specifica impugnazione, la nullità di tale atto potrà essere fatta valere, come nullità intermedia, per violazione del diritto di difesa.



Sempre a richiesta del difensore, il Consulente delle parti private può essere autorizzato ad intervenire alle ispezioni ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni nelle quali non è intervenuto.
Il Consulente, anche in questa attività, avrà i poteri che sopra abbiamo evidenziato per l’esame delle cose sequestrate.



Il problema relativo all’esercizio dei poteri del Consulente Tecnico su cose o luoghi non indagati dalla Autorità Giudiziaria è comune agli ostacoli che vengono posti all’esercizio delle indagini difensive in generale: nell’eventualità di rifiuto di rendere dichiarazioni da parte di persone informate sui fatti, di diniego della Pubblica Amministrazione di rilasciare documenti, di indisponibilità degli interessati a consentire l’accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico, la legge 397 supporta l’attività investigativa dei difensori prevedendo specifiche richieste di autorizzazione e/o di intervento dell’Autorità Giudiziaria.
Si pone , a questo punto, la necessità di un esame coordinato e complessivo della normativa della legge 397/2000 con le norme previgenti del codice, in ordine agli accertamenti tecnici, tenendo presenti questi principi: la distinzione tra rilievi (descrizione dello stato dei luoghi e delle cose, rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi) e accertamenti; la necessità di non disperdere l’elemento di prova senza il rispetto del contraddittorio; la distinzione tra accertamenti o rilievi ripetibili e non ripetibili; l’urgenza dell’atto irripetibile perché la persona, la cosa o il luogo sono soggetti a modificazione non evitabile, oppure perché l’accertamento stesso modifica l’oggetto da esaminare.



Se l’accertamento o il rilievo può essere ripetuto e non modifica il materiale oggetto di prova, l’art. 327bis equipara l’attività dei Consulenti delle parti private a quelli del Pubblico Ministero previsti dall’ art. 359.
Notevoli problemi interpretativi sorgono, invece, con riferimento agli atti irripetibili regolati dagli art. 391decies e 360 rispettivamente per i Consulenti delle parti private e per quelli del Pubblico Ministero.
Quando l’accertamento tecnico è urgente e irripetibile o perché la persona o il luogo sono soggetti a modificazione non evitabile o perché l’accertamento modifica l’oggetto da esaminare, sia il Pubblico Ministero che il difensore possono chiedere al Giudice l’incidente probatorio, oppure possono disporre l’accertamento urgente. […]>>
[Giuseppe Taddeucci Sassolini, Le indagini difensive tecnico - scientifiche in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/11965.pdf ]



Dopo aver delineato la giurisprudenza che regola l’attività dello psicologo consulente tecnico nell’ambito delle investigazioni difensive, descriverò ora la metodologia investigativa del Profiling Criminologico e di seguito approfondirò la metodologia applicata all’esame del testimone. Per quanto riguarda il Profiling Criminologico inizierei, innanzitutto, con una critica a questa metodologia che possa inquadrarla nella sua reale essenza scevra dagli entusiasmi derivati dalla distorsione cognitiva sul fenomeno provocata dalla massiccia divulgazione televisiva e cinematografica dove si dà per scontato che il profiling sia una pratica collaudata e affidabile nelle investigazioni criminali.



A tal proposito, Richard N. Kocsis nella sua prefazione al libro di Palermo e Mastonardi (2005) sul Profilo Criminologico, ci segnala che il materiale raccolto negli ultimi anni a conferma dell’utilità del profiling criminologico si basava soprattutto su degli aneddoti pubblicati in riviste popolari, libri gialli o autobiografie di scrittori presunti esperti di profilo criminale, materiale questo non certamente sottoposto, come specifica il profiler australiano, ad una rigorosa verifica scientifica.



Scrive a tal proposito l’autore (2005):



<< […] Nella mia qualità di scienziato, quando parlo di materiale a riprova della validità del profiling, mi riferisco a ricerche basate su analisi quantitative, soggette ai rigori del processo scientifico di controllo da parte di colleghi del settore, successivamente accettati e pubblicati su una rivista accademica prestigiosa, riconosciuta a livello internazionale. La cosa può apparire eccessivamente restrittiva, ma è importante ricordare che tutta l’informazione accettata in una qualunque disciplina è soggetta a questo stesso processo e riesaminata adeguatamente. Di conseguenza, è scoraggiante constatare l’autentica scarsità di pubblicazioni sul profiling controllate dai colleghi nel campo.



Ritengo che il primo esempio di una ricerca accademica pubblicata, con lo scopo di indagare empiricamente sull’accuratezza del profiling, è quello di Pinizzotto e Finkel (1990, cit. in Kocsis, In tema di affidabilità del Profiling, pag. XII, 2005, Prefazione a Palermo, Mastronardi, 2005). Questo studio includeva i particolari di un caso già risolto di stupro e omicidio affidato a un piccolo gruppo di partecipanti tra cui esperti in profiling, detective di polizia, psicologi clinici e studenti. L informazioni fornite sul caso erano accompagnate da una varietà di esercizi di profiling, uno dei quali comprendeva un questionario a scelta multipla con 15 item le cui domande cercavano obiettivamente di sviare le previsioni dei partecipanti sul probabile colpevole. Dal momento che in quel caso sia lo stupro che l’omicidio avevano già avuto una soluzione, la correttezza delle risposte al questionario era nota, perciò l’accuratezza della previsione fornita dal profilo, poteva essere oggettivata e quantificata.



Sfortunatamente i risultati di questo studio furono poco incoraggianti dal momento che non emergevano differenze significative tra i gruppi nel numero delle previsioni corrette sul caso di omicidio. Il gruppo di esperti in profiling fu incapace di fare previsioni sulle caratteristiche dell’assassino migliori di quelle degli altri partecipanti, non solo, ma il loro punteggio medio risultò il più basso tra quelli dei quattro gruppi. Essi ottennero però risultati leggermente migliori nel caso dell’aggressione sessuale, dove superarono significativamente i punteggi totali dei gruppi dei detective, degli psicologi e degli studenti. Non fu precisato invece se gli esperti avessero superato i punteggi dei detective o persino quelli degli psicologi. […] >> [Kocsis, In tema di affidabilità del Profiling, pagg. XII- XIII, 2005, Prefazione a Palermo, Mastronardi, 2005]



L’autore di seguito sottolinea che i risultati di questa ricerca potrebbero far pensare ad una non efficacia del profiling anche se, continua, è necessario poter accedere ai risultati di altri studi per poter ottenere ulteriori verifiche in un senso o nell’altro.



A tal proposito, Kocsis, cita due ricerche più recenti:


<< […] Smith e Allison (2001, cit. in Kocsis, In tema di affidabilità del Profiling, pag. XIII, 2005, Prefazione a Palermo, Mastronardi, 2005] in una loro più recente indagine hanno chiesto ad alcuni funzionari di polizia di stabilire la quantità di informazioni accurate contenute in due profili che differenziavano in realtà in modo totalmente opposto nella loro descrizione del criminale; ovverossia con profili totalmente differenti. I risultati di questo studio furono che, indipendentemente dal loro contenuto, i funzionari di polizia percepirono entrambi i profili come “accurati”. Da questo studio in definitiva emerge che nel cercare di valutare un profilo i funzionari di polizia selezionati tendevano soggettivamente a dare per scontata “l’accuratezza”, prescindendo dalla sua obiettiva “precisione”.
In un altro studio invece Kocsis, Hayes & Irwin (2002, cit. in Kocsis, In tema di affidabilità del Profiling, pag. XIII, 2005, Prefazione a Palermo, Mastronardi, 2005) hanno chiesto a dei funzionari di polizia di valutare l’accuratezza di tre diversi profili di cui uno compilato da un esperto in profiling, l’altro da un consulente anonimo e il terzo da un medium. All’insaputa dei funzionari di polizia, le etichette degli autori che accompagnavano ogni profilo vennero ruotate a caso in modo che ognuno dei tre profili fosse presentato come compilato alternativamente dall’esperto, dal medium o dal consulente anonimo. I risultati furono sorprendenti: indipendentemente dal contenuto, i funzionari di polizia puntualmente ritennero più accurate e utili soltanto le informazioni firmate dal presunto esperto; viceversa imprecise e di scarsa utilità se attribuite al presunto medium. Nel lavoro di questo campione di funzionari di polizia quindi la percezione di accuratezza dipendeva dai preconcetti del lettore sul grado di affidabilità attribuito al presunto autore. “Vedere per credere” è il detto degli scettici. Nella valutazione dei profili andrebbe modificato in “credere per vedere”, come dimostrano queste due ricerche dove il livello di precisione di un profilo dipende dall’autorevolezza del suo autore. Teniamolo presente tutti noi nel prendere in considerazione l’affidabilità del profilo di un delinquente, soprattutto quando firmato da qualcuno considerato un’autorità o un esperto nel campo. […]>>


[Kocsis, In tema di affidabilità del Profiling, pagg. XIII- XIV, 2005, Prefazione a Palermo, Mastronardi, 2005]



Questa considerazione finale di Kocsis sembra rappresentare molto bene anche la realtà italiana con il suo variegato pantheon di esperti illuminati tutti pronti a rivelare la verità sacrosanta ogni qual volta, anche se non richiesto, si lanciano in funambolici profili criminali soprattutto attraverso i media e soprattutto quando del caso in questione molto spesso non conoscono proprio niente.



Eppure, la ricerca che riporta Kocsis (2005), deve essere un monito anche per noi perché, purtroppo, sono abbastanza convinto che, nonostante tutto, qualsiasi cosa dicano o scrivano questi esperti, non vale tanto il contenuto ma soprattutto la notorietà dell’autore che condizionerà non poco la valutazione sul loro elaborato tecnico da parte di chi se ne dovrebbe avvalere all’interno di un’indagine criminale; ergo, un consulente sconosciuto e senza un briciolo di notorietà, potrebbe scrivere anche il profilo criminale più illuminato che sia mai stato scritto, ma la cosa che risalterà nella valutazione del suo lavoro sarà, temo, proprio il suo essere sconosciuto ai più e molto probabilmente non verrà, proprio per questo, preso in considerazione perché ritenuto poco affidabile.



Nel proseguo del suo lavoro Kocsis (2005) riporta altre sei ricerche su base quantitativa effettuate da lui nell’arco di oltre sei anni che tendono a invalidare il pregiudizio che abbiamo analizzato poc’anzi e rilevano, inoltre, che le abilità che devono caratterizzare un valido profiler non sono quelle di solito considerate.


Seguiamo ancora l’esperto australiano:



<< […] L’impianto generale di queste sei ricerche era analogo a quello utilizzato da Pinizzotto e Finkel nello studio di cui sopra: tutti i lavori includevano il protocollo di un caso di indagine criminale risolto e viceversa le informazioni sul caso venivano adeguatamente riassunte però soltanto fino a poco prima dell’identificazione del criminale senza fornire il risultato finale. Era annesso al caso un questionario a scelta multipla per misurare con obiettività il profilo predittivo delle caratteristiche del probabile accusato, quindi caso e questionario venivano poi distribuiti a vari gruppi di partecipanti. Siccome il caso era già stato risolto, le risposte corrette potevano essere quantificate e le differenze tra i punteggi totali dei vari gruppi messe a confronto. Nell’impostare tali ricerche, non ero di certo solo interessato a stabilire quale gruppo avesse lavorato meglio, ma a cercare di capire “come” il profiling funzionasse e a identificare i requisiti per un efficace lavoro di profiling. Ancora una volta la letteratura era sorprendentemente scarsa; mi pareva che l’unico lavoro cui fare riferimento fosse un capitolo di un lavoro di Hazelwood et al (1995, cit. in Kocsis, In tema di affidabilità del Profiling, pag. XIV, 2005, Prefazione a Palermo, Mastronardi, 2005) dove erano elencati i quattro attributi fondamentali per un efficace profiling: il primo era il riconoscimento della mente criminale, il che sottendeva l’abilità di capire il tipo di persona che commetteva un dato crimine; il secondo, l’esperienza di chi ha investigato vari delitti che, nell’opinione degli autori (1995, pag. 119, cit. in Kocsis, In tema di affidabilità del Profiling, pag. XIV, 2005, Prefazione a Palermo, Mastronardi, 2005) “non potrà mai essere sostituita da studi teorici, per quanto approfonditi”.
Il terzo attributo era la capacità di analisi logica e obiettiva, cioè l’abilità di ragionare in modo logico e obiettivo senza l’intrusione di reazioni emotive individuali per quel particolare caso. Il quarto era la quasi magica facoltà dell’intuito. Armato di queste quattro teoriche pietre miliari nonché del mio archivio di casi e del questionario, cercai di testare empiricamente la rilevanza di queste quattro abilità utilizzando vari gruppi di partecipanti che rappresentassero ciascuna di queste quattro capacità. Riuscii ad ottenere gruppi di funzionari di polizia e di vigili del fuoco per la loro esperienza investigativa; gruppi di psicologi per la valutazione della capacità di individuare una mente criminale, vari gruppi di studenti universitari di scienze per il ragionamento logico e obiettivo, un gruppo di veggenti e medium professionisti per valutare la potenza dell’intuito e, in aggiunta, gruppi di compilatori professionisti esperti in profiling e partecipanti al controllo che si limitarono a compilare il questionario tentando di indovinare le risposte corrette.


[…], dall’analisi dei lavori è emerso che gli esperti in profiling erano stati i migliori, conferendo così supporto empirico alla loro abilità nel delineare il profilo di crimini violenti. Occorre però aggiungere due importanti considerazioni: innanzitutto gli esperti disposti a partecipare e a far testare le loro capacità furono purtroppo pochi; in sei anni di lavoro, riuscii a convincerne solo undici di loro a partecipare volontariamente alla ricerca. Quindi, anche se questo campione è più del doppio di quello ottenuto da Pinizzotto e Finkel, vi è ancora ampio spazio per ulteriori ricerche in tale ambito con campioni statisticamente più numerosi. La seconda considerazione è che di tutti i gruppi presenti in questa ricerca, gli esperti in profiling occuparono il secondo posto per intensità di variazione statistica interna al gruppo. Sebbene la media dei valori raggiunti dal loro gruppo di 11 soggetti fosse la più alta, le variazioni nei risultati individuali erano significative, il che indica variazioni nelle loro abilità. Perciò il fatto di essere un professionista in profiling non garantisce accuratezza di previsioni né accuratezza uniformemente distribuita nelle varie abilità fondamentali. […] >>



[Kocsis, In tema di affidabilità del Profiling, pagg. XIV- XV, 2005, Prefazione a Palermo, Mastronardi, 2005]



Per quanto riguarda le abilità che deve possedere un buon profiler, le ricerche di Kocsis dimostrarono empiricamente che l’esperienza investigativa, tanto decantata dai profiler dell’FBI, non sembrava correlata alla possibilità di elaborare un buon profilo criminale, anzi, in una delle sei ricerche, emerse addirittura una correlazione negativa tra l’esperienza investigativa accumulata nel tempo e la precisione del profiling.
Inoltre, un’altra qualità ampiamente rappresentata nel tempo come fondamentale per costruire un buon profilo, cioè l’intuito, risultò, dalle ricerche di Kocsis, al contrario del tutto sconfermata. Il gruppo di medium che lo studioso raccolse in uno dei suoi primi studi come campione rappresentativo di questa abilità, risultò il peggiore.
Invece, le due abilità che dagli studi di Kocsis emersero come fondamentali per l’elaborazione di un buon profiling, furono la comprensione del comportamento umano, abilità rappresentata dai gruppi di psicologi, e il ragionamento logico e obiettivo, abilità questa rappresentata dai gruppi di studenti di materie scientifiche.



Nonostante questi risultati, Kocsis sottolinea che ancora non è stato dimostrato scientificamente il perché queste abilità risultino essere così importanti per l’elaborazione di un profiling criminologico, per cui, aggiunge Kocsis, occorrono altri studi per poter identificare i motivi per cui certe abilità sono più appropriate di altre. [Kocsis, 2005]
Dopo aver delineato le critiche alla metodologia del profiling caliamoci nel vivo di questa tecnica a partire dagli antecedenti storici che hanno preceduto la costituzione dell’Unità di Scienze Comportamentali dell’FBI; passeremo poi a delineare i due modelli fondamentali di approccio al profiling, quello statunitense e quello inglese, prima di passare alle tecniche di esame del testimone. Farò riferimento ad un lavoro di Gulotta (2008) per effettuare questo excursus storico che parte, ci ricorda l’autore, dall’antropologia criminale del XIX secolo
<< […] negli sforzi di quegli antropologi criminali che legavano i crimini alle caratteristiche fisiche dei perpetratori: da Jacob Fries a Lombroso, fino a Kretshmer, molti studiosi seguirono questo orientamento. Lombroso era solito redigere e catalogare interviste ai carcerati per poi effettuare successive inferenze predittive. […] Nel diciassettesimo secolo, invece, nei laboratori del carcere di Parigi Alphonse Bertillon sviluppò il primo metodo scientifico d’identificazione biometrico, il bertillonage […].



In tempi più recenti Reik (1945/1967, cit. in Gulotta, pag. 1, 2008), uno degli psicoanalisti più autorevoli, passò in rassegna alcuni delitti esemplari, esaminando l’inconscio dell’assassino e il forte senso di colpa che precede la commissione del reato e che determina in seguito la coazione a confessare; riprendendo Freud egli riteneva, infatti, che proprio il senso di colpa fosse il movente che spinge al delitto e non la sua conseguenza. I criminali da senso di colpa compiono reati spinti da un inconscio senso di colpa di origine edipica, che viene trasferito da inconsapevoli desideri incestuosi nei confronti della madre e di omicidio nei confronti del padre al fatto reato: il movente è quello di essere puniti onde alleviare tale angoscia. Se i criminologi definiscono imprudenza, sfortuna o negligenza tutte quelle azioni apparentemente incaute che tradiscono il criminale, per Freud, e Reik, non si tratta di trascuratezza, ma è una questione di impulso irresistibile all’auto-accusa. In chi commette un delitto senza testimoni sembra esserci, infatti, un qualcosa che lo spinge a condividere questo segreto con altri: l’inconscio desiderio di punizione che genera la coazione a confessare; e proprio nella confessione il criminale comincia a comprendere il significato psichico dell’atto che ha commesso.
Per questi motivi i criminologi dovrebbero riconoscere l’esistenza di processi a loro ignoti nelle profondità della mente di un criminale, spesso invece definito “bestia” per la violenza di alcuni delitti. Tale definizione fa credere che vi sia un divario fra lui e gli altri uomini, mentre la presenza di impulsi inconsci di autopunizione sfata questa supposizione. […] Nel 1957 il dottor James A. Brussel divenne famoso come “psichiatra veggente”, quando le sue precise indicazioni resero possibile l’identificazione di George Metesky, detto il Dinamitardo pazzo […] Era uno psichiatra che lavorava su basi scientifiche, seguendo un procedimento molto semplice: generalmente lo psichiatra osserva una persona per fare ragionevoli predizioni sulla sua probabile condotta; Brussel, invertendo i termini, studiava le azioni di un individuo per evincerne le caratteristiche di personalità: egli riteneva che le motivazioni dei nostri atti, anche se sono commessi da uno squilibrato, possiedono una loro logica, per quanto possano sembrare assurdi e irragionevoli. […]>>


[ Gulotta, pagg.1-7, 2008]



Il criminal profiling, così come viene concepito oggi, è nato presso la Behavioral Science Unit (BSU) dell’ Accademia dell’FBI di Quantico verso la fine degli anni settanta. Secondo il modello dell’FBI, scrive Gulotta (2008), la procedura per costruire un profilo psicologico è costituita da vari fasi:



<< […] Innanzitutto vengono raccolti i dati (prove materiali, rapporto della polizia, fotografie, mappe, disegni, referto del medico legale ed informazioni relative alla vittima). Partendo da questi dati il profiler […] trae una serie di inferenze sul tipo di reato, sul modo nel quale è stato commesso, sulla sua motivazione, sull’ora e sul luogo del crimine, sul tempo necessario per la sua esecuzione ecc. Tali ipotesi vengono costantemente confrontate con le informazioni in possesso degli investigatori e con eventuali nuove prove che emergono nel corso delle indagini. Dopodiché il crimine viene ricostruito e classificato, ovvero viene attribuito ad una particolare tipologia di autore con determinate caratteristiche. Ora il profilo può essere generato: in esso vengono indicati diversi elementi che variano da profilo a profilo e comprendono informazioni sull’autore del crimine (dati demografici, precedenti penali, tratti di personalità, livello intellettivo, istruzione, luogo di residenza, situazione familiare ecc.) e suggerimenti (tecniche investigative e di intervista, strategie processuali). Due sono le categorie principali della classificazione: organizzato/disorganizzato. Questa suddivisione in due macrocategorie è applicata e strettamente legata alla scena del crimine. […] l’omicida organizzato ha una personalità egocentrica, ha difficoltà a rispettare i diritti degli altri, prova risentimento nei confronti del prossimo, manipola gli altri a proprio vantaggio. Nella commissione dell’omicidio risulta molto metodico, sceglie attentamente la vittima, porta con sé l’arma del delitto, non lascia tracce sulla scena, commette il crimine in un luogo isolato e lontano dalla propria abitazione, per poi trasportare il corpo dove può essere facilmente ritrovato. L’omicida disorganizzato, invece, è descritto come una persona introversa, sola, che ha difficoltà a stabilire e a mantenere relazioni interpersonali perché si sente rifiutato dagli altri. I crimini da lui commessi appaiono caotici e non premeditati, l’arma è scelta a caso e spesso è lasciata sul luogo del delitto, egli non si allontana troppo dalla sua abitazione per commettere il crimine e il corpo della vittima viene solitamente lasciato sul posto. […]>>


[Gulotta, pagg. 10-11, 2008]



Il modello dell’FBI allargò la sua indagine ad altri elementi: il modus operandi, la firma e lo staging. Con modus operandi si intende le azioni che l’assassino compie nel mettere in atto il suo crimine. E’ evidente che uno studio accurato del modus operandi può risultare utile nell’individuare una serie omicidiaria commessa da un unico autore. Il modus operandi si modifica nel tempo perché il criminale più acquisirà esperienza e più affinerà la sua abilità nel commettere gli omicidi. L’altra faccia della medaglia a favore degli investigatori è che più il criminale acquista sicurezza e maggiormente si abbassa la sua attenzione e di conseguenza accresce la possibilità che possa lasciare degli indizi che conducano alla sua cattura.



La firma (signature) è il cosiddetto biglietto da visita dell’assassino. Con essa si esprimono quegli elementi che, a differenza del modus operandi, non costituiscono azioni utili a compiere l’atto criminale, bensì costituiscono una messa in scena delle fantasie più profonde dell’assassino, spesso sadico sessuali, che si esprimono per esempio con mutilazioni sul cadavere. E’ un elemento che tende a rimanere stabile nel tempo.



Lo staging è il tentativo che il criminale mette in atto con la finalità di contraffare la scena del crimine per fuorviare le indagini. A tal riguardo è evidente quanto gli investigatori debbano sempre tenere in considerazione questa possibilità anche di fronte ad evidenze che sembrerebbero non lasciare adito a dubbi. Infatti, un omicidio all’apparenza a sfondo sessuale potrebbe essere una messa in scena per nascondere magari altri moventi.



Il criminal profiling viene arricchito e completato da un' altra metodica d’indagine: il profilo geografico che completa gli elementi finalizzati a disegnare un quadro complessivo dell’autore sconosciuto di un crimine.



A tal proposito seguiamo ancora il lavoro di Gulotta (2008):



<< […] Tale profilo si focalizza sul comportamento spaziale del reo:partendo dalla localizzazione dei diversi siti criminali (ad esempio, il luogo dove è avvenuta l’aggressione o il luogo di ritrovamento del cadavere) cerca di inferire il luogo nel quale egli risiede o dal quale parte per commettere i propri crimini. Tale tecnica può rendere l’utilizzo di diverse strategie investigative più efficace e mirato, ad esempio limitando i pattugliamenti o le ricerche dei dati contenuti in archivi e database informatici a determinate zone. Il profilo geografico ha una componente soggettiva – la ricostruzione della mappa mentale del reo – ed una oggettiva, rappresentata dall’utilizzo di tecniche geografiche e misure quantitative. […] >>


[ Gulotta, pag. 12, 2008]



L’Investigative Psychology nasce nel 1985 ad opera dello psicologo ambientale David Canter. Il suo orientamento interpreta la condotta criminale come
<< […] una transazione interpersonale, durante la quale gli autori producono azioni significative in un contesto sociale costituito spesso solo da loro stessi e dalle vittime (Canter, 1989; Canter, Alison, 1999 cit. in Gulotta, pag. 13, 2008).



La Investigative Psychology di Canter si basa su 5 assunti fondamentali:



- coerenza interpersonale: le azioni commesse, per quanto bizzarre, sono espressioni della struttura psicologica e personologica dell’autore;

- significatività del luogo e del tempo del delitto: la scelta di questi aspetti non è mai casuale, ma rivela le “mappe mentali criminali” dell’autore, ovvero le rappresentazioni interne del mondo che egli utilizza nella sua attività deviante (Canter, Larkin, 1993; Canter, 1995 cit. in Gulotta, pag. 13, 2008);

- classificazione delle caratteristiche criminali: le caratteristiche del reo sono classificabili sulla base dei comportamenti assunti durante il delitto;

- carriera criminale: è importante valutare le possibili precedenti attività criminali compiute dall’autore;

- forensic awareness: la consapevolezza da parte del reo delle tecniche di indagine utilizzate dagli investigatori, che determinano i suoi tentativi di depistaggio od occultamento del reato. […] >>



[Gulotta, pag. 13, 2008]




Dopo questa sintetica esposizione dei due principali ( ma certamente non gli unici) approcci al criminal profiling (per un approfondimento vi rimando al mio precedente articolo sulla Psicologia Investigativa e alle fonti bibliografiche) passerei ora a delle riflessioni sull’utilizzo del profilo criminale come strumento per lo psicologo investigativo nell’ambito delle indagini difensive. Certamente la sua applicazione sarebbe auspicabile in un eventuale caso criminale in cui sono stati perpetrati crimini seriali (omicidi, incendi, rapine, stupri o attentati dinamitardi) ma non solo.
Nel primo caso lo psicologo investigativo che lavora con l’avvocato difensore potrebbe con l’elaborazione di un suo profilo fornire degli elementi che permettano di provare l’incompatibilità del cliente con i crimini di cui è accusato; inoltre potrebbe indirizzare le indagini difensive elaborando nuove ipotesi e piste investigative che possano fornire nuove prove a discarico.



L’utilizzo del profilo criminale è auspicabile anche quando non ci troviamo di fronte ad una serie di crimini ma, per esempio, ad un caso di omicidio singolo nel quale sarà importante sondare eventuali caratteristiche del modus operandi, della firma, della vittimologia e dell’autopsia psicologica che possano fornire elementi indiziari tali per poter aprire nuove piste investigative che a loro volta possano offrire elementi probatori a discarico del cliente.



Abbiamo fatto riferimento alla vittimologia. In un mio precedente articolo ho introdotto il tema dell’autopsia psicologica. Ora, invece, voglio concentrarmi sulla vittimologia perché è un elemento fondamentale del criminal profiling e una metodologia fondamentale per lo psicologo consulente nell’ambito delle investigazioni difensive.



Nel mio precedente lavoro ho fatto riferimento alla necessità di leggere un crimine violento quale l’omicidio come una relazione tra l’autore e la vittima dove quest’ultima può fornire degli elementi fondamentali per la cattura dell’assassino e deve essere considerata, soprattutto in certi casi, come agente attivo dell’interazione autore del crimine – vittima.
Quindi, prima di inoltrarci nelle tecniche di indagine del testimone sopravvissuto, fermiamoci un attimo a considerare ancora una volta il prezioso apporto che può fornire anche la vittima deceduta che nel mio precedente articolo sul tema ho definito testimone silenzioso.
Può sembrare banale ma fermiamoci a considerare un attimo il caso di uxoricidio: l’avvocato difensore ci chiede di intervenire per fornire, come consulenti psicologi investigativi e criminologi, degli elementi per poter supportare la difesa del suo cliente, il marito della vittima, che come ben sappiamo è sempre il primo ad essere sospettato. Molte volte, la maggioranza forse, i sospetti vengono confermati ed è lui il colpevole ma non bisogna mai, da un punto di vista investigativo, dare mai niente per scontato. In questi casi, come accennavo più sopra, a volte l’esperienza degli investigatori può essere, infatti, molto dannosa perché nella loro mente possono essersi strutturati , a livello cognitivo, dei pericolosi assiomi quali moglie –vittima = marito – colpevole.


Il nostro ipotetico cliente nel frattempo urla a gran voce la sua innocenza, ci dice che negli ultimi tempi il loro rapporto si era deteriorato e che tra di loro i rapporti erano quasi inesistenti. Ci dice inoltre, per esempio, che a seguito di questo la moglie aveva iniziato ad uscire tutte le sere.
Questa ipotetica testimonianza che agli occhi degli investigatori, almeno di alcuni, potrebbe essere letta come un indizio di colpevolezza (il loro rapporto era in crisi, la moglie stava frequentando qualcun altro lui magari ha scoperto una relazione clandestina o magari non accettava la situazione così l’ha uccisa) per i consulenti della difesa potrebbe invece rivelarsi un elemento prezioso da approfondire perché, facendo un’accurata analisi vittimologica sullo stile di vita della vittima si potrebbe stringere il cerchio intorno ad altri potenziali assassini che potrebbero sollevare dei ragionevoli dubbi sulla colpevolezza del marito.
L’analisi vittimologica nell’ambito della stesura di un criminal profiling deve approfondire questi aspetti:


- anamnesi familiare


- stato civile

- anamnesi scolastica

- anamnesi medico

- generale e psicopatologica

- uso di droghe e di alcol

- caratteristiche della sfera relazionale e sentimentale

- abitudini sessuali

- stile di vita, abitudini, interessi

- anamnesi lavorativa

- presenza di problemi finanziari ultimo impiego conosciuto e organizzazione della giornata lavorativa

- ricostruzione dettagliata degli avvenimenti precedenti l’aggressione

- attività di routine

- anamnesi giudiziaria

- analisi accurata di tutta la documentazione in possesso della vittima e magari scritta di suo pugno

- un’indagine accurata su eventuali precedenti minacce o sulla presenza di soggetti che possono aver messo in atto comportamenti molesti e persecutori nei confronti della vittima (telefonate anonime, pedinamenti, regali indesiderati etc. )



Dopo queste brevi considerazioni sull’importanza della vittimologia passiamo ora a considerare le tecniche di esame del testimone: l’intervista cognitiva e l’intervista strutturata. Anche nell’ambito delle investigazioni difensive risulta evidente quanto è importante potersi approcciare ad eventuali testimoni con modalità che siano le più efficaci possibili per poter eventualmente invalidare testimonianze a carico del cliente che stiamo difendendo o per poter reperire nuove informazioni comunque utili alla difesa del cliente stesso.



In questo caso prendiamo ad esempio un testimone oculare che ha rilasciato una deposizione che sembra inchiodare il nostro cliente. Sappiamo che in ambito giudiziario, molto spesso, la testimonianza, soprattutto quella oculare, va a rappresentare l’elemento probatorio fondamentale sul quale si regge l’impianto accusatorio. E molto spesso, purtroppo, si dà per scontato che la testimonianza oculare, per il solo fatto di essere oculare, sia proprio per questo attendibile. Sappiamo che molte sentenze di colpevolezza si basano sulle testimonianze oculari e in questo senso il processo per l’omicidio Marta Russo è stato veramente paradigmatico.



Ma il testimone oculare è veramente così attendibile? E quanto invece la sua testimonianza può essere influenzata se il primo interrogatorio al quale viene sottoposto dall’ufficiale di polizia giudiziaria non viene eseguito correttamente? Quanto le risposte alle domande a cui verrà sottoposto possono essere influenzate? Quanto, di conseguenza, il testimone oculare può venir suggestionato a fornire risposte che tendono a confermare ciò che l’ufficiale di polizia giudiziaria vuole sentirsi dire?
Le domande che l’inquirente pone al testimone sono suggestive ( o tendenziose), quando nella loro formulazione è già contenuta una risposta più o meno implicita e/quando riescono a indirizzare la risposta nella direzione voluta dall’intervistatore. (Cavedon, Calzolari, 2005)



A tal riguardo seguiamo un passaggio del lavoro di Adele Cavedon e M. Grazia Calzolari (2005):



<< […] lo stile di conduzione dell’interrogatorio, il modo di porre le domande e l’atteggiamento di chi interroga influiranno sul tipo di verbale che verrà redatto e sulla quantità di informazioni che saranno in questo riportate. Soprattutto il primo interrogatorio è di fondamentale importanza poiché le domande suggestive o tendenziose che vengono poste in questa prima fase delle indagini […]aumentano notevolmente il numero di particolari inesistenti che un testimone già in condizioni naturali è portato a ricordare-ricostruire (Loftus, 1979, cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 4, 2005). In questo modo nella memoria del testimone si depositano informazioni sbagliate che si fondono con il ricordo originale dell’evento. IL testimone, quindi, non è più in grado di distinguere le informazioni sbagliate da quelle corrette così che i successivi interrogatori saranno definitivamente alterati (Mazzoni, 1997, cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 4, 2005). […]>>


[Cavedon, Calzolari, pag. 4, 2005]



A questo punto è necessario fare delle considerazioni sui processi della memoria perché questo tema, come è intuibile, è strettamente connesso ai processi della testimonianza. Infatti, ormai è scientificamente comprovato da molte ricerche nel settore che il ricordo non è una fotocopia dell’evento. Ecco cosa scrivono le autrici appena citate sull’argomento:



<< L’atto di ricordare non si risolve semplicemente nel riprodurre verbalmente l’informazione che il testimone ha percepito e immagazzinato in memoria, come se questa fosse una fotografia di ciò che è accaduto. Il modo in cui un evento è rappresentato nella memoria di un soggetto, infatti, non corrisponde ad una replica esatta dell’evento, ma riflette la modalità in cui questo evento è stato elaborato dal soggetto sulla base di un insieme di fattori psicologici e ambientali (Gulotta, 1987; Grey, 1997 cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 5, 2005). La memoria che il testimone ha dell’evento cui ha assistito è piena di lacune, distorsioni, invenzioni. Infatti in generale l’essere umano non percepisce passivamente le informazioni, ma agisce su di esse, codificandole ed elaborandole sia consapevolmente (in modo tale da immagazzinarle in maniera logica, coerente e produttiva) sia inconsciamente (in tale processo concorrono infatti interferenze esterne, forti stati emotivi e/o stress). L’uomo, quindi, non è più inteso come semplice recettore passivo di informazioni ed eventi esterni, ma come soggetto dinamico. Più semplicemente possiamo dire che ai problemi della memoria in generale si devono aggiungere quelli soggettivi del testimone che ha codificato le informazioni relative all’evento in uno stato di stress, che è stato oggetto sia di suggestioni fornite da altri, sia delle proprie ruminazioni. Queste operazioni molto spesso possono alterare la percezione dell’evento e dei fatti accaduti in modo tale da renderli assai diversi da ciò che accadde realmente (Loftus, 1979; Gulotta, 1987; De Cataldo, 1988; Cavedon, 1992; Roncato, Zucco,1993; Cornoldi, 1996; Mazzoni, 1997; Mazzoni, 2000 cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 5, 2005). Questo spiega come anche il testimone oculare, generalmente non intenzionato o non interessato a mentire, involontariamente possa dare un resoconto testimoniale diverso dal reale svolgimento dei fatti.>>


[Cavedon, Calzolari, pag. 5, 2005]



Prendiamo ora in considerazione le caratteristiche della memoria e quali sono i fattori che influenzano un corretto ricordo degli eventi. Cavedon e Calzolari (2005) scrivono che


<< […] L’elaborazione dell’informazione è […] resa possibile da tre magazzini di memoria […] che corrispondono a tre processi diversi di elaborazione delle informazioni (Craik, Tulving, 1975 cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 6, 2005): la memoria sensoriale, la memoria a breve termine (MBT) e la memoria a lungo termine (MLT). Questi processi prevedono dei registri sensoriali in grado di catturare l’informazione in entrata proveniente dai sensi e di trattenerla per brevissimo tempo nel formato originale, ossia di mantenerla nella forma in cui è stata percepita […]. Ovviamente non posiamo percepire tutti gli stimoli che ci circondano e che arrivano ai nostri sensi ma recepiamo solo un messaggio per volta grazie ad un limitato numero di canali percettivi. In realtà non si tratta di una limitazione perché questa selettività percettiva ci permette di sopravvivere in un ambiente sovrabbondante di stimoli. Spesso siamo noi stessi che attraverso l’attenzione dirigiamo la nostra percezione verso stimoli che ci interessano particolarmente, escludendo anche completamente gli altri. L’informazione sensoriale viene poi confrontata con le esperienze precedenti conservate nella MLT grazie alle quali può essere riconosciuta percettivamente. Dai registri sensoriali l’informazione viene inviata ad un magazzino di memoria a capacità limitata (MBT) per essere poi archiviata definitivamente in un ultimo magazzino (MLT) […]. Atkinson e Shiffrin (1968, cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 6, 2005) hanno identificato alcune caratteristiche a livello di ciascun magazzino:



- l’informazione percepita verrà trasferita in modi diversi agli altri magazzini a seconda dello stadio in cui si trova: i registri sensoriali ricevono l’informazione attraverso una modalità preattentiva e precategoriale. L’informazione viene quindi trasferita automaticamente alla MBT che, a sua volta, attraverso il rehearsal la trasferisce alla MLT;


- anche la perdita dell’informazione sembra avvenire con modalità differenti a seconda dei tre magazzini di memoria: a causa di un rapido decadimento nei Registri Sensoriali; per interferenza e probabile decadimento nella MBT; soprattutto per interferenza nella MLT;


- i tre magazzini hanno diverse capacità di memoria: illimitata nei Registri Sensoriali, 7 elementi (più o meno 2) nella MBT e ancora illimitata nella MLT;


- nei Registri Sensoriali la traccia viene mantenuta per brevissimo tempo (500-2000 m/s), circa fino a 30 secondi nella MBT e da pochi minuti ad anni nella MLT;


- come si recupera l’informazione?


E’ impossibile recuperarla dai Registri Sensoriali perché, come abbiamo detto sopra, è ancora a livello precategoriale. Il recupero dalla MBT è favorito da indici fonemici e il recupero dalla MLT da indici di ricerca (attraverso suggerimenti esterni, riattualizzazione del contesto ecc.). […]


La concezione che considerava i tre elementi (memoria sensoriale, MBT, MLT) che caratterizzano questo modello della memoria in modo statico, con capacità più o meno limitate, è successivamente mutata, dando sempre più spazio ad una concezione che vede i tre elementi non più solamente nel loro aspetto strutturale ma nel loro aspetto processuale e dinamico, ossia corrispondenti a processi e a livelli diversi di elaborazione delle informazioni. Questo modello non è quindi esente da critiche. La più importante riguarda la funzione del rehearsal (reiterazione) nell’apprendimento e quindi il fatto che il trasferimento dell’informazione dalla MBT a quella a lungo termine sarebbe assicurato dal rehearsal. Molti studiosi (Baddeley, 1986; Nickerson e Adams, 1979; Morton, 1967 cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 8, 2005) hanno riportato parecchi casi in cui si è osservato che la reiterazione non sembra produrre apprendimento. Quindi, nel 1972, Craik e Lockart hanno elaborato una nuova teoria che consiste nel ritenere che la durata della traccia presente nella memoria dipenda dalla profondità con cui lo stimolo è stato elaborato in fase di codifica.


In particolare tali autori ipotizzano tre livelli di elaborazione: quello strutturale, quello fonemico e quello semantico.


La superiorità del codice semantico venne spiegata più chiaramente utilizzando i concetti di complessità nell’elaborazione e di istintività.
Riguardo al primo concetto di complessità nell’elaborazione si è osservato sperimentalmente che gli item maggiormente ricordati sono quelli sottoposti ad una codifica più elaborata. Per quanto riguarda il concetto di distintività, intesa come la possibilità di isolare un elemento dagli altri, la ricerca ha rilevato come stimoli facilmente isolabili vengono ricordati meglio rispetto a stimoli più omogenei.
Secondo il principio della specificità di codifica (Tulving e Thomson, 1973 cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 8, 2005) le operazioni che vengono svolte all’atto della codifica di un determinato materiale possono fungere da suggerimento (cue) per il successivo recupero […]. Questa teoria si dimostra molto utile sia come strumento per favorire il recupero dell’informazione dalla memoria dei testimoni oculari in psicologia giuridica sia per spiegare il rapporto che esiste tra tono dell’umore e ricordo.
Gli studiosi sono concordi nel suddividere il processo di memoria in tre fasi: acquisizione, ritenzione e recupero […].



1) Fase di acquisizione: […] fa riferimento alla percezione e alla codifica delle informazioni presenti nell’ambiente al momento del crimine o dell’incidente. In questa fase ci possono essere due gruppi di variabili che possono alterare la capacità di percezione del testimone: fattori legati all’evento e fattori legati al testimone stesso. Il primo fattore legato all’evento […] è il tempo di esposizione: perché la percezione possa essere corretta il tempo di esposizione allo stimolo deve essere sufficientemente lungo e cioè almeno di 20 secondi. […] La salienza è un’ altra variabile importante nel determinare la qualità della percezione. Quando si assiste ad un evento non tutti i dettagli sono ugualmente significativi e salienti. Alcuni particolari catturano la nostra attenzione più di altri. Un dettaglio di dice saliente quando c’è un’ alta probabilità che esso venga riportato spontaneamente da quasi tutti i testimoni di un particolare evento. Fattori che determinano la salienza o meno di un dato oggetto possono essere il periodo di tempo che il particolare rimane visibile, se è al centro del campo visivo, se è grande, se ha un colore che spicca rispetto agli altri, se ha un’importanza particolare nell’azione, se è qualcosa di nuovo e inusuale ecc. (Loftus, 1979 cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 9, 2005).
[…] è molto importante anche il tipo di fatto o evento che il testimone deve ricordare. Per tipi di fatto si intendono ad esempio la durata dell’evento, l’altezza e il peso del criminale, la velocità della macchina prima dell’incidente ecc. […] Un altro fattore da tener presente è la frequenza di esposizione allo stimolo che può avere un duplice effetto: da una parte la percezione è facilitata dalla ripetizione ma dall’altra la ripetizione favorisce la creazione di stereotipi e schemi mentali che rendono difficili la successiva discriminazione tra stimoli simili.
[…] violenza dell’evento. Quando si tratta di testimoniare riguardo ad un fatto molto violento la performance peggiora […]. In aggiunta ai fattori inerenti alla situazione, […] ci sono i fattori inerenti al testimone stesso e cioè lo stress e le aspettative del soggetto. Lo stato emotivo vissuto dal soggetto nel momento in cui percepisce l’evento è sicuramente un aspetto di primaria importanza. Infatti la maggior parte delle volte il testimone vive una situazione di paura e di stress. Più un evento aumenta lo stress del testimone più una corretta percezione sarà compromessa […].


Infine le aspettative del soggetto hanno una forte influenza sulla percezione […]. Gli effetti delle aspettative di tipo culturale sono dimostrati in un esperimento (Allport e Postman, 1947 cit. in Loftus, 1979 cit. in Cavedon, Calzolari, pag. 11, 2005) in cui alcuni soggetti devono riportare il contenuto di una figura. La scena è ambientata nella metropolitana di New York. Molte persone sono sedute, un uomo di colore è in piedi e indossa giacca e cravatta e a fianco un secondo

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