Riflessioni sui soggetti transex: aspetti riguardanti la salute, il diritto e la bioetica

Riflessioni sui soggetti transex: aspetti riguardanti la salute, il diritto e la bioetica. 

Il primo evento della differenziazione sessuale è la determinazione del sesso cromosomico. Nel 2006, in ambito biomedico è stato introdotto l’acronimo DSD (disordini dello sviluppo del sesso) per indicare “le condizioni congenite in cui lo sviluppo del sesso cromosomico, gonadico o anatomico è atipico”. Il linguaggio relativo a questo argomento è in continua evoluzione e si stanno lentamente definendo parametri chiari, precisi e incisivi. A partire dall’Identità sessuale si sono definiti 4 elementi  che sono il “sesso” biologico e viene assegnato alla nascita come femmina, maschio o intersex sulla base delle caratteristiche fisiche generalmente desunte dai genitali esterni che nei soggetti intersex si presentano "atipici" e diventano evidenti solo durante la pubertà. Il secondo elemento è “l’identità di genere” inteso come il senso intimo e profondo di appartenenza ad un genere (femminile, maschile o altro genere); il terzo elemento è “l’espressione di genere” inteso come una persona esprime la propria appartenenza attraverso il linguaggio, il modo di vestire, la postura ecc.; il quarto elemento è “l’orientamento sessuale” inteso come attrazione fisica e/o romantica verso una persona definita sulla base della identità di genere personale o del partner.

La tutela delle condizioni intersessuali nell’ordinamento sovranazionale è rimessa con atti di varia forza, ma di scarso rilievo che, alla fine, non garantisce alcuna tutela a questi soggetti e il nostro ordinamento si presenta, a tale proposito, come un sistema definito “incartato” per la presenza di paradossi derivanti dall’esistenza di pratiche mediche gestite male e con scarsa competenza. Oggi, esistono dei parametri clinici per stabilire le strategie terapeutiche più indicate e sono: l’apparenza fisica, le influenze culturali, il supporto psicosociale, le possibili traiettorie riguardanti lo sviluppo dell’identità sessuale sulla base del background biochimico e/o genetico e le implicazioni legali, etiche e di rispetto dei diritti fondamentali. 

La World Professional Association for Transgender Health (WPATH) nel 2022 ha fornito delle raccomandazioni riguardanti l’esigenza di trattare i soggetti transessuali utilizzando soltanto un team multidisciplinare con competenze specialistiche per queste persone, ha indicato l’obbligo di fornire supporto alle famiglie dei bambini nel momento della diagnosi, l'utilizzo  di una comunicazione da effettuarsi nella fase dello sviluppo, il supporto alle famiglie e alle persone intersex nell’esplorazione dell’identità di genere durante tutta la vita, la promozione al benessere minimizzando il potenziale stigma derivante dall’avere una condizione intersessuale, la valutazione attenta di eventuale terapia ormonale, il rimandare gli interventi di chirurgia generale di affermazione di genere, e di chirurgia gonadica o entrambe con lo scopo di raggiungere l’ottimizzazione in modo che il bambino possa possedere la capacità decisionale, l’obbligo di interventi fatti solo da chirurghi esperti in chirurgia genitale o gonadica intersessuale, il chiarimento della infertilitá congenita presentando anche possibili opzioni di genitorialità.

Questo grande lavoro oggi viene supportato dagli aspetti legali, seppure scarsi, e soprattutto dal rispetto dei principi della bioetica che sono : "l’autonomia" intesa come rispetto della libertà personale e delle decisioni del paziente che, legalmente coincide con l’autodeterminazione; il principio di "beneficialità" inteso come promuovere il bene della persona prevenendo stati di sofferenza fisica e psicologica, il principio di "non maleficenza" inteso come non arrecare intenzionalmente danno e giuridicamente corrisponde alla “tutela dell’integrità fisica” e il principio di "giustizia" che indica di evitare discriminazioni distribuendo alle persone intersex equamente benefici, costi e rischi e questo principio si riaggancia al principio costituzionale di uguaglianza formale e sostanziale (art.3 Costituzione).

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